Reddito di cittadinanza 2019: requisiti, caratteri e finalità. La guida definitiva

in Giuricivile, 2019, 2 (ISSN 2532-201X)

[…] misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro […]

E’ questa la definizione generale del reddito di cittadinanza, fornita dall’articolo 1 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 nr. 4, finalizzato alla concreta attuazione di tale manovra di carattere economico-sociale che prenderà il via a partire dal mese di aprile.

Ma quali sono le caratteristiche principali della misura? Quali i requisiti per potervi accedere? E come si attuerà il suo funzionamento? Proviamo a dare risposta a tali interrogativi analizzando più nel dettaglio il dettato normativo.

In via preliminare occorre effettuare una distinzione di carattere definitorio, atteso che il beneficio introdotto con il predetto decreto si esplica attraverso due misure aventi pressoché le medesime caratteristiche, ma che si distinguono in ragione della differente platea di soggetti, sulla scorta dell’età anagrafica, cui le stesse sono indirizzate: da un lato il reddito di cittadinanza vero e proprio e, dall’altro, la pensione di cittadinanza che si rivolge ai soggetti aventi un’età pari o superiore ai 65 anni.

Requisiti

L’articolo 2 del decreto enumera nel dettaglio quelli che sono i requisiti che devono essere posseduti, contemporaneamente, per accedere al reddito, non soltanto al momento della domanda ma altresì per tutta la durata della fruizione. Tali requisiti si possono classificare in tre categorie:

  1. Requisiti di residenza e soggiorno;
  2. Requisiti reddituali e patrimoniali;
  3. Requisiti inerenti il godimento di beni durevoli;

1. Requisiti di residenza e soggiorno

Affinché si possa considerare soddisfatto, per le finalità del reddito di cittadinanza, tale requisito, occorre che il richiedente sia residente nel territorio dello Stato da almeno 10 anni al momento della richiesta, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo ed abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza di uno Stato UE;
  • cittadinanza extra-UE ma con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • familiare di un cittadino italiano/UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
  • proveniente da uno Stato sottoscrittore con l’Italia di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale.

2. Requisiti reddituali e patrimoniali

Tale requisito è preso in considerazione con riferimento all’intero nucleo familiare del/dei soggetti richiedenti il reddito di cittadinanza. Esso si considera conseguito qualora il nucleo familiare abbia, contestualmente:

  • ISEE[1] inferiore ad € 9.360;
  • Valore del patrimonio immobiliare, secondo la definizione adoperata ai fini ISEE,[2] ad esclusione della prima casa, non superiore ad € 30.000;
  • Valore del patrimonio mobiliare, sempre secondo la definizione data ai fini ISEE,[3] non superiore ad € 6.000, con facoltà di incremento di:
    • € 2.000 per ogni componente del nucleo successivo al primo, sino alla nuova soglia di € 10.000;
    • € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
    • € 5.000 per ogni componente con disabilità;
  • valore del reddito familiare inferiore ad € 6.000 annui moltiplicato per un “parametro della scala di equivalenza” pari ad 1 per il primo componente del nucleo ed incrementato di 0,4 ovvero di 0,2 per ogni ulteriore componente rispettivamente maggiore ovvero minore di anni 18 (il valore massimo che può assumere detto parametro è 2,1). La soglia così calcolata può essere ulteriormente incrementata sino a:
    • € 7.560 nel caso in cui la richiesta afferisca la pensione di cittadinanza;
    • € 9.360 qualora il predetto nucleo risieda in abitazione in locazione.[4]

3. Requisiti inerenti il godimento di beni durevoli

Con riferimento a tale requisito è specificato come nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario ovvero avere la piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nel semestre antecedente la data della richiesta;
  • autoveicoli aventi cilindrata superiore a 1.600 cc, a prescindere dalla data di immatricolazione;
  • motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati, per la prima volta nel biennio antecedente la data di richiesta;
  • navi ed imbarcazioni da diporto.[5]

Sono fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità.

La nozione di nucleo familiare

In virtù del fatto che il sistema del reddito di cittadinanza vede quale prioritario centro d’imputazione del beneficio il nucleo familiare, diviene fondamentale comprendere quale definizione debba essere adoperata per circoscrivere tale categoria soggettiva.

A tale scopo il decreto attinge ancora una volta dal DPCM nr. 159 del 2013 il quale dedica l’intero articolo 3 al fine di delineare i caratteri del nucleo familiare.

Nello specifico è disposto che “il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU”.

Alla definizione di carattere generale presente al comma 1 seguono una serie di specificazioni ed eccezioni esplicate ai commi successivi, più nel dettaglio:

  • i coniugi aventi differente residenza anagrafica fanno ugualmente parte del medesimo nucleo familiare, ad eccezione dei seguenti casi:
    • pronuncia di separazione giudiziale ovvero ordinanza di separazione;
    • provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell’interesse della prole nei casi di mancata conciliazione;
    • esclusione di un coniuge dalla potestà sui figli;
    • allontanamento di un coniuge dalla residenza familiare;[6]
    • proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • Abbandono del coniuge.[7]
  • il figlio minorenne ovvero il minore in affidamento preadottivo fanno parte del nucleo familiare rispettivamente del genitore convivente ovvero dell’affidatario (di contro il minorenne in affidamento temporaneo ed il minore in affidamento collocato presso una comunità costituiscono nuclei familiari indipendenti);
  • il figlio maggiorenne non coniugato e senza figli, che sia a carico dei genitori ai fini dell’IRPEF, fa parte del nucleo familiare di questi, ancorché non convivente.

Circa il reddito dei soggetti considerati “a carico ai fini dell’IRPEF” occorre effettuare un rimando all’articolo 12 del TUIR “Detrazioni per carichi di famiglia” che, al secondo comma, specifica come le detrazioni spettano se le persone cui si riferiscono possiedono un reddito[8] non superiore ad € 2.840,51.

Tale articolo è stato modificato a mezzo la legge di Bilancio 2018[9] atteso che, all’articolo 1, comma 252, è statuito come il reddito complessivo per esser considerati fiscalmente a carico, con specifico riferimento ai figli di età non superiore a 24 anni, è elevato sino alla soglia di € 4.000,00.

Partendo dalla composita definizione di nucleo familiare sopra richiamata, ai soli fini del reddito di cittadinanza, sono introdotte le seguenti variazioni aventi finalità antielusiva:

  • i coniugi, separati o divorziati, che tuttavia continuano a risiedere nella medesima abitazione permangono nello stesso nucleo;
  • i figli maggiorenni che non convivano più con i genitori permangono nello stesso nucleo se contestualmente:
    • sono di età inferiore ai 26 anni;
    • sono economicamente[10] a carico dei genitori;
    • non sono coniugati;
    • non hanno figli.

Specificazioni inerenti la determinazione del reddito familiare

Sono altresì apportate talune modifiche alle modalità di calcolo del reddito familiare, unicamente in relazione alla richiesta del reddito di cittadinanza. Di fatti è specificato come al reddito familiare, cui si perviene adoperando il già citato Decreto inerente l’ISEE, vadano scomputati i trattamenti assistenziali, fatta eccezione per:

  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
  • le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento di tributi;
  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
  • le erogazioni in forma di buoni di servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
  • l’assegno erogato quale agevolazione istituita quale incentivo alla crescita della natalità.[11]

Allo scopo di constatare la sussistenza dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza in capo ad un soggetto non rilevano, anche se inclusi nell’ISEE, gli ammontari percepiti a titolo di:

  • reddito di cittadinanza dal nucleo di cui il soggetto è parte rapportato al relativo parametro della scala di equivalenza;
  • sostegno per l’inclusione attiva;
  • reddito di inclusione;
  • misure regionali di contrasto alla povertà.[12]

Esclusioni

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al reddito di cittadinanza, anche qualora in possesso di tutti i sopra citati requisiti:

  • i soggetti in stato detentivo sino alla cessazione dello stesso;
  • i soggetti ricoverati in istituti di lunga degenza le cui spese siano a carico dello Stato;
  • i nuclei familiari comprendenti soggetti che hanno volontariamente rassegnato le proprie dimissioni, non per giusta causa, sino allo scadere del 12° mese successivo.

Beneficio economico del reddito di cittadinanza

1. L’importo oggetto di erogazione

Il quantum oggetto di erogazione, con riferimento all’intera annualità, in qualità di reddito di cittadinanza risulta così composto:

  • una prima componente generica che integra il reddito familiare sino alla soglia di € 6.000 moltiplicata per il relativo parametro della scala di equivalenza;
  • una seconda componente, strettamente attinente l’abitazione del nucleo familiare, integrante il reddito del nucleo:
    • nel caso di residenza in abitazioni in locazione per un importo pari al canone annuo e comunque non superiore ad € 3.360;
    • nel caso di residenza in abitazioni acquistate contraendo un mutuo, per un importo pari alla rata mensile dello stesso e comunque non superiore ad € 1.800.

Tale quantum annuo deve essere in ogni caso compreso fra un minimo di € 480 ed un massimo di € 9.360 moltiplicati per il relativo parametro di scala di equivalenza.

In relazione invece alla pensione di cittadinanza, l’ammontare annuo dell’erogazione risulta così composta:

  • la componente generica integrante il reddito familiare prevede una soglia di € 7.560;
  • la componente legata all’abitazione in locazione integrante il reddito familiare prevede una soglia di € 1.800.

2. Le modalità di erogazione

L’erogazione del reddito di cittadinanza avviene in forma rateale mensile, per un importo pari quindi ad 1/12 del totale, con inizio a partire dal mese successivo a quello della richiesta e per tutto il periodo in cui sussistono i requisiti per l’ottenimento, comunque non superiore a 18 mesi, salva la facoltà di richiederne il rinnovo. Tale rinnovo può essere concesso soltanto dopo che sia trascorso un mese (privo quindi di erogazione) dallo scadere del periodo di fruizione precedente.[13]

Variazioni comportanti modifiche al reddito di cittandinanza

1. Variazione della condizione occupazionale

Il decreto specifica cosa accade qualora uno dei membri di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza intraprenda un’attività lavorativa, differenziando tra attività di lavoro dipendente ed attività d’impresa o di lavoro autonomo:

  • nel primo caso la remunerazione ricevuta in ragione dell’attività concorre, a partire dal mese successivo, e sino al momento in cui lo stesso non è preso in considerazione per il calcolo del nuovo ISEE, a titolo di incentivo, nella misura dell’80% al fine di quantificare l’importo dovuto a titolo di reddito di cittadinanza. Il neo-lavoratore è tenuto a dar comunicazione della citata variazione a mezzo le “comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608”;
  • nel secondo caso la variazione della condizione occupazionale deve essere comunicata, entro 30 giorni, all’INPS a mezzo la Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro (di cui si tratterà nel prosieguo), anche se la stessa non trova attuazione, a titolo di incentivo, per le 2 mensilità successive, mentre il reddito[14] va comunicato entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre, come anche trimestralmente avviene il ricalcolo del quantum del beneficio spettante.

2. Variazione del patrimonio

Nel caso in cui, a seguito di una variazione patrimoniale, vengano meno i requisiti di natura patrimoniale necessari per la fruizione del beneficio il percettore deve darne comunicazione entro 15 giorni all’ente erogatore.

3. Variazione del nucleo familiare

Qualora intervenga una variazione del nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza è fatto obbligo, per i componenti dello stesso, entro il termine di due mesi dall’intervenuta variazione, presentare una DSU aggiornata.

Nel caso in cui la variazione in questione comporti una riduzione del reddito di cittadinanza il mancato rispetto del termine precedente provoca la decadenza dal beneficio.

Qualsiasi variazione del nucleo familiare, eccezion fatta per quelle dovute a nascite ovvero decessi, comporta l’interruzione dal percepimento del beneficio a partire dal mese successivo a quello in cui è presentato l’ISEE contenente l’aggiornamento della situazione familiare. Il modificato nucleo familiare tuttavia potrà presentare immediatamente una nuova richiesta.

Spendibilità del reddito

L’ammontare ricevuto deve essere fruito interamente entro il mese successivo a quello in cui è stato erogato. In caso contrario la cifra erogata nel mese seguente è decurtata, nei limiti del 20% dell’ammontare erogato, della somma non spesa/prelevata nel mese precedente. Un’ulteriore verifica eseguita con cadenza semestrale consente di individuare e, conseguentemente, decurtare la complessiva cifra non spesa/prelevata nel semestre (eccezion fatta per l’importo di una mensilità).

Modalità di richiesta del reddito

Il reddito di cittadinanza può essere richiesto, a partire dal quinto giorno di ciascuna mensilità, tramite una delle sotto indicate modalità:

  • richiesta al gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi;[15]
  • richiesta telematica;
  • richiesta presso i centri di assistenza fiscale che abbiano stipulato una convenzione con l’INPS.

Spetta all’INPS effettuare una valutazione dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza e, sulla base di essa, procedere al riconoscimento della domanda. L’istituto valuta il possesso dei requisiti entro 5 giorni lavorativi dall’inoltro della richiesta e comunque, il riconoscimento avviene entro la fine del mese successivo alla domanda. E’ invece compito dei comuni[16] verificare la sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno, in esito alla quale seguirà comunicazione all’INPS, eseguita a mezzo le piattaforme digitali appositamente create.

Per ciò che attiene la validità temporale dei requisiti occorre effettuare un distinguo:

  • i requisiti economici scaturenti dall’ISEE si considerano validi per l’intero periodo di validità dello stesso (fatta salva una eventuale variazione sorta in seguito alla presentazione di una nuova DSU), al termine del quale dovrà essere presentato un ISEE aggiornato;
  • i restanti requisiti restano invece validi sino a quando non interviene una comunicazione da parte degli enti competenti a constatarne la veridicità.[17]

Modalità di erogazione del reddito

Lo strumento attraverso cui sarà possibile percepire il beneficio, come anticipato, a partire dal quinto giorno di ogni mese, è la cd. Carta del reddito di cittadinanza.[18]

La carta in questione consente di:

  • eseguire prelievi mensili sino alla soglia di € 100 (ponderata per il relativo parametro della scala di equivalenza);
  • eseguire un bonifico mensile in favore del locatore;
  • pagare la rata del mutuo all’intermediario finanziario erogante.

Di contro la carta del reddito di cittadinanza non può essere adoperata per giochi che prevedono vincite in denaro.[19]

Il patto per il lavoro

Per poter dare concreta attuazione alla fruizione del beneficio in parola è necessario che i soggetti di maggiore età, non occupati e non frequentanti un corso di studi, facenti parte del nucleo familiare richiedente forniscano la propria immediata disponibilità (personalmente presso i centri per l’impiego ovvero per mezzo di apposita piattaforma digitale[20] entro 30 giorni dall’accettazione della richiesta):

– ad intraprendere attività lavorative;

– ad aderire a percorsi di inserimento lavorativo quali ad esempio “attività di servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi”.

Sono esonerati dai predetti obblighi:

  • i soggetti che abbiano compiuto 65 anni;
  • i “componenti con carichi di cura”, con specifico riferimento a figli sotto i 3 anni, soggetti non autosufficienti nonché affetti da grave disabilità (secondo la definizione ai fini ISEE).[21]

Sempre nel termine di 30 giorni dall’accettazione della richiesta di fruizione del reddito, qualora nel nucleo di appartenenza del richiedente sia presente un soggetto in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • età minore di anni 26;
  • assenza di occupazione al massimo da 2 anni;
  • essere beneficiario (od esserlo stato da non più di un anno) di un ammortizzatore sociale ovvero della NASpI;[22]
  • aver sottoscritto un patto di servizio ex D. Lgs. nr. 150 del 2015,

lo stesso richiedente è “convocato” dai centri per l’impiego ove, se non lo avesse già fatto, potrà presentare dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa di cui sopra.

Presso tali centri viene stipulato, con il beneficiario del reddito di cittadinanza, un patto di servizio che, con particolare riferimento alla fruizione del reddito, assume la denominazione di Patto per il lavoro.

Sulla scorta del suddetto patto il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di seguito riportati:

  • registrazione sulle citate piattaforme digitali;
  • svolgimento di un’attiva di ricerca di un’occupazione (cadenzata sulla base di un vero e proprio diario delle attività);
  • consenso all’avvio di corsi di formazione, di riqualificazione professionale ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità;
  • sostenimento di colloqui e selezioni finalizzati all’assunzione;
  • accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 D. Lgs. nr. 150 del 2015 (ovvero la prima qualora il beneficio venga già erogato da 12 mesi).

Sulla congruità delle offerte di lavoro

Quattro sono i parametri che, sulla scorta dell’articolo 25 del D. Lgs. nr. 150 del 2015, occorre tenere in debita considerazione al fine di valutare la congruità di un’offerta di lavoro:

  • la coerenza con le pregresse esperienze e competenze maturate dal lavoratore;
  • la distanza del luogo di lavoro dal domicilio del lavoratore (avendo altresì riguardo dei tempi di trasferimento adoperando il servizio di trasporto pubblico);
  • la durata del periodo di disoccupazione;
  • il confronto fra la retribuzione e l’indennità per la disoccupazione percepita dal neo-lavoratore nell’ultima mensilità, con la prima che deve essere maggiore della seconda di almeno il 20%.

Ai fini della definizione di congruità dell’offerta di lavoro ai precedenti punti sono aggiunti ulteriori principi che prendono altresì in considerazione da un lato, la durata di fruizione del reddito di cittadinanza e, dall’altro, il numero di offerte già rifiutate.

Nel dettaglio è congrua un’offerta di lavoro proposta entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito se si verifica almeno uno dei seguenti requisiti:

  • se si tratta di prima offerta di lavoro:
    • distanza non superiore a 100 km fra luogo di lavoro e residenza del soggetto;
    • possibilità di raggiungere il luogo di lavoro, adoperando il servizio di trasporto pubblico, entro 100 minuti, nel caso in cui riguardi la prima offerta di lavoro;
  • se si tratta di seconda offerta di lavoro distanza massima di 250 km;
  • se si tratta di terza offerta di lavoro qualsiasi distanza chilometrica è considerata congrua.

Si definisce congrua invece un’offerta di lavoro proposta oltre i primi 12 mesi di erogazione del reddito la cui sede di lavoro dista:

  • sino a 250 km dalla residenza nel caso di prima ovvero seconda offerta;
  • anche oltre i 250 km nel caso di terza offerta.

Nel caso in cui il reddito di cittadinanza sia stato rinnovato qualunque offerta di lavoro (quindi anche la prima) è congrua, prescindendo dalla localizzazione geografica del luogo di lavoro.[23]

L’accettazione di un’offerta lavorativa posta oltre 250 km dalla residenza del neo-lavoratore non comporta l’immediata decadenza dal beneficio, bensì, al fine di compensare anche solo parzialmente le spese di trasferimento idonee a coprire tale distanza, l’erogazione prosegue per un ulteriore periodo di 3 mesi.[24]

Il patto per l’inclusione sociale

Qualora non si verifichino le condizioni previste per la stipula da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza del cd. Patto per il lavoro,[25] nel medesimo termine per questo previsto, ovvero 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, avviene la convocazione da parte dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, a seguito della quale avviene una “valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare”.[26]

Tale valutazione può condurre a due differenti esiti con la conseguente stipula di due diversi atti formali:

  • nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare oggetto di valutazione siano identificati in questioni inerenti la situazione lavorativa viene sottoscritto, anche in tal caso, il Patto per il lavoro, sempre entro i 30 giorni successivi;[27]
  • qualora invece il bisogno individuato abbia i caratteri della multidimensionalità e della complessità, verrà stipulata quel particolare tipo di progetto personalizzato che assume la denominazione di Patto per l’inclusione sociale.[28]

Nell’ambito di attuazione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale i comuni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, provvedono ad attivare progetti di utilità collettiva “in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni”.

Il beneficiario del reddito di cittadinanza, tenuto ai sopracitati obblighi previsti dalla stipula dei patti, deve fornire la propria disponibilità a prender parte, sulla base del profilo professionale, nonché degli interessi e delle propensioni emersi in sede di colloquio iniziale presso i centri per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni,[29] ai predetti progetti.

Il sistema sanzionatorio

Allo scopo di contrastare comportamenti fraudolenti volti all’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di cittadini cui tale beneficio non dovrebbe di contro spettare, è stato creato ad hoc un sistema sanzionatorio costituito da una serie di norme repressive di natura penale, nonché da un insieme di disposizioni, di differente natura, da applicare ogni qualvolta ci si imbatta nel mancato rispetto di obblighi previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza.

1. Le norme sanzionatorie di natura penale

Sono penalmente perseguite le seguenti due condotte:

  • rendere dichiarazioni/documenti falsi ovvero omettere informazioni dovute allo scopo di ottenere, in maniera indebita, il beneficio economico (reclusione da due a sei anni);[30]
  • omettere di comunicare eventuali variazioni reddituali nel termine di 30 giorni dall’avvio dell’attività, variazioni patrimoniali nel termine di 15 giorni dalla modifica, ovvero qualsiasi altra informazione di rilevante entità per le finalità inerenti la revoca/riduzione del beneficio economico (reclusione da uno a tre anni);

La condanna definitiva o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con riferimento alle predette fattispecie penali ed al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., comportano “l’immediata revoca[31] del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”, con l’ulteriore conseguenza che non potrà essere nuovamente avanzata domanda di accesso al reddito prima che siano trascorsi 10 anni dalla condanna.

2. Le ipotesi di decadenza dal beneficio

Oltre ai casi citati nel paragrafo precedente, costituiscono ulteriori ipotesi di decadenza dalla fruizione del reddito di cittadinanza le circostanze di seguito enumerate:

  • omessa comunicazione circa l’immediata disponibilità al lavoro;
  • rifiuto di sottoscrizione dei patti previsti dal decreto;
  • mancata partecipazione alle iniziative volte alla formazione od alla riqualificazione professionale;
  • mancata partecipazione ai progetti eventualmente istituiti dai comuni;
  • rifiuto di tre offerte di lavoro congrue;
  • omessa comunicazione di variazioni patrimoniali/reddituali alla luce delle quali viene percepito un reddito maggiore di quello spettante;
  • mancato aggiornamento e presentazione della DSU;
  • svolgimento di un’attività lavorativa non comunicata;
  • percezione del reddito in misura maggiore al quantum spettante, per effetto di dichiarazioni mendaci ovvero dell’omissione di comunicazioni.

Sanzioni più leggere sono invece previste per fattispecie differenti dalle precedenti. Nello specifico:

  • la mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione dei centri per l’impiego ovvero dei servizi competenti, anche di uno soltanto dei componenti del nucleo familiare richiedente comporta la decurtazione di una o due mensilità del reddito a seconda che si tratti di prima o seconda mancata presentazione, oppure la decadenza dal beneficio alla terza mancata presentazione;
  • la mancata partecipazione, sena giustificato motivo, alle iniziative ed ai laboratori di orientamento nell’ambito del Patto di servizio personalizzato,[32] comporta la perdita di due mensilità alla prima mancata presentazione ovvero la decadenza dal beneficio alla seconda;
  • il mancato rispetto da parte di un componente minorenne del nucleo familiare richiedente il beneficio degli obblighi di frequenza di corsi di istruzione/formazione disposti dal Patto per l’inclusione sociale, ovvero il mancato rispetto degli obblighi afferenti la tutela della salute, comportano la perdita di tre o sei mensilità del reddito a seconda che siano intervenuti uno o tre richiami formali, al quarto scatta invece la decadenza.

Incentivo all’assunzione dei beneficiari del reddito

Allo scopo di creare un incentivo che spinga le imprese ad assumere i soggetti in cerca di un’occupazione, le disposizioni sul reddito di cittadinanza statuiscono che il datore di lavoro che comunichi alla piattaforma digitale del reddito di cittadinanza la propria disponibilità all’assunzione di soggetti beneficiari del reddito, con un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, potrà godere dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico suo ovvero del lavoratore[33] sino alla concorrenza dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore assunto.[34]

Tale agevolazione avrà una durata pari alla quota restante, dei complessivi 18 mesi, in relazione ai quali il beneficio non è stato ancora erogato, con un periodo minimo, comunque garantito, pari a 5 mensilità.[35]

Altra disposizione agevolativa per incentivare l’entrata nel mondo del lavoro da parte dei beneficiari del reddito consiste nella stipula, presso i centri per l’impiego, di Patti di formazione fra enti di formazione accreditati, allo scopo di garantire al beneficiario un idoneo percorso di formazione e di riqualificazione professionale.

Qualora tali percorsi consentano al frequentatore di ottenere un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato che sia altresì coerente con il proprio profilo professionale, anche in tal caso il datore di lavoro fruirà dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, tuttavia nel limite massimo del 50% dell’importo mensile del beneficio, per il periodo residuo (dei 18 mesi totali) di fruizione del reddito, con una soglia minima di 6 mensilità (soglia che diviene quantum fisso nel caso di rinnovo del beneficio).[36]

In questa seconda fattispecie l’agevolazione è prevista altresì per l’ente di formazione accreditato, a titolo di premio per il lavoro svolto, il quale potrà fruire, alle stesse condizioni del datore di lavoro del restante 50% di reddito di cittadinanza sotto forma di sgravio contributivo sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i propri dipendenti.

Con riferimento ad entrambe le casistiche agevolative sopra enucleate:

  • il licenziamento, non per giusta causa o per giustificato motivo, del lavoratore assunto fruendo dell’esonero di cui sopra, comporta la restituzione da parte del datore di lavoro dell’intero beneficio conseguito nonché l’irrogazione delle sanzioni previste per coloro che non provvedono a versare, nei tempi previsti, i contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali;[37]
  • i predetti sgravi contributivi, qualora sia stato già esaurito l’esonero ai fini previdenziali ed assistenziali, si tramutano in credito d’imposta.

Elementi imprescindibili affinché il datore di lavoro possa fruire delle suddette agevolazioni sono:

  • la realizzazione di un aumento netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
  • il rispetto dei principi generali sanciti dall’articolo 31 del D. Lgs. nr. 150 del 2015 (l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore, il datore di lavoro non deve avare in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi/riorganizzazione aziendale, il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti a quello che assume).

L’incentivo rivolto invece al beneficiario del reddito che avvia un’attività lavorativa, un’impresa individuale ovvero una società cooperativa nel corso del primo anno del beneficio consiste nella percezione di una somma pari a sei mensilità.[38]

Al fine di fruire delle predette agevolazioni è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

  • possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali.[39]

L’agenda dell’attuazione del reddito

Lo scorso 4 febbraio, presso l’Auditorium Enel di Roma, il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha presentato la Carta numero 1 del reddito di cittadinanza, lanciando contestualmente il sito web funzionale all’attuazione del beneficio: www.redditodicittadinanza.gov.it.

Tale portale in una prima fase assurge ad una mera funzione informativa, atteso che tramite esso sono spiegati nel dettaglio quali sono i documenti richiesti per accedere al beneficio, nonché le modalità di richiesta di ISEE e SPID, propedeutici all’inoltro della domanda.

La fase “meramente informativa” avrà termine il 6 marzo, quando avrà inizio la fase operativa; a partire da tale data sarà infatti possibile presentare la richiesta del reddito.

Una volta accolta la richiesta, a seguito dei dovuti controlli in merito alla sussistenza di tutti i requisiti, i beneficiari, a partire dal mese di aprile, potranno recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta del reddito.

Entro il termine dello stesso mese dovrebbero avvenire i primi accreditamenti sulle carte ritirate, le quali potranno essere adoperate secondo le modalità disposte dal decreto,[40] dando in tal modo avvio alla concreta attuazione del reddito di cittadinanza.


[1] Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai sensi del Decreto del PCM nr. 159 del 2013.

[2] Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM nr. 159 del 2013: “Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa […] indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. […] Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle

predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente”.

[3] Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del DPCM nr. 159 del 2013: “Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

  1. a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno […];
  2. b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  3. c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
  4. d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  5. e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  6. f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto […] dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
  7. g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato […];
  8. h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e)”.

[4] Dato comprovato dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini ISEE.

[5] Di cui al D. Lgs. nr. 171 del 2005.

[6] Ai sensi dell’articolo 333 c.c..

[7] A seguito di accertamento eseguito o in sede giurisdizionale ovvero dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

[8] Determinato computando anche “le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentante diplomatiche e consolari e missioni, nonché corrisposte dalla Santa Sede […]”.

[9] Ex Legge nr. 205 del 2017.

[10] La norma adopera i parametri della finalità dell’IRPEF.

[11] Ex art. 1, comma 125 della Legge nr. 190 del 2014.

[12] Prese d’intesa fra la regione ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[13] Tale interruzione non si applica per la fruizione della pensione di cittadinanza.

[14] Calcolato, sulla scorta dei generali principi contabili, come differenza fra ricavi e costi, adoperando il principio di cassa.

[15] Ex art. 81, comma 35, lettera b) del D.L. nr. 112 del 2008, convertito in L. nr. 133 del 2008: “Il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: […] b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all’attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici”.

[16] In attesa che venga definitivamente attuata l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

[17] In tal caso il beneficio del reddito si interrompe dal mese successivo.

[18] Il cui primo “esemplare” è stato presentato dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio lo scorso 4 febbraio.

[19] Disposizione questa di contrasto al fenomeno della ludopatia.

[20] Le due piattaforme digitali create da un lato, con finalità di gestione e coordinamento dei patti per il lavoro e per l’inclusione e, dall’altro, per consentirne un idoneo monitoraggio ed un’attività di valutazione e controllo, sono:

  • Piattaforma digitale istituita nell’ambito del SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • Piattaforma digitale creata invece nell’ambito del SIUPL (Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro) istituita invece presso l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro.

Nell’ambito del coordinamento tra le diverse amministrazioni attuato tramite le piattaforme rileva come:

  • i servizi competenti comunicano alle piattaforme del reddito di cittadinanza:
    • la disponibilità a creare un’agenda per gli incontri idonei alla valutazione del riconoscimento del beneficio economico;
    • l’eventuale sottoscrizione di ciascuna tipologia di patto entro 5 giorni dalla sua stipula con il soggetto interessato;
    • le informazioni idonee a rivelare comportamenti illeciti che formeranno oggetto di sanzioni irrogate direttamente dall’INPS (anche tali informazioni sono messe a disposizione nel termine di 5 giorni);
    • l’esito della verifica, eseguita dai comuni, della sussistenza dei requisiti della residenza ovvero del soggiorno;
    • l’eventuale attivazione, sempre da parte dei comuni, di progetti di utilità collettiva;
    • ogni ulteriori utile informazione ai fini del monitoraggio dei patti;
  • le piattaforme dialoghino fra loro per attuare una continua interazione a livello territoriale allo scopo di svolgere funzioni quali:
    • la valutazione sulla natura dei bisogni dei nuclei familiari (consistente in questioni prettamente lavorative ovvero dotata dei connotati della complessità e della multidimensionalità);
    • la condivisione delle informazioni inerenti i progetti sulla collettività.

Le piattaforme possiedono altresì una fondamentale funzione con riferimento al controllo ed alla vigilanza sull’erogazione del reddito di cittadinanza: più nel dettaglio tramite dette piattaforme, i comuni ed i centri per l’impiego segnalano eventuali anomalie idonee a minare la veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali. Tali informazioni sono comunicate altresì all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza (in grado di accedere liberamente al SIUSS) che “ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell’attività di controllo”.

[21] Ex allegato nr. 3 “Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza” del citato DPCM.

[22] Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, un’indennità mensile di disoccupazione istituita con il D. Lgs. nr. 22 del 2015.

[23] Il dovere di accettazione dell’offerta di lavoro oltre i 250 km dalla residenza prevista come terza offerta entro i 12 mesi di fruizione del reddito, come seconda offerta oltre i 12 mesi, ovvero come prima in caso di rinnovo dell’erogazione, non vige nel caso in cui nel nucleo familiare percettore del reddito vi sia un componente con disabilità.

[24] Tale proroga giunge sino a complessivi 15 mesi qualora nel nucleo familiare siano presenti minori ovvero componenti con disabilità.

[25] Ossia presenza nel nucleo familiare beneficiario di almeno un soggetto con assenza di occupazione al massimo da 2 anni, beneficiario di un ammortizzatore sociale ovvero della NASpI, che ha sottoscritto un patto di servizio o, infine, avente un’età inferiore ad anni 26.

[26] Ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. nr. 147 del 2017.

[27] I cd. servizi competenti, in tale prima casistica, sono quindi individuati nei centri per l’impiego.

[28] Avverrà questa volta un coordinamento fra i centri per l’impiego, i servizi sociali ed ulteriori servizi territoriali eventualmente individuati. Ciò non toglie che tale ulteriore coinvolgimento e coordinamento fra i predetti servizi non possa essere attivato altresì per i sottoscrittori del solo Patto per il lavoro “ove opportuni e richiesti”.

[29] E’ comunque concessa la facoltà di adesione a colui che invece è esonerato dai predetti obblighi.

[30] Prescindendo dalla norma penale, nel momento in cui l’amministrazione erogante accerta la non veridicità delle informazioni idonee ad ottenere i requisiti per l’accesso al reddito, ovvero la mancata comunicazione di eventuali variazioni, procede all’immediata revoca, con efficacia retroattiva, del beneficio concesso, con conseguente restituzione dell’indebito.

[31] Disposta dall’INPS.

[32] Di cui all’articolo 20, comma 3, lett. a) del D. Lgs. nr. 150 del 2015: “[…] a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento”.

[33] Esclusi i premi ed i contributi all’INAIL.

[34] Il totale del beneficio non può in alcun caso essere superiore al totale  dei contributi previdenziali ed assistenziali da versare.

[35] In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’agevolazione ha la durata di 5 mesi, prescindendo dal numero di mesi residui di percezione.

[36] In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’agevolazione ha la durata di 5 mesi, prescindendo dal numero di mesi residui di percezione.

[37] Ai sensi dell’articolo 116, comma 8 della L. nr, 388 del 2000: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: […] a)nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi,  il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

[38] Fruita in un’unica soluzione e nel limite di € 780 mensili.

[39] Ai sensi dell’art. 1, comma 1175 della L. nr. 296 del 2006.

[40] Lo scorso 7 febbraio, nel corso di un’audizione presso la Commissione Lavoro del Senato, il responsabile pagamenti mobile e digitale di Poste Italiane S.p.A., Marco Siracusano, fra le altre informazioni di carattere operativo ha altresì reso noto come ciascun prelievo di contante a mezzo la Carta del reddito presso istituti bancari avrà un costo pari ad € 1,75.

Ispettore della Guardia di Finanza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Piacenza. Laureato in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione presso l'Università degli Studi di Bergamo con tesi in Diritto Commerciale Avanzato su “L’informazione ed il diritto dei mercati finanziari: l’abuso di informazioni privilegiate”.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

uno × 3 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.