Responsabilità medica e onere della prova, confermata la condanna per l’esito lesivo di una erniectomia cervicale

La Corte di Cassazione (III sezione civile, ordinanza n. 4704 del 02 marzo 2026) ha rigettato il ricorso interposto dai sanitari condannati in grado d’appello, mentre l’Azienda Ospedaliera rimaneva intimata nel giudizio di legittimità, relativo al danno subito da un paziente a seguito di un intervento chirurgico di erniectomia cervicale. La decisione ribadisce la centralità del principio di vicinanza della prova, l’irrilevanza della mera classificazione clinica di “complicanza”, la responsabilità per difettosa tenuta della cartella clinica.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.

L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.

Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

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Dall’intervento di routine alla paralisi della corda vocale

Un paziente aveva affrontato un intervento chirurgico di erniectomia cervicale, riportando, quale conseguenza post‑operatoria, una paralisi della corda vocale destra, con conseguente disfonia permanente e ripercussioni sulla vita lavorativa e relazionale.

In primo grado il Tribunale aveva rigettato l’istanza risarcitoria formulata dall’uomo e dai suoi familiari, classificando l’evento quale “complicanza” ritenuta statisticamente nota e non evitabile pure in ipotesi di intervento tecnicamente corretto.

Il Tribunale aveva anche ritenuto che il consenso informato, pur risultato fondato su informazioni non del tutto accurate, non avesse inciso sulla volontà del paziente, non essendo stato comprovato che egli avrebbe rifiutato l’operazione ove adeguatamente informato.

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Ribaltone in appello, la nozione clinica di “complicanza” non basta a escludere la colpa

La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado. Ha chiarito che, in tema di responsabilità sanitaria, la “complicanza” in senso medico non ha un rilievo autonomo sul piano giuridico. Si tratta di un evento statisticamente possibile, ma non per questo inevitabile. Ciò che conta è altro. Occorre verificare se l’evento fosse prevedibile ed evitabile. Il parametro resta l’ordinaria diligenza professionale esigibile dal sanitario.

Ha poi precisato un ulteriore punto. Nei casi di “insuccesso terapeutico” l’onere probatorio grava sul medico. Deve dimostrare la particolare difficoltà dell’intervento o l’inevitabilità dell’esito dannoso. Nel caso concreto, nessuno dei convenuti ha allegato o provato tali circostanze.

Il collegio ha qualificato l’operazione come intervento routinario. Ne deriva un rafforzamento della presunzione di colpa a carico dei sanitari. Il profilo decisivo, però, è un altro. Riguarda la mancata individuazione intraoperatoria del nervo laringeo. L’attore l’ha dedotta. I convenuti non l’hanno contestata in modo specifico. La circostanza è quindi rimasta pacifica ai fini del giudizio.

Infine, i giudici hanno svalutato le conclusioni dei consulenti d’ufficio. Questi avevano ritenuto corretto l’intervento. Tuttavia la cartella clinica era assolutamente lacunosa. Non consentiva di ricostruire lo standard di diligenza effettivamente osservato. La pronuncia ha accolto la domanda risarcitoria del paziente direttamente danneggiato. Ha invece respinto le pretese dei figli e della coniuge.

Ricorso in Cassazione, asserita motivazione apparente e travisamento della prova

I ricorrenti hanno investito la Suprema Corte di tre motivi:

  • con il primo hanno dedotto, cumulativamente, motivazione apparente, travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi;
  • col secondo hanno denunciato erronea applicazione della disciplina sull’onere della prova in ambito sanitario;
  • col terzo hanno lamentato la violazione del divieto di domande nuove.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, rimarcando come la motivazione della Corte territoriale fosse completa, coerente e pienamente ricostruibile.
Ha rilevato, inoltre, che i ricorrenti avevano confusamente mescolato censure eterogenee, dalla motivazione apparente al travisamento della prova, senza distinguere chiaramente a cosa si riferissero.

Onere della prova e interazione tra complicanza medica e responsabilità civile

Nel confermare totalmente la sentenza d’appello, la Corte di Cassazione ha richiamato i consolidati principi in tema di responsabilità sanitaria applicabili ai fatti anteriori alla legge Gelli‑Bianco (L. n. 24/2017). Per tali principi al paziente spetta provare il nesso eziologico tra condotta medica e danno, pure tramite presunzioni, mentre al debitore sanitario spetta dimostrare l’inevitabilità dell’esito lesivo.

La Cassazione ha rilevato che prova siffatta non era stata fornita dai ricorrenti e che la Corte d’Appello aveva logicamente fondato il proprio ragionamento sull’assenza di elementi che potessero qualificare l’esito come evento imprevedibile o inevitabile. Il riferimento dell’appello alla distinzione tra interventi “di routine” e interventi “di particolare difficoltà” è stato considerato, semmai, un’imprecisione terminologica che non incide sulla struttura giuridica della decisione.

Cartella clinica lacunosa, la vicinanza della prova tutela il paziente

Rilevanza assume il passaggio in cui la Corte territoriale ha considerato la lacunosità della cartella clinica un elemento decisivo. La Cassazione ribadisce che tali mancanze non possono ricadere sul paziente. Al contrario, in base al principio di vicinanza della prova, il giudice può trarre da queste lacune presunzioni significative a favore del danneggiato. Del resto, il paziente non può fornire una prova diretta di quanto accaduto in sala operatoria.

Il Collegio ha inoltre escluso che la Corte territoriale abbia introdotto, in violazione del divieto di domande nuove, un tema di responsabilità da difetto di consenso informato: la carenza documentale è stata utilizzata solamente ai fini probatori, non quale autonoma causa petendi.

Ricorso rigettato e condanna alle spese

La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite (€ 5.500 più accessori) e disponendo il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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