Pagamento del compenso dell’avvocato: a chi spetta la competenza per la domanda d’ingiunzione?

Con l’ordinanza n. 5810 del 23.03.2015, la Cassazione ha definitivamente chiarito a chi spetti la competenza in ordine alla domanda d’ingiunzione per il pagamento del compenso proposta dall’avvocato contro il proprio cliente.

Sul punto, l’art. 637 c.p.c. stabilisce al terzo comma chegli avvocati e i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono“.

In base al tenore letterale della disposizione e all’interpretazione della norma fornita dalla stessa Corte con la sentenza n. 17049 del 2010, è stato ribadito il principio secondo cui il consiglio dell’ordine in relazione al quale si determina il giudice competente va identificato in quello al quale il legale è iscritto “attualmente”, cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso“. A nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, l’avvocato difensore avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell’ordine.

Si tratta, nella specie, di un chiaro esempio di foro di compentenza alternativo che attribuisce all’avvocato la facoltà di sceglierlo in alternativa a quelli generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

La Corte di legittimità ha inoltre evidenziato il rapporto tra la competenza ex art. 637, terzo comma, c.p.c. e la sopravvenuta modifica dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, riguardante il rito applicabile alle controversie previste dall’art. 28  della Legge 794/1942 ed alla opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 c.p.c. avverso decreto ingiuntivo riguardante gli onorarie i diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha specificato che suddetta riforma “non ha abrogato nè espressamente nè tacitamente” nè l’art. 633 nè l’art. 637, terzo comma, c.p.c.. Di conseguenza, “la competenza a conoscere l’opposizione a tale decreto rimane territorialmente riservata al giudice che lo ha emesso a cui già appartiene funzionalmente ed inderogabilmente ex art. 645 c.p.c.“.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza

(Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, ordinanza n. 5810 del 23/03/2015 )

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