Revisione dell’assegno di mantenimento, gli effetti decorrono solo dalla domanda giudiziale

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 298/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), conferma che le modifiche alle condizioni di divorzio operano solo dalla data della domanda giudiziale, escludendo la ripetizione delle somme versate antecedentemente, anche in presenza di mutamenti di fatto già consolidati. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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Principio di stabilità dei provvedimenti

Con l’ordinanza n. 298 pubblicata il 7 gennaio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza su uno dei temi più dibattuti e sensibili del diritto di famiglia: la decorrenza degli effetti nei giudizi di revisione delle condizioni di divorzio. La vicenda afferisce alla revoca e alla riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli e la possibilità di recuperare le somme versate nel periodo precedente alla domanda giudiziale. Hub della decisione risiede nel bilanciamento tra il dinamismo delle situazioni familiari, nel caso in disamina lo spostamento fuori città di un figlio per motivi di lavoro, e l’esigenza di certezza del diritto garantita dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato.

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Dal trasferimento del figlio per lavoro al ricorso in Cassazione

La vicenda giudiziaria origina da un ricorso ex art. 9 della L. n. 898/1970 proposto da un padre al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio precedentemente stabilite. In dettaglio, il ricorrente chiedeva la revoca dell’assegno per il primogenito, sostenendo che quest’ultimo aveva cessato la convivenza con la madre già nel febbraio 2022 per intraprendere un’attività lavorativa retribuita fuori città. Mentre il Tribunale aveva inizialmente revocato l’obbligo dalla data della domanda (aprile 2023), la Corte territoriale in seguito aveva ridotto il contributo per ambedue i figli; tuttavia, aveva fermamente negato la retroattività della revoca al momento dell’effettiva cessazione della convivenza (febbraio 2022). Il padre, pertanto, si è rivolto alla Suprema Corte, lamentando, tra i vari motivi, la violazione degli articoli 337-quinquies e 2033 c.c., contestando il diniego alla restituzione delle somme versate “indebitamente” prima del ricorso.

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Natura dei provvedimenti di revisione, dichiarativa o costitutiva

Uno dei passaggi cruciali dell’ordinanza riguarda la qualificazione giuridica della decisione del giudice sul mantenimento dei figli. La Cassazione ribadisce che tale provvedimento non ha natura “costitutiva” (ovvero non crea un nuovo diritto ex novo), bensì “meramente dichiarativa” di un obbligo che scaturisce direttamente dallo status di genitore. Tuttavia, questa natura dichiarativa incontra un limite invalicabile nel titolo giudiziale vigente. Per la Corte il diritto del genitore collocatario a percepire l’assegno e l’obbligo dell’altro a versarlo restano validi ed efficaci finquando non interviene una nuova pronuncia giudiziale di modifica. Resta del tutto irrilevante il momento storico in cui si verificano i cambiamenti di fatto (quali l’indipendenza economica del figlio ovvero il cambio di residenza) se questi non vengono prontamente portati all’attenzione di un giudice.

Rigetto della retroattività e dell’indebito oggettivo

Il ricorrente sosteneva che, essendo venuta meno la convivenza e il presupposto del mantenimento molto prima della domanda giudiziale, le somme versate tra il 2022 e il 2023 costituissero un “indebito oggettivo” ai sensi dell’art. 2033 c.c. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile doglianza siffatta, ribadendo una giurisprudenza ormai granitica. Le ragioni addotte sono le seguenti:

  • effetto della domanda, in assenza di specifiche disposizioni contrarie, la revisione non può decorrere da un momento anteriore alla data della domanda di modificazione.
  • inesistenza dell’indebito, poiché il titolo (la precedente sentenza di divorzio) era ancora valido al momento dei pagamenti, non si può parlare di somme non dovute. La “cristallizzazione” del contributo opera a tutela della stabilità economica del nucleo familiare fino a nuovo ordine del giudice.

Omessa pronuncia e il principio di assorbimento

Il terzo motivo di ricorso riguardava una presunta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla decorrenza della riduzione dell’assegno. Pure in questo caso la Cassazione ha rigettato la tesi del ricorrente. Il collegio romano ha osservato che, una volta accertata l’impossibilità legale di far decorrere gli effetti prima della domanda giudiziale, il giudice di merito non ha alcun interesse o dovere di indagare ulteriormente su cosa sia accaduto in epoca anteriore. L’esatta applicazione della legge assorbe la necessità di valutare i fatti storici che, giuridicamente, non possono produrre l’effetto sperato dalla parte.

Principio di diritto

In materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto del genitore affidatario o collocatario a percepire il contributo e il correlato obbligo dell’altro genitore di versarlo permangono nella misura stabilita dal provvedimento vigente finquando non intervenga una modifica giudiziale. È quindi irrilevante il momento in cui, in fatto, siano maturati i presupposti per la modifica ovvero la soppressione dell’assegno: gli effetti della decisione di revisione decorrono sempre dalla data della domanda giudiziale e non da un evento precedente. Ne consegue che non è configurabile un indebito relativamente alle somme versate prima dell’istanza di revisione.

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