
Questa rassegna si propone di esaminare le principali novità giurisprudenziali della settimana.
Responsabilità solidale parziale tra corresponsabili non integralmente evocati in giudizio
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 11290 del 29 aprile 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), interviene su un punto chiave della responsabilità extracontrattuale. Al centro della pronuncia c’è la solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. tra più soggetti responsabili dello stesso evento dannoso, quando uno di essi non partecipa al giudizio.
La Corte formula un principio di diritto chiaro. Precisa quando il vincolo solidale si applica anche in presenza di un’azione parziale e quali effetti produce nei rapporti tra coobbligati.
La decisione non si limita a richiamare orientamenti consolidati. Li adatta a uno scenario processuale incompleto. Il caso riguarda la morte di un paziente, conseguenza di una serie di errori medici. Il danneggiato ha scelto di citare solo alcuni dei responsabili. La Cassazione chiarisce l’estensione della responsabilità solidale in situazioni simili.
Difformità edilizie e risarcimento: decadenza ex art. 134 T.U. Edilizia
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 227/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha affrontato una questione di particolare rilevanza pratica nell’ambito della compravendita immobiliare: la tutela dell’acquirente che scopre difformità nell’immobile acquistato. La decisione offre l’occasione per riflettere sull’ambito applicativo dell’art. 134 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), norma che subordina il diritto al risarcimento del danno da difformità edilizia alla previa e tempestiva denuncia al Comune. Tale disposizione, infatti, pur essendo in vigore da oltre vent’anni, raramente trova applicazione nella prassi giudiziaria.
Newsletter promozionali e consenso dell’interessato: i limiti del trattamento dati ai fini commerciali
Tramite l’ordinanza n. 15881/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la II Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente il delicato equilibrio tra attività promozionali online e trattamento lecito dei dati personali. Focus della controversia, l’invio di newsletter a opera di una company operante quale aggregatore di offerte senza aver raccolto il consenso espresso degli utenti. La Suprema Corte conferma la necessità del consenso in tali ipotesi, specificando i confini operativi delle deroghe contemplate dal Codice Privacy e dell’ermeneutica restrittiva dell’art. 130 del d.lgs. n. 196/2003.
Domanda nuova ex art. 183 c.p.c. e legittimità della delibera condominiale relativa all’area comune
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, n. 16148 del 17 giugno 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta questioni rilevanti in materia di diritto condominiale e processuale civile. La pronuncia si concentra, in particolare, sull’ammissibilità di domande nuove introdotte nel corso del giudizio e sulla legittimità delle delibere assembleari relative alla gestione delle aree comuni. La Corte ha rigettato il ricorso dei condomini, confermando le decisioni dei giudici di merito e fornendo importanti chiarimenti sui limiti dello ius variandi e sulla natura delle opere di regolamentazione degli spazi condominiali.
La nullità della delibera condominiale per omessa specificazione del compenso dell’amministratore
Con la sentenza n. 14424, depositata il 29 maggio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, torna a pronunciarsi in materia condominiale, affrontando una questione di rilevante interesse teorico e pratico: la validità della deliberazione assembleare che approva il rendiconto annuale contenente il compenso dell’amministratore, qualora quest’ultimo non sia stato specificato analiticamente all’atto della nomina o del rinnovo, come richiesto dall’art. 1129, comma 14, c.c.
La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9839 del 2021, confermando e sviluppando il principio secondo cui, dopo l’entrata in vigore della riforma del condominio (l. 220/2012), la determinazione del compenso dell’amministratore costituisce elemento essenziale e indefettibile della nomina. La sentenza esamina altresì i profili processuali relativi all’opposizione a decreto ingiuntivo e alla deducibilità della nullità della delibera come eccezione o domanda riconvenzionale.
La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale si estende ai costi disconosciuti e alle compagini societarie indirette
Con l’ordinanza n. 16035 del 16 giugno 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Corte di Cassazione (Sez. 5) interviene su un principio chiave del diritto tributario: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale. La Corte chiarisce che questa presunzione si applica non solo quando l’amministrazione accerta maggiori componenti positivi di reddito, ma anche in caso di disconoscimento di costi. Inoltre, estende l’ambito di applicazione della presunzione anche alle società partecipate esclusivamente da altre società, valorizzando il profilo sostanziale della compagine sociale, e non la sola forma giuridica. La decisione rafforza i principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza.
Danno da perdita della capacità lavorativa: onere della prova e liquidazione del lucro cessante
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16604 del 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna a riflettere sui criteri di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, con particolare attenzione all’onere probatorio in capo al danneggiato. La questione coinvolge il delicato equilibrio tra risarcibilità del danno futuro e accertamento della compatibilità lavorativa postuma, soprattutto in relazione al mutamento delle capacità residue e alle concrete possibilità di reinserimento professionale.
L’indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica tra diritto dell’Unione Europea e regolazione regionale
La progressiva espansione della fauna selvatica in territori agricoli, favorita da una più stringente tutela ambientale e dalla rarefazione dell’attività venatoria, ha comportato un aumento esponenziale dei danni alle colture, suscitando interrogativi sempre più pressanti sulla responsabilità dell’amministrazione e sull’indennizzabilità delle perdite sofferte dagli imprenditori agricoli. L’equilibrio tra l’interesse pubblico alla conservazione della biodiversità e la salvaguardia dell’economia agricola si pone così in una tensione crescente, destinata a tradursi in un conflitto giuridico articolato.
A questo proposito, l’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione dell’11 settembre 2024, n. 25223 (clicca qui per consultare il testo integrale), offre un’occasione preziosa per riflettere sulle complesse dinamiche derivanti dalla coesistenza tra normative regionali italiane e il diritto dell’Unione Europea, con particolare riguardo al regime degli aiuti “de minimis” previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda il mancato pagamento di un indennizzo da parte dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di Ancona 2 nei confronti di un’azienda agricola marchigiana, con una serie di passaggi giudiziari che culminano in un potenziale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE. L’ordinanza si inserisce così in un contesto normativo e giurisprudenziale in evoluzione, in cui si misura la forza cogente del diritto europeo nei confronti delle prassi amministrative regionali non sempre aggiornate.
Pignoramento immobiliare: si estende alle pertinenze non espressamente indicate?
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16216/2025, del 17 giugno (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna ad affrontare una questione di rilievo in materia di esecuzione immobiliare: l’estensione del pignoramento alle pertinenze non espressamente identificate nell’atto e la sindacabilità di simili accertamenti in sede di legittimità.
La vicenda ruota attorno a un’opposizione agli atti esecutivi, proposta dai debitori esecutati, che lamentavano l’erroneità dell’individuazione del bene pignorato e l’illegittimità dell’estensione del vincolo esecutivo a un piazzale non espressamente identificato nel pignoramento.
Trattamento illecito dei dati personali e responsabilità del titolare: i confini della colpa organizzativa
Con l’ordinanza n. 15882/2025 la II Sezione Civile della Corte di Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione) affronta una vicenda rappresentativa di violazione del Codice della privacy, rafforzando l’autonomia della fattispecie di cui all’art. 164-bis, comma 2, del D.lgs. 196/2003, nonché la responsabilità del titolare per il malfunzionamento dei sistemi gestionali. Confermata la sanzione di 800.000 euro a carico di una compagnia telefonica, con derivazioni di rilievo in ambito di diritto sanzionatorio amministrativo, oneri probatori e compliance tecnica-organizzativa.
Il corso consigliato
La gestione del rapporto di lavoro privato è sempre più esposta a sollecitazioni normative, tecnologiche e organizzative. In un contesto in continua evoluzione, il “Corso avanzato di diritto del lavoro” organizzato da Formazione Maggioli, a cura di Federico Torzo, rappresenta un’occasione formativa di alto profilo per chi opera nel settore. Strutturato in quattro moduli tematici, il corso affronta con approccio pratico e specialistico le principali aree critiche del diritto del lavoro contemporaneo: licenziamenti, contrattualistica flessibile, mobilità internazionale e lavoro digitale. Si tratta di un ciclo di lezioni online che coniuga rigore giuridico e taglio operativo, destinato a professionisti che necessitano di risposte concrete a problemi complessi. <<<scopri di più e iscriviti qui>>>