Previdenza complementare: cos’è e come funziona. Analisi e riflessioni

in Giuricivile, 2018, 6 (ISSN 2532-201X)

In questo articolo si cercherà di fornire un quadro d’insieme ed uno spunto di riflessione sulla previdenza complementare italiana.

Considerata il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano che affianca, senza sostituire, il primo pilastro costituito dalla pensione obbligatoria, questa forma di previdenza mette in luce la sua natura di investimento privato ma, al tempo stesso, la sua necessità di tutela in quanto forma di previdenza e non di speculazione privata.

Ecco cos’è, come funziona, qual è la sua struttura e quali le sue funzioni. Analisi e riflessioni sull’istituto, anche considerando l’attività svolta dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Cos’è e come funziona la previdenza complementare: definizione e differenze rispetto alle pensioni

La previdenza complementare è una forma di raccolta ed investimento di capitale ai fini previdenziali, volta a costituire una pensione complementare a quella obbligatoria garantita e tutelata sulla base dell’articolo 38 della Costituzione.

La possibilità di creare una pensione complementare a quella obbligatoria è una scelta che i lavoratori autonomi e dipendenti (sia pubblici che privati) possono effettuare in qualsiasi momento della loro vita lavorativa; il sistema dunque – a differenza della pensione obbligatoria – è basato sulla libera volontà del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica di tipo complementare che, al momento della maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento, gli erogherà una prestazione sotto forma di rendita vitalizia o di liquidazione in capitale.

Il regime complementare funziona per mezzo di un regime di finanziamento a capitalizzazione individuale: i contributi dei singoli lavoratori confluiscono in un conto individuale gestito da un Fondo Pensione che lo investirà, nel mercato finanziario, in titoli di Stato, titoli obbligazionari, azioni, quote di fondi comuni di investimento e altri strumenti partecipativi.

Da ciò discende anche il regime di calcolo della pensione: si tratta di un sistema a contribuzione definita, ove la pensione che l’aderente ad un regime previdenziale maturerà, sarà costituita dai contribuiti versati durante la sua vita lavorativa,  rivalutati annualmente sulla base di un coefficiente di capitalizzazione e sulla sua età al momento del pensionamento.

L’intera materia è oggi disciplinata dal D. Lgs. 252/2005 e dai regolamenti COVIP[1].

I fondi pensione

Il contributo che il lavoratore verserà durante la sua vita lavorativa, costituirà un apposito montante; l’investimento e i risultati della gestione finanziaria dello stesso, da parte dei fondi pensione, costituiranno la rendita (o capitale) a cui l’aderente avrà diritto al momento della maturazione dei requisiti pensionistici previsti in ciascun fondo pensione.

Il montante è costituito dal:

  • contributo del lavoratore;
  • contributo del datore di lavoro (nei casi di adesione collettiva e, ove diversamente disposto, anche nei casi di adesione individuale)
  • il TFR maturato e rivalutato annualmente (tranne la somma maturata nell’anno) sulla base dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

È possibile individuare quattro tipologie di fondi pensione[2]:

  • Fondi pensione negoziali: istituiti da enti giuridicamente autonomi e diversi dai promotori, individuati dalla contrattazione collettiva dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori o da accordi dei soci lavoratori delle cooperative o da accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti (su iniziativa dei relativi sindacati o associazioni di categoria);
  • Fondi pensione aperti: istituiti come patrimonio autonomo e distinti dagli enti che li gestiscono (banche, SGR, SIM ed imprese di assicurazione) a cui possono aderire, indipendentemente dalla propria posizione lavorativa, tutti i soggetti;
  • Fondi Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): fondi pensione gestiti da imprese di assicurazione mediante investimenti in contratti assicurativi del ramo I e ramo III;
  • Fondi pensione preesistenti: al cui interno troviamo sia i Fondi pensione preesistenti autonomi (dotati di soggettività giuridica e costituiti da associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni ed enti morali ) sia i Fondi pensione preesistenti interni (costituiti come patrimonio interno ex art. 2117 c.c. di banche e imprese di assicurazione) o come posta contabile del passivo del bilancio per i lavoratori occupati dalla medesima società che li gestisce).

Aderire ad un fondo pensione, comporta vantaggi non solo in prospettive di investimenti a lungo termine, ma anche di tipo fiscale.

L’aderente infatti potrà dedurre fino a € 5.164,57 all’anno, durante la fase di contribuzione; i rendimenti sono tassati al 20% (tranne la tassazione dei redditi derivanti da investimenti in titoli di Stato, sottoposti alla tassazione fissa al 12,5%); e durante il pagamento della pensione complementare, la tassazione e pari al 15% per i primi 15 anni, salvo poi diminuire dello 0,3% annualmente fino ad un massimo di 6 punti percentuale.

Le modalità di adesione, di anticipazione e di riscatto

Aderire ad un fondo pensione è un passo decisivo per ogni lavoratore che intende iniziare un investimento di lungo periodo ed ottenere un rendita (o capitale) integrativo della propria pensione obbligatoria.

Al fine di fornire un quadro chiaro ed efficiente delle condizioni dell’offerta, i gestori dei fondi pensioni sono obbligati a mettere a disposizione su richiesta del soggetto e sul sito internet del fondo, i seguenti documenti:

  • La Nota informativa, che racchiude le condizioni generali dell’offerta, le caratteristiche del fondo. In particolare la prima sezione denominata “informazioni chiave per l’aderente” contiene la Scheda dei Costi che riporta sia l’Indicatore Sintentico del Costo (ISC) sia le informazioni complessive sui costi del fondo pensione, così da poter effettuare le dovute valutazione e comparazione con altri fondi pensione;
  • Il Prospetto esemplificativo standardizzato, che permette una stima sull’investimento in relazione ai contribuiti, all’età pensionabile, alla forma pensionistica prescelta ed ai rendimenti previsti;
  • Lo Statuto, se il fondo è negoziale o preesistente; Regolamento, se è un fondo pensione aperto; Regolamento e Condizioni generali di contratto, se si tratta di un PIP.

Durante il periodo di contribuzione, invece, l’aderente avrà diritto alle Comunicazioni Periodiche e al Prospetto esemplificato personalizzato per valutare e stimare la gestione e la convenienza del proprio investimento.

Prima di aderire ad un apposito fondo, il lavoratore compilerà un apposito questionario diviso in due sezioni (Conoscenza in materia di previdenza e Congruità della scelta previdenziale) che metterà in luce sia la preparazione in materia di previdenza complementare, sia la propria situazione patrimoniale-finanziaria. I risultati delle due sezioni del questionario, consiglieranno al lavoratore il comparto migliore su cui investire i propri risparmi.

I comparti attivi che è possibile scegliere in relazione alla propria età ed alle proprie finanze sono:

  • Garantito;
  • Obbligazionario puro;
  • Obbligazionario misto;
  • Bilanciato e azionario

È bene sottolineare come la COVIP vigili costantemente affinché ogni investimento effettuato dai fondi pensione sia direttamente, sia attraverso società specializzate (quali banche, imprese di assicurazione, società di investimento o di gestione del risparmio) sia conforme ai principi di adeguata differenziazione dell’investimento, venga effettuato secondo le cautele tipiche di un investimento di natura previdenziale e non speculativa nonché alle regole, determinate nei regolamenti COVIP, che impongono limiti all’acquisto o alla detenzione di particolari azioni (es. le azioni qualificate).

Le modalità di adesione possibili sono due:

  • adesione individuale;
  • adesione collettiva.

L’adesione individuale

La prima forma di adesione è quella che ciascun lavoratore può decidere di effettuare, in qualsiasi momento della propria vita lavorativa (e non), anche quando ha già aderito ad un altro fondo pensione.[3]

L’adesione in forma individuale comporta però la perdita del diritto al contributo del datore di lavoro, precedentemente analizzato (salvo diversa disposizione presente nel Regolamento del Fondo o nello Statuto).

Il contributo del Fondo pensione, nell’adesione individuale, sarà dunque costituito da:

  • contributo del lavoratore;
  • conferimento del TFR.

L’adesione in forma collettiva

L’adesione in forma collettiva invece, prevede il diritto al contributo del datore di lavoro. Il montante accumulato sarà dunque costituito dal:

  • contributo del lavoratore;
  • contributo del datore di lavoro;
  • conferimento TFR.

Appare chiaro sottolineare che il contributo del datore di lavoro, sarà disponibile solo nel caso di adesione collettiva di lavoratori dipendenti nel settore privato o pubblico, non nei lavoratori autonomi.

L’aderente potrà avere anche la necessità di ottenere un anticipo della propria prestazione individuale accumulata. Tale possibilità sarà consentita:

  • in ogni momento, ma fino al 75% del montante accumulato, per le spese sanitarie connesse alla salute dell’aderente, del proprio congiunto o dei figli;
  • dopo 8 anni di permanenza del fondo prescelto, ma fino al 75% del montante accumulato, per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione dell’aderente o dei suoi figli;
  • dopo 8 anni di permanenza nel fondo prescelto, ma fino al 30% del montante accumulato, per altre e diverse esigenze dell’aderente.

Le possibilità di riscatto prima della maturazione dei requisiti pensionistici

Diversa prospettiva si ha nel caso del riscatto prima della maturazione dei requisiti pensionistici previsti per l’erogazione della pensione complementare.

Le possibilità di riscatto sono due:

  • riscatto parziale consistente nel 50% del montante accumulato, nel caso di inoccupazione (compresa tra 12 e 48 mesi) cassa integrazione e procedura di mobilità;
  • riscatto totale della propria posizione accumulata, nel caso di inoccupazione per periodi superiori a 48 mesi, invalidità permanente con perdita della capacità lavorativa fino ad 1/3 o in caso di perdita dei requisiti partecipativi previsti per il fondo prescelto.

Ogni aderente potrà decidere, trascorsi due anni presso il fondo pensione prescelto di trasferire la sua posizione individuale presso un altro fondo pensione, senza perdere la propria posizione maturata. Tuttavia sarà necessario analizzare il Regolamento o lo Statuto del Fondo al fine di verificare la convenienza del trasferimento.

Vigilanza ed autorizzazioni: la Covip

Sull’intero sistema della previdenza complementare vigila la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente istituita dal D.lgs. n. 124/1993 che ha compiti fondamentali sulle autorizzazioni dei fondi pensione ad esercitare la propria attività, sulla costituzione e modifica dei regolamenti e degli statuti dei fondi pensione autorizzati, sulla tenuta dell’albo dei soggetti autorizzati, sulla sana e prudente gestione patrimoniale-finanziaria dei fondi pensione, sul buon funzionamento, la trasparenza e la tutela degli iscritti.

La COVIP esercita la sua attività attraverso:

  • una vigilanza di tipo documentale, sia attraverso i documenti amministrativi e contabili dei fondi pensione, sia attraverso le segnalazione degli utenti;
  • una vigilanza basata su segnalazione di vigilanza e statistiche, attraverso la raccolta periodica ed informatica di dati;
  • una vigilanza basata su accertamenti ispettivi, che costituiscono il completamento della vigilanza documentale e vengono predisposti in relazione alle dimensioni del fondo pensione ed ai risultati della vigilanza documentale.

É costituita da un Presidente e due commissari, oltre che da Servizi ed Uffici al vertice dei quali si trova un Direttore Generale che risponde direttamente alla Commissione.

Il Diretto Generale svolge un ruolo chiave attraverso il Comitato per l’esame delle irregolarità, il quale esamina la risultanze della attività di vigilanza che sottopone all’attenzione della Commissione per l’eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie.

La COVIP fornisce linee guida e statistiche annuali sull’attività di gestione e vigilanza dei fondi pensioni, attraverso la Relazione Annuale di gestione che illustra in maniera dettagliata e grafica l’andamento della crescita dei fondi pensione esistenti, i risultati della gestione degli investimenti e le risultanze dell’attività di vigilanza.

La COVIP collabora anche a livello europeo e internazionale con altre autorità del sistema finanziario.

Collabora con l’Autorità di vigilanza europea nel settore delle assicurazioni e dei fondi pensione (EIOPA) attraverso la partecipazione al Board of Supervisors, collaborazione che avviene d’intesa con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Partecipa al Gruppo di lavoro sulle pensioni private dell’OCSE, che costituisce uno standard setter di principi e linee guida in materia previdenziale, permettendo di elaborare strumenti di soft law e confronti prospettici sugli investimenti e rendimenti utili a tutti gli stati partecipanti.

L’attività di vigilanza della COVIP si estende anche sugli enti previdenziali di base. Tuttavia la sua attività di vigilanza è limitata al controllo sugli investimenti delle risorse economico-finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali. Sulla restante parte di tali enti, vigila invece il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte dei Conti e il Parlamento (attraverso la Commissione bicamerale di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale).

Situazione attuale e considerazioni de jure condendo

La previdenza complementare rappresenta ormai una realtà ben consolidata a livello nazionale. La Relazione Annuale per l’anno 2016 della COVIP[4] evidenzia come le forme pensionistiche complementari operanti in Italia sono ben 452, di cui 36 fondi pensione negoziali, 43 fondi aperti, 78 PIP e 294 fondi preesistenti.

Le nuove modalità di analisi e raccolta dei dati, anche grazie alla collaborazione con la Banca d’Italia con la piattaforma INFOSTAT, hanno permesso di raccogliere dati non solo limitati alle singole adesioni, ma anche alle adesioni di gruppo.

In un panorama ormai internazionalistico, in cui la COVIP partecipa e condivide linee guida e principi sempre più efficienti, il passo successivo potrebbe essere costituito da una più proficua collaborazione tra le diverse autorità dei fondi pensione internazionali al fine di offrire investimenti di lungo periodo più proficui ma anche di far emergere eventuali distorsioni del sistema.

L’International Organization of Pensions Supervisors (IOPS), organismo associativo internazionale delle Autorità di vigilanza sulle forme di previdenza complementare, permette una cooperazione a livello internazionale ai fini di un miglioramento della qualità degli investimenti ed una maggiore tutela degli iscritti.

Vista la diffusione della previdenza complementare come forma integrativa della propria posizione pensionistica, sembrerebbe auspicabile fornire la COVIP di maggiori poteri di natura risolutoria delle controversie che sorgono tra aderenti e fondo, come già avviene con altre autorità di vigilanza nazionali che, attraverso un proprio collegio di arbitri come L’Arbitro Bancario Finanziario per la Banca d’Italia o L’Arbitro per le Controversie Finanziarie per la Consob, forniscono una riposta chiara e celere agli utenti.

Attualmente, infatti, la COVIP tratta gli esposti presentati dagli aderenti (a seguito di una mancata – o insoddisfacente – risposta del fondo dopo 45 giorni[5]) senza dirimere le controversie in corso che devono necessariamente essere trattate dall’Autorità giudiziaria ove non risolte attraverso la trattazione dell’esposto e le indicazioni fornite dalla COVIP.

In una prospettiva ormai non solo nazionale, ma soprattutto europeistica ed internazionalistica, si potrebbe anche valutare la possibilità di istituire archivi informatici dei fondi pensione internazionali che assicurano forme di investimento più virtuose e vantaggiose per gli utenti, segnalate da agenzie di rating specializzate. Questo permetterebbe di inserire in una prospettiva concorrenziale e di consequenziale miglioramento generale del sistema previdenziale, anche l’investimento di lungo periodo derivante dai fondi pensione e di incentivare ancora di più forme alternative ed integrative della propria pensione, al fine di migliorare la qualità della propria senilità.


[1] Si rinvia al testo del Decreto per una trattazione più completa della materia, disponibile al sito web della Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/12/13/005G0278/sg e ai Regolamenti Covip disponibili presso il sito web ufficiale della Commissione https://www.covip.it.

[2] Per una trattazione più completa si rimanda alla Guida Introduttiva alla Previdenza Completare della COVIP, consultabile sul sito web ufficiale all’indirizzo: https://www.covip.it/wp-content/uploads/COVIP-agg_to_MarApr2015.pdf.

[3] Le nuove modalità di analisi dei dati COVIP varato nel 2015, permettono di fotografare anche le adesioni multiple. Per un approfondimento in merito si rimanda Relazione Annuale per l’anno 2016 della COVIP, disponibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo: http://www.covip.it/wp-content/uploads/Relazione-Annuale-2016.pdf.

[4] Si rimanda alla Relazione Annuale per l’anno 2016, disponibile sul sito web ufficiale della COVIP all’indirizzo web: http://www.covip.it/wp-content/uploads/Relazione-Annuale-2016.pdf.

[5] Per una più dettagliata analisi in merito, si rimanda alla Guida disponibile sul sito web della Commissione all’indirizzo web: http://www.covip.it/wp-content/uploads/La-trasmissione-degli-esposti-alla-COVIP1.pdf.

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