Responsabilità civile del datore di lavoro in caso di rapina

in Giuricivile, 2021, 4 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., Sez. Lav., sent. 25.02.2021, n. 5255

In caso di rapina, il datore di lavoro è responsabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per i danni causati al dipendente/lavoratore, se non prova di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento (Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 febbraio 2021, n. 5255).

A dirlo è la sezione Lavoro della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per mancata adozione di idonee misure di tutela dell’integrità fisica del dipendente, quali la blindatura dell’ambiente di lavoro, la presenza di vetri antiproiettile e la vigilanza delle guardie giurate, per quanto accaduto ad un dipendente con la qualifica di operatore di sportello in servizio presso l’ufficio postale di Roma.

Il fatto

A seguito di una rapina avvenuta presso un ufficio postale di Roma, un dipendente veniva malmenato, per siffatte motivazioni, lo stesso proponeva azione giudiziaria, ai danni del datore di lavoro, per vedersi riconoscere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale sofferto, a seguito di ciò il convenuto datore di lavoro spiegava domanda di manleva nei confronti dell’INAIL.

La Corte di merito capitolina riconosceva la responsabilità del datore di lavoro per l’occorso, ai sensi della fattispecie di cui all’art. 2087 del Cod. civ., motivando il proprio provvedimento in virtù della mancata adozione, da parte del convenuto, di idonee misure di tutela dell’integrità fisica del dipendente, misure che venivano identificate nella blindatura dell’ambiente di lavoro, la presenza di vetri antiproiettile e la vigilanza delle guardie giurate.

A tale pronuncia, il datore di lavoro proponeva gravame che la Corte territoriale rigettava motivando che “la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di adeguate misure, specificamente dirette ad impedire, prevenire o comunque rendere più difficoltoso il realizzarsi del programma delittuoso, fonda la responsabilità del medesimo datore in ordine agli eventi dannosi che ne siano la conseguenza” e che “nella specie, nell’ufficio postale interessato, che custodiva anche contante (la somma asportata ammonta ad oltre 2.000,00 euro), non erano installati efficaci sistemi di protezione antirapina, nonostante la prevedibilità di tale evento; giacché né era assicurata la separazione invalicabile dell’ambiente valori, né, alternativamente, erano installati dispositivi di controllo in ingresso, o era prevista una vigilanza armata di personale di sicurezza”.

Per le sopra riferite ragioni, il convenuto spiegava ricorso per Cassazione volto all’annullamento del provvedimento della Corte territoriale, per motivi di legittimità, sostenendo che i giudici di merito nel considerare la violazione del datore di lavoro all’insegna dell’art. 2087, in virtù del quale l’imprenditore, nell’adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, deve tenere conto della “particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica”, non avrebbero considerato e ben valutato che “la rapina pur essendo un evento prevedibile in relazione all’attività che viene svolta all’interno dell’ufficio postale è un evento non prevenibile pur in presenza dei più sofisticati sistemi di protezione”.

Altro motivo di doglianza, lamentato dal convenuto, veniva individuato nella circostanza, che a suo dire, i giudici di merito avrebbero ignorato e/o malamente interpretato che l’art. 2087 Cod. civ. non può configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva e deve essere calibrato sulle responsabilità del datore di lavoro secondo un collegamento causale che individua la “violazione degli obblighi di comportamento imposti da una fonte legislativa, ovvero suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento”.

Gli orientamenti richiamati nella sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 febbraio 2021, n. 5255.

Con la sentenza, oggetto di studio, la Corte di Cassazione sezione Lavoro, nel confermare il provvedimento oggetto di gravame, richiama i provvedimenti su cui si era in precedenza espressa e che, ad oggi, costituiscono orientamento più che consolidato.

Infatti, già nell’ aprile del 2017, la medesima sezione della Corte aveva ritenuto evidenziare che “ La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori” (Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2017, n. 10145).

Nel medesimo testo, l’estensore del provvedimento è preciso nel sottolineare che è proprio l’osservanza dei principi della Carta costituzionale, che superando la concezione “patrimonialistica” rivolge ogni attenzione “sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa”, momenti definiti centro di gravita del sistema e considerati quali valori apicali dell’Ordinamento; giungendo, così, ad individuare, nella mancata predisposizione di ogni elemento antinfortunistico, una vera e propria lesione dell’art. 32 della Costituzione, norma di rilievo che, pone fra i primari principi dell’Ordinamento quello della salute dell’individuo che, come riporta il provvedimento citato, “non si esaurisce “nell’adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico”, ma attiene anche – e soprattutto – alla predisposizione “di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio”.

Inoltre, riferisce la Corte, incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria che in caso di sinistro al lavoratore deve “dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche”.

La sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 febbraio 2021, n. 5255.

Il provvedimento de quo, oltre a richiamare un orientamento ormai suffragato da numero arresti giurisprudenziali, armonizza la coerenza del principio sottolineando “il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato”, osservando che tale concezione deve cedere il passo, laddove, si confronti con il “pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità”.

A detta della Corte, il precetto normativo preveduto nell’art. 2087 Cod. civ. non può e non deve essere limitato alla predisposizione di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico ma, deve proiettarsi in una logica comprensiva di “di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente, ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio”.

Gli Ermellini, nella complessa e articolata disamina, evidenziano con spiccata chiarezza che il rispetto dell’art. 32 della Costituzione comporta che le regole prevenzionistiche di salute e sicurezza del lavoratore, caratterizzino il rapporto di lavoro sin dal suo originarsi e debbano essere, addirittura, inquadrate nel “principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio – artt. 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi <<normativi>> e di clausole generali (Generalklauseln) -, cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, <<pur se nell’ambito della generica responsabilità extracontrattuale>>, ex art. 2043 c.c., in tema di neminem laedere”.

Le motivazioni in premessa, conducono l’Organo di legittimità ad accogliere le conclusioni dei giudici di merito “che hanno ravvisato la violazione, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra il danno occorso al lavoratore, a seguito della rapina subita, e l’attività svolta dallo stesso, senza la predisposizione, da parte della datrice di lavoro, delle adeguate misure dirette a tutelare i dipendenti (oltre a quanto già riferito in narrativa, i giudici di merito hanno sottolineato che <<il roller cash si è dimostrato dispositivo in concreto inadeguato, essendo stato possibile aprirlo a comando (e il cassiere V.S. fu violentemente costretto a manovrare in tal senso), come pure le videocamere di ripresa o i pulsanti di allarme remoto, incapaci (anche in astratto) di prevenire o sventare la condotta criminosa, perpetrata da malviventi travisati e rapidi nell’agire”, stante anche la mancanza di prova liberatoria ad opera del datore di lavoro.

Il principio di diritto

In conclusione, la lettura innovativa delle norme interessate dal caso in esame, proposta dai Giudici di Piazza Cavour, fonda una responsabilità datoriale sulla base delle garanzie costituzionali del lavoratore attraverso cui cui si articolano le norme a presidio della sicurezza e salute del lavoratore che riferiscono:

“nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa divenuta “pericolosa”, come nella fattispecie, a causa della possibilità che si verifichino episodi quali quello di cui si tratta, la responsabilità del datore di lavoro- imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio”.

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