Obbligo di mantenimento dei figli con corresponsione mensile di beni alimentari

in Giuricivile, 2019, 5 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. VI pen., sent. n. 8047 del 22.2.2019

La sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 8047/2019, ritorna a pronunciarsi sull’estensione dell’obbligo di mantenimento dei figli, affermando che lo stesso non può essere assolto, da parte del genitore non convivente, mediante la semplice corresponsione mensile di beni alimentari.

L’Obbligo di Mantenimento dei Figli

Se, in costanza di matrimonio, il dovere di mantenere i figli (di cui agli artt. 147, 315 bis e 316 bis c.c., legge 54/2006, nonché 30 Cost.) non è sottoposto a regole stringenti, essendo rimesso alle possibilità economiche dei genitori, la situazione cambia oltremodo in seguito alla separazione dei coniugi.

Ed infatti, in tale evenienza il giudice decide l’entità dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge convivente con i figli. Per farlo, tiene conto dell’intera entità patrimoniale e reddituale dei coniugi (Cassazione Civile, sentenza n. 21649/2010).

Nello specifico, costituiscono fattori di attenta valutazione:

  • le rispettive risorse economiche dei genitori;
  • il tenore di vita goduto dai figli in costanza del matrimonio o della convivenza;
  • le esigenze attuali della prole;
  • i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
  • i compiti di cura e aiuto domestico assolti dai coniugi;
  • l’eventuale assegnazione della casa familiare, rappresentando un risparmio sulla spesa che, in difetto, si dovrebbe sostenere per un contratto di locazione.

Sempre il giudice, stabilisce che le spese straordinarie tra i genitori siano ripartite al 50%. Per straordinarie si intendono quelle spese che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, come ad esempio le spese mediche.

In caso di separazione consensuale dei coniugi, gli stessi possono determinare l’entità dell’assegno di mantenimento. Al Giudice spetta, tuttavia, un controllo sulla congruità e sull’equità dello stesso.

Ed infatti, qualora non reputi l’assegno idoneo a soddisfare le esigenze dei minori, il Giudice può rideterminarlo nella misura che più ritiene adatta al caso di specie, arrivando in difetto di adeguamento, a negare l’omologazione della separazione (Cassazione Civile, sentenza n. 21178/2018).

L’assegno di mantenimento a favore della prole, la cui entità come visto può essere stabilita dal giudice o dai coniugi di comune accordo, viene corrisposto al genitore collocatario/affidatario. Se, tuttavia, trattasi di figli maggiori di età ancora aventi diritto al mantenimento, può essere versato direttamente a loro nome.

Inoltre, l’entità dell’assegno non è immodificabile: ed invero, essendo lo stesso direttamente proporzionale alle risorse economiche dei genitori, può essere sottoposto ad un giudizio di revisione, qualora mutino le predette condizioni.

Cosa succede se il genitore non corrisponde l’assegno di mantenimento fissato dal Giudice?

La legge in tali casi prevede sia una tutela civile che penale.

In sede civile, la parte creditrice può rivolgersi al Giudice.

Questo, verificata l’inadempienza, può disporre un risarcimento dei danni nei confronti del minore, nonché, condannare il genitore sottrattosi all’obbligo, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Se, nonostante ciò, l’obbligato continua a non pagare si aprono varie strade.

Ed infatti, il Giudice può:

  • ordinare l’esecuzione forzata sui beni del debitore;
  • ordinare il sequestro dei beni del genitore inadempiente;
  • ordinare a terzi (ad esempio il datore di lavoro) di versare al coniuge creditore le somme dovute dal coniuge debitore.

In sede penale, invece, è possibile denunciare il genitore che non adempie ai suoi obblighi di mantenimento.

Ed invero, l’art. 570 c.p. prevede, per simili evenienze, una specifica fattispecie di reato, con reclusione fino ad un anno e una multa sino a milletrentadue euro.

Il reato è quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il caso di specie

Nella vicenda che qui interessa, solo per i primi quattro mesi successivi alla separazione il ricorrente provvede alla spesa di generi alimentari, per un importo pari a 100 euro mensili.

Dopodiché, in alcun modo partecipa al sostentamento dei minori, sebbene lavori regolarmente in una palestra.

La madre dei tre piccoli, disoccupata, si presta a lavori saltuari ed è costretta a rivolgersi a terzi, come enti assistenziali, per far fronte alle spese di mantenimento.

La Suprema Corte conferma la condanna di cui all’art. 570 c.p, nei confronti del genitore che adempie al suo obbligo di mantenimento versando, esclusivamente e solo di rado, beni di genere alimentare.

Ed infatti, come visto, nell’obbligo di mantenimento rientrano diverse esigenze e bisogni essenziali dei figli, che certo non possono essere ridotti alla prestazione, sporadica, degli alimenti.

Inoltre, i giudici ritengono che la minore età dei discendenti rappresenti una condizione soggettiva dello stato di bisogno, tale da obbligare i coniugi a prestare adeguati mezzi di sussistenza. In sintesi lo stato di bisogno dei minori si presume sempre, differentemente, ad esempio, da quello della madre, che deve essere sempre accertato.

Nella vicenda sottoposta alla nostra attenzione, gli obblighi stabiliti dal codice civile, tutelati costituzionalmente e la cui inosservanza è punita penalmente, non vengono rispettati.

Ed infatti, solo la madre si preoccupa del mantenimento della prole, mentre il padre, a parte provvedere all’acquisto sporadico di prodotti alimentari, non si cura dei bisogni essenziali degli stessi e non partecipa alle spese mediche.

Per escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 570 del c.p., il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare uno stato di indigenza economica, la sola che avrebbe giustificato l’inadempimento dell’obbligazione.

Invece, il padre nel ricorso non rappresenta come le sue condizioni economiche precarie gli impediscano di adempiere l’obbligo di sussistenza familiare, ma anzi risulta agli atti la circostanza che lavori regolarmente in una palestra.

Appare senz’altro conforme a diritto, pertanto, la conferma della condanna inflitta al ricorrente a 4 mesi di reclusione e a 400 euro di multa per violazione degli obblighi di cui all’art. 570 del c.p.

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