Prodotto difettoso e responsabilità del produttore: obblighi informativi

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 18530 del 7 luglio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna ad affrontare una questione particolarmente delicata in materia di responsabilità da prodotto difettoso: l’efficacia giuridica del comportamento del venditore successivo alla denuncia del vizio del bene e il perimetro dell’obbligo informativo gravante sul produttore in presenza di potenziali difetti strutturali. La decisione si inserisce nel quadro della giurisprudenza di legittimità in materia di garanzia per vizi e doveri di prevenzione, offrendo chiarimenti utili sia in ambito risarcitorio sia in punto di decorrenza e interruzione della prescrizione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.  

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso in esame

Il contenzioso origina dal crollo di una gru, avvenuto nel 2010 durante lavori eseguiti dal compratore. La macchina era stata venduta da una società e prodotta da un’altra. L’acquirente, a fronte del danno subito, aveva chiamato in giudizio sia il venditore che il produttore. Le difese di entrambi invocavano la decadenza e la prescrizione, ai sensi dell’art. 1495 c.c.

Dopo una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) che accertava i vizi del bene, il giudice di primo grado accoglieva la domanda dell’acquirente. In appello, però, la Corte riconosceva l’avvenuto tacito riconoscimento dei vizi (con conseguente esclusione della decadenza), ma dichiarava prescritto il diritto, reputando non interrotta la prescrizione annuale a carico del venditore. Il produttore, invece, veniva ritenuto non responsabile in ragione del fatto che aveva avvisato il venditore circa potenziali problematiche su alcune gru, rimettendo a lui ogni ulteriore valutazione.

Avverso tale sentenza, l’acquirente presentava ricorso per Cassazione.

Il riconoscimento del vizio e la rinuncia alla prescrizione

Uno dei temi centrali dell’ordinanza riguarda il valore giuridico dell’eliminazione del vizio dopo la denuncia del difetto. I giudici di merito avevano riconosciuto che l’intervento di riparazione da parte del venditore valeva come tacito riconoscimento del vizio (con effetti sull’eccezione di decadenza), ma non come rinuncia alla prescrizione, che restava ancorata al termine annuale.

La Corte di Cassazione, invece, ribalta la prospettiva: il comportamento del venditore, che ha provveduto direttamente a rimuovere il braccio difettoso della gru, rappresenta una vera e propria attuazione dell’obbligo di eliminare i vizi. Questo, secondo il Collegio, costituisce non solo riconoscimento del vizio, ma anche un comportamento concludente idoneo a interrompere la prescrizione. Poco rileva che non vi sia stato un espresso accordo: ciò che conta è la condotta oggettiva, che dimostra l’assunzione dell’obbligo.

Inoltre, la Corte osserva che gli effetti di tale comportamento sono equivalenti a quelli derivanti da un atto di novazione: la riparazione vale come attuazione dell’obbligazione e fa decorrere un nuovo termine prescrizionale decennale. Anche se non si dovesse configurare una vera novazione, comunque si produce una rinuncia tacita alla prescrizione.

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Responsabilità del produttore: informazione e prevenzione

Un secondo profilo approfondito nell’ordinanza riguarda la responsabilità extracontrattuale del produttore. La Corte d’Appello aveva escluso un suo obbligo risarcitorio, sul presupposto che questi avesse correttamente informato il venditore circa la possibilità che alcune gru presentassero problemi strutturali.

La Cassazione non condivide questa impostazione. Ricorda, infatti, che l’obbligo informativo del produttore non si esaurisce nella comunicazione al venditore, ma si estende alla protezione degli utilizzatori finali. Quando il produttore è a conoscenza della possibile difettosità di un prodotto, non può limitarsi ad avvisare il proprio partner contrattuale. Deve attivarsi direttamente per prevenire danni, specie se ragionevolmente prevedibili.

La mancata rimozione della gru difettosa, che ha provocato il crollo, ha dunque una rilevanza causale diretta nella produzione del danno. Il produttore, sostiene la Corte, avrebbe dovuto verificare se la gru venduta rientrasse tra quelle potenzialmente difettose e agire conseguentemente. L’omissione di questa condotta configura una violazione dell’obbligo generale del neminem laedere.

L’indicazione della pericolosità non basta

A completamento dell’analisi, la Cassazione chiarisce un importante principio di diritto in materia di sicurezza del prodotto: non è sufficiente, per il produttore, limitarsi a indicare genericamente che il bene può presentare rischi in determinate condizioni. È necessario fornire un’informazione dettagliata e scientificamente attendibile sui rischi collegati all’uso del prodotto, tenendo conto delle condizioni specifiche in cui l’utilizzatore può venirsi a trovare.

La Suprema Corte, accogliendo parzialmente il ricorso e richiamando l’orientamento di legittimità sul tema (Cass. Civ., Sez. III, sent. 28/03/2025, n. 8224), ha affermato che:

“Gli oneri informativi posti a carico del produttore sono diretti a rendere edotto il consumatore – nella maniera più minuziosa possibile e in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dell’immissione in commercio – dei potenziali effetti collaterali connessi all’impiego del prodotto e dei rischi a cui può essere esposto; ne consegue che l’indicazione di una generica pericolosità del prodotto non vale ad esentare il produttore da responsabilità, essendo necessaria una specifica informativa dei rischi connessi al suo utilizzo in rapporto ad eventuali condizioni personali in cui il consumatore può versare”.

Conclusioni

L’ordinanza n. 18530/2025 offre spunti rilevanti per la prassi giudiziaria e per le strategie difensive di venditori e produttori. Da un lato, estende la portata del riconoscimento dei vizi anche agli effetti sulla prescrizione, valorizzando il comportamento concludente come fatto idoneo a riavviare i termini. Dall’altro, rafforza la responsabilità extracontrattuale del produttore nei confronti dei terzi acquirenti, sottolineando che l’obbligo di diligenza non si esaurisce nella catena contrattuale, ma guarda al rischio effettivo e alla prevenzione concreta del danno.

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