Provvedimenti Agenzia Entrate: Sezioni Unite sull’impugnabilità

 Le Sezioni Unite Civili hanno chiarito che i provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate sono atti amministrativi impugnabili, distinguendo tra provvedimenti impositivi “individuali”, di competenza del giudice tributario, e atti amministrativi generali.

Corte di Cassazione- Sez.Un. Civ.- ord. n. 15884 del 06-06-2024

La questione

Una società che si occupa di energia ha fatto ricorso al TAR Lazio avverso dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardanti un contributo straordinario imposto alle aziende energetiche a causa della guerra in Ucraina.
Il TAR ha respinto il ricorso per mancanza di giurisdizione.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società disponendo l’annullamento della  decisione del TAR e rinviando il caso al giudice amministrativo di primo grado.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate e altre autorità hanno presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del CdS.

I motivi del ricorso

I ricorrenti, nel primo motivo del loro ricorso, hanno contestato la mancanza di giurisdizione riguardo all’impugnazione del Provvedimento del Direttore dell’AdE, previsto dall’art. 37, co. 5, del d.l. n. 21 del 2022. Essi hanno sostenuto che tale impugnazione violasse l’art. 7, co. 1, del c.p.a, in quanto la natura amministrativa dell’atto non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo, non generando una situazione giuridica di “interesse legittimo“.
Nel secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la mancanza di giurisdizione anche in relazione alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, hanno sostenuto che, una volta accertata la mancanza di giurisdizione per l’impugnazione del provvedimento, la stessa conclusione deve valere per la circolare, la quale ha un contenuto direttivo non vincolante, non essendo citata dall’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, che prevede solo il provvedimento amministrativo.

Le argomentazioni dei giudici delle Sezioni Unite

I giudici delle Sezioni Unite Civili hanno deciso di respingere i  motivi formulati dai ricorrenti.
In primo luogo, dopo la dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione da parte del TAR Lazio, il Consiglio di Stato, in appello, ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado, stabilendo la competenza del G.A. Secondo gli ermellini, siffatta decisione si pone in linea  di continuità con la giurisprudenza di legittimità, che a Sezioni Unite ha risolto le incertezze interpretative presenti nella giurisprudenza di merito. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29110 del 2023; n. 29106 del 2023).
Le Sezioni Unite Civili hanno chiarito che il provvedimento direttoriale, considerato dall’AdE come non soggetto a controllo giurisdizionale, è in realtà un atto amministrativo generale impugnabile davanti al G.A., alla stregua dell’art. 7, co. 1 e 4 del c.p.a.
Infatti, la natura discrezionale o vincolata dell’atto non è determinante per stabilire la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, purché si tratti di un atto autoritativo emesso da una P.A.
Altresì, la Corte di Cassazione ha distinto tra i provvedimenti impositivi “individuali”, che rientrano nella competenza del giudice tributario ai sensi degli artt. 2-19 del d.lgs. n. 546 del 1992, e gli atti amministrativi generali.
Questa distinzione presuppone che l’azione proposta dalla contribuente è una forma di tutela preventiva contro regolamenti e atti amministrativi generali, legittimata dall’art. 7, commi 1-4 del c.p.a. e dall’art. 7, comma 5 del d.lgs 546/1992.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3219/2023, ha precisato che, in base all’art. 23 Cost., gli elementi fondamentali della prestazione impositiva devono essere stabiliti dalla legge, mentre i dettagli operativi sono affidati a norme di rango inferiore. Questi dettagli sono gestiti dall’amministrazione finanziaria competente, per cui significa che gli atti derivati da queste norme sono considerati, per l’effetto, atti amministrativi.

Conclusioni

Il giudice amministrativo, citando la sentenza del Consiglio di Stato n. 9188/2023, ha ribadito che è compito del giudice interpretare correttamente le disposizioni normative, indipendentemente dalle interpretazioni dell’Amministrazione, anche se formalizzate in circolari.
In definitiva, i giudici delle Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione del giudice amministrativo.

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