
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 23809/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha chiarito se possa configurarsi litispendenza tra un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e uno di opposizione a precetto relativi al medesimo decreto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Il caso di specie
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il recupero di un credito di € 8.796,12, fondato su una precedente sentenza di accertamento del danno. La società debitrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale, sostenendo di aver già versato l’intero importo richiesto, comprensivo di una somma versata in eccedenza.
Il Tribunale adito ha dichiarato la litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e un precedente giudizio di opposizione a precetto relativo al medesimo decreto, disponendo, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo. La società creditrice, avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
L’erronea applicazione dell’art. 39 c.p.c.
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 39 co. 1, 615 co. 1 e 645 c.p.c.
La corrispondenza tra petitum e causa petendi
La Corte, in particolare, ha chiarito che l’ordinanza impugnata non fosse conforme al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, l’identità di causa richiesta per la litispendenza presuppone non solo l’identità delle parti, ma anche la corrispondenza tra petitum e causa petendi (Cass. SU 17443/2014).
Non sussiste, pertanto, litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, che sono azioni con finalità e contenuti differenti:
- la prima mira a impedire l’esecuzione forzata;
- la seconda, invece, è finalizzata a impedire la definitività del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 29432/2019).
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La violazione delle garanzie costituzionali
La Corte ha accolto anche il secondo motivo di ricorso, evidenziando come la declaratoria di litispendenza e la conseguente estinzione del giudizio di opposizione determinino un effetto processuale irreversibile: la definitività del decreto ingiuntivo.
Tale esito, come rilevato nel ricorso, contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.), poiché impedisce al debitore di far valere le proprie ragioni sostanziali in ordine all’inesistenza o all’inesigibilità del credito. L’ordinanza del Tribunale non aveva fornito alcuna motivazione su questo punto, limitandosi a richiamare una presunta identità delle due cause senza valutarne le conseguenze processuali.
La violazione del contraddittorio
Il terzo motivo di ricorso, anch’esso accolto, ha posto in evidenza una violazione dell’art. 101 co. 2 c.p.c. L’ordinanza impugnata si fondava sulla premessa che la causa precedente non fosse ancora definita, mentre la parte ricorrente sosteneva che la sentenza fosse già passata in giudicato.
In presenza di tale incertezza, il giudice avrebbe dovuto sollevare la questione in contraddittorio, consentendo alle parti di dimostrare lo stato effettivo del procedimento pregresso. La violazione del contraddittorio ha comportato la nullità della decisione, essendo stato precluso alla parte il diritto di far valere fatti potenzialmente decisivi per l’applicazione dell’art. 39 c.p.c.
La decisione della Cassazione
La Corte, accogliendo i primi tre motivi di ricorso (con conseguente assorbimento del quarto), ha cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Lucca per la prosecuzione del processo nei termini di legge.
I principi dell’ordinanza in sintesi
Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 23809/2025.
Quando si configura litispendenza tra due cause civili?
La litispendenza si configura quando sussiste identità di parti, petitum e causa petendi tra due procedimenti. Non è sufficiente l’identità soggettiva, ma occorre anche la corrispondenza tra l’oggetto della domanda e i fatti posti a fondamento della pretesa.
Cosa prevede l’art. 39 c.p.c. sulla litispendenza di cause?
L’art. 39 c.p.c. prevede che, se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
È possibile litispendenza tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto?
No, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, le due azioni hanno finalità e contenuti differenti: l’opposizione a decreto ingiuntivo mira a impedire la definitività del titolo monitorio, mentre l’opposizione a precetto ha lo scopo di paralizzare l’esecuzione forzata già iniziata.
Quali sono le conseguenze di una declaratoria di litispendenza erronea?
L’erronea dichiarazione di litispendenza può comportare effetti processuali irreversibili, come la definitività del decreto ingiuntivo, con conseguente violazione delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio.
Il giudice deve instaurare il contraddittorio prima di dichiarare la litispendenza?
Sì, quando sussistano incertezze sui presupposti della litispendenza, il giudice deve sollevare la questione in contraddittorio ex art. 101 co. 2 c.p.c., consentendo alle parti di fornire i chiarimenti necessari.
È possibile impugnare l’ordinanza che dichiara la litispendenza?
Sì, contro l’ordinanza che dichiara la litispendenza è ammesso regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, trattandosi di questione attinente alla competenza giurisdizionale.