Opposizione alla sospensione breve della patente: novità nel Codice della Strada

Secondo la riforma al C.d.S., che sta per essere pubblicata in G.U., quando ricorre la fattispecie della sospensione cd. breve, la patente di guida ritirata viene conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore e sarà restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione, il quale decorre dal giorno del ritiro. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 205 C.d.S., con riferimento all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

L’opposizione a ordinanza-ingiunzione

Il Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nonostante la riforma epocale messa in atto sul finale del 2024, resta invariato nella parte afferente all’opposizione all’ordinanza ingiunzione. Questa, disciplinata all’articolo 205, statuisce che avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, e che l’opposizione in parola è regolata dall’articolo 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L’articolo 205 C.d.S., tuttavia, risulta menzionato nel testo dell’articolo 4 della riforma, che ai commi 1 e 2 disciplina la sospensione cd. “breve” della patente correlata al punteggio, nonché inasprisce l’apparato sanzionatorio in funzione di una maggiore sicurezza.

La penalizzazione del punteggio sulla patente nella riforma del C.d.S. e la sospensione breve

L’articolo 4 del testo della riforma, che si compone di tre commi, va a novellare, in direzione di maggior rigore, il meccanismo della penalizzazione del punteggio sulla patente, introducendo, in aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, il nuovo istituto della sospensione “breve” della patente di guida.

Le modifiche all’articolo 218 del Codice della Strada

Il comma 1 dell’articolo 4 del testo di riforma apporta modifiche all’art. 218 del Codice della Strada, estendendo i termini afferenti alla disciplina della sospensione ordinaria della patente (art. 218, comma 2):

  • al secondo periodo è prolungato da 5 a 15 giorni il termine entro il quale il destinatario della sanzione della sospensione ha la possibilità di avanzare motivata istanza di permesso temporaneo di guida;
  • al decimo periodo è prevista l’ipotesi che la formale ordinanza di sospensione della patente (che, in via di fatto, è stata già ritirata) non intervenga nei 15 giorni successivi al materiale ritiro, oppure nei 30 giorni successivi, nell’ipotesi ove sia stata proposta l’istanza per ottenere il permesso temporaneo. In ambedue le citate eventualità il titolare della patente può chiederne la restituzione.

La sospensione della patente in relazione al punteggio

Il comma 2 aggiunge un nuovo articolo 218-ter (rubricato “Sospensione della patente in relazione al punteggio”) che inserisce la sanzione accessoria della sospensione cd. “breve” della patente di guida, riparametrando il sistema della penalizzazione. Il nuovo art. 218-ter non novella l’art. 126-bis, bensì prevede per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio al di sotto dei 20 punti, non solo l’ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, bensì pure la sospensione “breve” della patente. Tale meccanismo aggiuntivo scatta unicamente in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis, tra cui compaiono l’omesso rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b), la circolazione contromano (articolo 143, comma 11), la mancata precedenza (articolo 145, comma 10).

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La sospensione “breve”

La durata della sospensione viene individuata dai commi 2 e 3 del nuovo art. 218-ter ed è qualificata come “breve”, essendo pari a:

  • 7 giorni ove al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui;
  • 15 giorni ove al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui.

La durata della sospensione viene raddoppiata ove il guidatore abbia provocato un sinistro stradale. Il comma 4 amplia l’applicabilità delle previsioni in argomento pure ai guidatori titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono una delle violazioni (di cui al comma 1) nel territorio dello Stato, ma con alcuni correttivi.

La deroga al comma 2 dell’articolo 218 C.d.S.

Secondo la previsione del comma 5 del nuovo art. 218-ter, si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in materia di sospensione ordinaria della patente di guida, in quanto compatibili e ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. Tuttavia, la Relazione illustrativa spiega che, al fine di semplificare la procedura, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 218 subiscono una deroga e, specificamente, si prevede che la sospensione della patente non risulti subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto, bensì sia effetto automatico della contestazione della violazione. Per cui sarà l’agente od organo di polizia accertatore a provvedere, in sede di contestazione immediata dell’illecito, al ritiro della patente e ciò, sempre secondo le indicazioni fornite dai lavori parlamentari, appare spiegare pure il motivo per il quale alla concessione del permesso di guida provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione e non già il prefetto.

L’opposizione avverso il ritiro dalla patente di guida

La patente di guida ritirata viene conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore e sarà restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione, intervallo cronologico che decorre dal giorno del ritiro della patente. Tuttavia, avverso il ritiro della patente viene ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 205 del Codice della Strada, con riferimento all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 7, infine, statuisce che la sospensione deve essere annotata presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione.

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