Piattaforme petrolifere soggette ad ICI: il potere impositivo dei Comuni si estende anche al mare territoriale

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3618 depositata il 24 febbraio 2016 si è pronunciata in tema di assoggettabilità ad ICI delle piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi poste nel mare prospiciente il Comune di Pineto, nelle acque territoriali del mare Adriatico.

Per meglio comprendere la sentenza in commento vale la pena sintetizzare le principali argomentazioni fatte valere dalle ricorrenti a sostegno dell’illegittimità degli atti impositivi emessi dal Comune di Pineto con il quale quest’ultimo aveva richiesto l’ICI per gli anni di imposta 1993/1998:

a) carenza del potere di imposizione del Comune, sulla base del fatto che:

  • il territorio comunale non si estende al mare territoriale ed al relativo fondo cui le piattaforme sono ancorate;
  • le competenze legislative ed amministrative locali non possono interferire con i compiti statali concernenti il mare territoriale, il fondo marino, il sottofondo e la piattaforma continentale dove lo Stato esercita poteri di sua esclusiva competenza;
  • sussiste la competenza esclusiva dello Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare (art. 29, comma 2 d.lgs. 112/98)

b) carenza del presupposto oggettivo per l’applicazione dell’ICI, in quanto:

  • la legge ICI rinvia alla nozione catastale di fabbricato di cui all’art. 4 R.D.L. n. 652/39, secondo cui si considerano tali i fabbricati e le costruzioni (anche se galleggianti) stabilmente assicurati al suolo. Cosa debba intendersi per “suolo” in quest’ultima disposizione è chiarito dall’art. 812 c.c., ai sensi del quale “sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione”. La norma non contiene quindi alcun riferimento al fondo marino;
  • i fabbricati oggetto di imposizione ICI sono quelli iscritti o da iscrivere nel catasto edilizio urbano: le piattaforme marine non sono suscettibili di iscrizione in catasto – e tanto più, nel catasto urbano – in quanto il catasto non ricomprende il mare;
  • le piattaforme non sono idonee a produrre un reddito proprio come invece richiesto per le unità immobiliari urbane da iscrivere in catasto ai sensi dell’art. 5 R.D.L. n. 652/39: la capacità delle piattaforme petrolifere a produrre un reddito proprio è infatti connessa al pozzo utilizzato per lo sfruttamento del giacimento minerario cui ne costituiscono una mera pertinenze.

Le eccezioni della contribuente sono state, tuttavia, disattese dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto comunque che “le strutture infisse nel fondo del mare territoriale sono soggette al potere impositivo dell’ente territoriale e sono soggette ad ICI”.

Questi, in particolare, i passaggi motivazionali della sentenza in commento:

  1. tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili e l’iscrizione catastale non può considerarsi condicio sine qua non ai fini impositivi, “essendo soggetti ad ICI tutti gli immobili, ancorché non accatastati e potendo essere determinata l’imposta in base ai criteri residuali, ove applicabili, previsti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 6 del d.l. 11 luglio 192, n. 33”.
  2. le piattaforme stabilmente assicurate al suolo demaniale marino debbono essere accatastate”;
  3. le piattaforme petrolifere sono classificabili nella categoria D/7 svolgendosi su di esse “operazioni qualificabili quali attività industriali”;
  4. deve ritenersi esistente una potestà degli enti locali nell’ambito del mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio con estensione della sovranità dello Stato e, per esso, dei relativi Comuni, sul mare territoriale”;
  5. anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo tuttavia i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo”;
  6. le piattaforme svolgono un’attività produttiva suscettibile di valutazione economica ed idonea a produrre un reddito proprio e sono funzionali allo stoccaggio e al trattamento dei prodotti estratti da immettere nelle condutture dopo la lavorazione del materiale. “Ogni fase ha una propria autonomia, ancorché funzionale alle altre, circostanza che ne esclude la qualificazione di pertinenzialità…le piattaforme costituiscono, invero, un cespite economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra, ciascuno dotato di una sua utilitas e, trattandosi di cespite autonomo, va accatastato autonomamente e non quale pertinenza della centrale a terra”.

In conclusione la Cassazione, statuendo nel senso dell’assoggettabilità ad ICI delle piattaforme petrolifere, ha rinviato alla Commissione Tributaria competente per l’individuazione della base imponibile del tributo, da determinarsi sulla base del valore di bilancio dei manufatti mediante il c.d. metodo stratificato.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. V civile, sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

undici − uno =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.