
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5721/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna a pronunciarsi su un tema cruciale nella prassi processuale emersa durante l’emergenza pandemica: le garanzie partecipative delle parti nei procedimenti svolti in modalità cartolare. In particolare, la decisione ruota attorno al mancato riconoscimento del diritto alla replica in un’udienza svolta ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, e alle ricadute sull’equità del processo.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Analisi del caso
Il giudizio origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui un ente pubblico contestava il pagamento di canoni di locazione, eccependo l’inidoneità sismica dell’immobile locato e domandando la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, così come la Corte d’appello, la quale aveva ritenuto insussistenti obblighi in capo al locatore in relazione agli interventi di adeguamento antisismico, sulla scorta della normativa tecnica e delle OPCM vigenti.
L’ente ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, ma l’ordinanza si concentra esclusivamente sul primo, assorbendo i restanti.
La questione processuale sollevata
Con il primo motivo, l’ente deduce violazione degli artt. 101, 112, 429, 437 c.p.c. e art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza cartolare e l’omessa assegnazione di un termine per replicare alla memoria conclusiva depositata dalla controparte in data 22 aprile 2021. L’ente affermava che tale comportamento aveva inciso sul proprio diritto di difesa, impedendo di controbattere argomenti rilevanti.
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Il riconoscimento della lesione del diritto di difesa
La Cassazione ha accolto il motivo, riconoscendo che l’omesso esame dell’istanza di rinvio e della richiesta di replica ha comportato una violazione delle modalità procedimentali speciali previste per le udienze cartolari dal comma 4 dell’art. 221 d.l. n. 34/2020. Tale disposizione, infatti, impone al giudice di garantire uno scambio paritario di note scritte, anche in assenza di discussione orale, e di pronunciarsi sulle istanze delle parti.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva autorizzato il deposito di sole note sintetiche, ignorando però che una delle parti aveva tempestivamente chiesto un termine per controdedurre, proprio a seguito del deposito anticipato di una memoria difensiva “non autorizzata”. Il mancato riscontro a questa richiesta ha prodotto un vizio procedurale grave, lesivo del diritto al contraddittorio.
I limiti del criterio della “ragione più liquida”
Nell’analisi del vizio processuale, la Cassazione evidenzia anche come non possa trovare spazio, in questi casi, l’applicazione del principio della “ragione più liquida”. La possibilità per una parte di replicare a nuovi argomenti della controparte assume valore costituzionalmente protetto, tanto più se l’udienza non si svolge oralmente.
Cassazione con rinvio
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché valuti se, alla luce delle circostanze, fosse necessaria la concessione di un termine per il deposito di note difensive.
Conclusioni
L’ordinanza n. 5721/2025 afferma un principio fondamentale in materia di giusto processo e tutela del contraddittorio: anche nell’ambito delle udienze cartolari, il diritto di difesa impone un equilibrio effettivo nella tempistica e nei contenuti delle memorie. Il provvedimento si colloca nel solco di una giurisprudenza attenta ai risvolti pratici delle regole processuali, riaffermando l’importanza delle forme come garanzia sostanziale.
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