Rapporto di lavoro del giudice di pace: quale giurisdizione?

Con l’ordinanza 16839 del 2024, le Sezioni Unite Civili hanno affrontata una questione relativa al riparto di giurisdizione. In particolare, ci si è chiesti se il rapporto di lavoro del giudice di pace possa essere inquadrato nell’ambito della competenza del giudice ordinario o giudice amministrativo.

Core di Cassazione- Sez. Un. Civ.-ord. n. 16839 del. 19-06-2024  

La questione

La ricorrente ha presentato un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito di una causa instaurata presso il Tribunale di Bari contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della giustizia e l’INPS.
La questione traeva origine dall’attività svolta dalla ricorrente come magistrato onorario, in particolare nella veste di giudice di pace. La ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto a un trattamento economico paritario a quello dei magistrati ordinari, inclusi tutti i relativi istituti, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, anche per il periodo di sospensione dall’esercizio delle funzioni.
Inoltre, la ricorrente ha denunciato l’abusiva reiterazione dei contratti a termine durante i diciotto anni di servizio, chiedendo il risarcimento del danno comunitario e la ricostituzione della posizione previdenziale e assicurativa.
Nello specifico, il ricorso è stato presentato a seguito dell’eccezione sollevata dall’INPS, che ha sostenuto la competenza del G.A.

Il motivo del ricorso 

In particolare, la ricorrente ha replicato la conferma della giurisdizione del giudice ordinario, poiché le sue richieste non miravano all’assimilazione del suo status giuridico a quello dei magistrati togati, ma al riconoscimento dello status di lavoratrice subordinata del Ministero della giustizia e ai suoi conseguenti diritti patrimoniali.
Le Sezioni Unite Civili hanno premesso che, sebbene il ricorso per il regolamento preventivo di giurisdizione fosse stato proposto dalla parte che ha promosso il giudizio di merito, lo stesso è stato considerato ammissibile.

Il problema della giurisdizione

Secondo i giudici, quindi, sussiste un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in via definitiva, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa.
Per i giudici ermellini, costituisce ius receptum che la regola di riparto della giurisdizione sia informata al criterio del petitum sostanziale, in luogo di quello formale, il quale ha riguardo non alla causa petendi ma all’oggetto del dispositivo giurisdizionale che si invoca, mentre il petitum sostanziale concerne il rapporto dedotto in giudizio ed oggetto di accertamento giurisdizionale (ex multis, cfr. Sezioni Unite Civili, n. 2368 del 2024).

In particolare, la ricorrente ha agito dinanzi al giudice di prime cure affinché, previo accertamento della sua qualità di magistrato onorario – da ultimo nelle funzioni di giudice di pace – per la verifica dello svolgimento di un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del Ministero della giustizia. Ha chiesto, quindi, la rideterminazione del trattamento retributivo a far data dall’assunzione in servizio, nonché il riconoscimento della tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del Ministero della giustizia alla regolarizzazione della propria posizione, previo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Proprio in ragione della prospettata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della Giustizia, equiparabile alla posizione dei magistrati ordinari, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di lavoratrice dipendente presso il suddetto Ministero.
Dall’esame degli atti di causa, i giudici hanno rilevato la presenza di una domanda di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l’Amministrazione, considerato come lavoro subordinato analogo a quello dei magistrati ordinari. In base al petitum sostanziale, che prende in considerazione la causa petendi e il rapporto giuridico dedotto in giudizio, si applicano i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27198 del 2017 e confermati, più tardi, dall’ordinanza n. 21986 del 2021. In particolare, siffatti principi stabiliscono che le controversie relative alla domanda di un vice procuratore onorario per il riconoscimento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni dei magistrati togati e per l’inserimento nell’organizzazione di un ufficio di Procura, rientrano nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
In definitiva, i giudici delle Sezioni Unite Civili, hanno affermato la giurisdizione del G.A.

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