Questa rassegna giurisprudenziale si propone di esaminare le principali decisioni di legittimità della settimana.
Modifica domanda giudiziale dopo la precisazione delle conclusioni: il chiarimento delle Sezioni Unite
Con la sentenza n. 3453 del 2024, le Sezioni Unite Civili hanno stabilito che la rinuncia alla domanda e alle eccezioni può avvenire anche attraverso la comparsa conclusionale o la memoria di replica. Tale decisione ribadisce il fatto che la determinazione dell’oggetto del giudizio rimane sotto il controllo delle parti e può essere modificata anche dopo la fase di precisazione delle conclusioni.
Costituzione di servitù di parcheggio su fondo altrui: le Sezioni Unite
Con la sentenza n. 3925 del 13 febbraio 2024, le Sezioni Unite Civili hanno risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante le servitù di parcheggio.
Il principio enunciato chiarisce che, in materia di servitù, l’articolo 1027 c.c. non esclude la possibilità di costituire, tramite convenzione tra le parti, una servitù che consenta il parcheggio di veicoli su un fondo di proprietà altrui. Tuttavia, affinché tale facoltà possa essere riconosciuta, è necessario che sia stata concessa a vantaggio di un altro fondo per favorirne l’utilizzazione migliore, e che siano rispettati tutti i requisiti del diritto reale, compresa una precisa localizzazione.
Frazionamento indebito delle pretese creditorie
L’ordinanza interlocutoria n. 3643 del 2024 della I Sezione Civile ha ad oggetto una questione relativa il frazionamento indebito delle pretese creditorie. Si chiede, in particolare, al Primo Presidente di rimettere la causa alle Sezioni Unite Civili al fine di chiarire se il frazionamento indebito delle pretese creditorie, senza valide giustificazioni fornite dal creditore, debba comportare la sanzione dell’improponibilità della domanda. Tale improponibilità potrebbe tradursi nella perdita del diritto sostanziale, specialmente quando diventa impraticabile agire senza frazionamento a causa di una decisione definitiva su un’altra parte della pretesa.
Trattenimento richiedenti protezione internazionale: conformità con la direttiva UE 2013/33/UE?
Con l’ordinanza interlocutoria n. 3563 dell’8 febbraio 2024, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione posto una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del TFUE.
In particolare, la questione pregiudiziale verte sulla compatibilità degli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE, che stabilisce le norme sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, con una legge nazionale che propone una garanzia finanziaria come alternativa al trattenimento del richiedente.
I giudici della Corte di Cassazione chiedono alla CGUE se questa legge nazionale, che stabilisce un importo fisso per la garanzia senza considerare la situazione personale del richiedente la protezione e senza permettere l’intervento di terzi per fornire la garanzia, violi gli obblighi imposti dalla direttiva dell’Unione Europea.
Tutela dei diritti fondamentali: interazione tra controllo costituzionale e conformità al diritto UE
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale riguardante il dialogo tra il controllo di costituzionalità delle leggi e la verifica della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione Europea. Questi due strumenti, pur avendo obiettivi diversi, si integrano reciprocamente per garantire la tutela dei diritti fondamentali.
La Corte Costituzionale ha sottolineato che, in situazioni di discriminazione, il giudice ordinario ha la facoltà di intervenire modificando un regolamento al fine di prevenire casi di disparità di trattamento. Tuttavia, se la discriminazione ha origine diretta dalla legge stessa, il giudice è tenuto a sollevare una questione di legittimità costituzionale per evitare conflitti normativi e garantire l’armonia tra le disposizioni legislative nazionali.
Corso di formazione: La Controriforma Cartabia
Il webinar “La Controriforma Cartabia: analisi di tutti gli emendamenti” si prefigge di esaminare le modifiche proposte nella sfera penale dalla Riforma Nordio e gli eventuali emendamenti adottati, con particolare attenzione alle innovazioni normative nel codice penale e nel codice di procedura penale.
Il programma avrà ad oggetto un’analisi delle disposizioni attualmente in vigore, concentrandosi sull’eliminazione del reato di abuso di ufficio e sulle modifiche al reato di traffico di influenze illecite. Inoltre, verranno esaminati anche gli aggiornamenti relativi alle intercettazioni, alle misure cautelari personali, all’informazione di garanzia e alle limitazioni al potere di appellabilità del pubblico ministero.