
La questione centrale affrontata dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 11593/2025 (clicca qui per leggere il testo integrale dell’ordinanza), riguarda la responsabilità tributaria delle associazioni non riconosciute, con particolare riferimento al ruolo del presidente quale soggetto obbligato. In tale contesto, viene esaminata l’applicabilità della decadenza prevista dall’art. 1957 del Codice Civile alle obbligazioni tributarie assunte dal garante ex lege. La pronuncia analizza inoltre la disciplina dell’onere della prova, soffermandosi sulle modalità di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su documenti fiscali. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il caso
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione Unico 2006 (relativa all’anno d’imposta 2005) presentata da un’associazione non riconosciuta. Il ricorso proposto dal contribuente, già presidente dell’associazione, era stato rigettato sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia da quella Regionale. Quest’ultima aveva ritenuto che l’Amministrazione finanziaria avesse legittimamente fondato la propria pretesa sulle dichiarazioni sottoscritte dal ricorrente, confermandone sia la rappresentanza legale sia la responsabilità tributaria. Il giudice d’appello, inoltre, aveva ritenuto non provata l’apocrifia della sottoscrizione della dichiarazione fiscale, dichiarando definitiva la pretesa erariale per mancata impugnazione dell’atto.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte di Cassazione articolando tre principali motivi di ricorso:
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Nullità della sentenza per violazione degli artt. 214 c.p.c. e ss. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992: il contribuente lamentava l’erronea reiezione del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione Unico 2006, evidenziando come l’Agenzia delle Entrate non avesse richiesto la verificazione della scrittura contestata.
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Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 38 c.c.: si censurava l’errata ripartizione dell’onere della prova, sottolineando che la dichiarazione disconosciuta non poteva essere utilizzata come fondamento della pretesa impositiva. Secondo il ricorrente, spettava all’Amministrazione dimostrare l’esistenza del debito tributario e l’effettiva responsabilità del soggetto indicato come rappresentante dell’ente.
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Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.: si deduceva l’omessa pronuncia da parte dei giudici di merito sull’eccezione di decadenza dell’azione accertativa dell’Ufficio, sollevata ai sensi dell’art. 1957 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi addotti.
Per quanto attiene il primo motivo, la Corte l’ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità. Il ricorrente non aveva indicato le modalità del disconoscimento, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, non era stata trascritta la parte del modello Unico 2006 contenente la sottoscrizione contestata, impedendo così alla Corte di valutarne la rilevanza, anche alla luce dell’eccezione dell’Agenzia delle Entrate.
Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e per il resto inammissibile. La Corte ha confermato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è integrabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata per legge, e non anche quando la censura attiene alla valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorrente non aveva riprodotto la cartella impugnata e l’accertamento che lo indicava come presidente e responsabile per gli obblighi tributari. La Suprema Corte ha colto l’occasione per puntualizzare che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. si applica al soggetto che abbia di fatto condotto la gestione dell’associazione, presumendosi che abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria.
Sull’ultimo motivo, la Corte l’ha ritenuto infondato nel merito. Nel richiamare i principi di economia processuale, la Cassazione ha precisato che sebbene la responsabilità personale e solidale di chi agisce per l’associazione sia assimilabile a una garanzia quale la fideiussione, tale fattispecie non soggiace ai termini di decadenza dell’art. 1957 c.c. (sei mesi dalla scadenza del debito) quando l’obbligazione principale garantita è di natura tributaria. Le obbligazioni tributarie, infatti, sono soggette a un regime speciale sia per l’accertamento che per la riscossione, caratterizzato da termini di decadenza specifici che prevalgono sulla disciplina civilistica.
Conclusioni
L’ordinanza in commento evidenzia la necessità di un disconoscimento formale e specifico della sottoscrizione dei documenti fiscali e ribadisce la presunzione di responsabilità del presidente che abbia effettivamente gestito l’ente. Inoltre nella pronuncia emerge l’inapplicabilità della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. alle garanzie ex lege per debiti tributari, posta la specialità della normativa fiscale che disciplina termini di decadenza propri sia per l’accertamento che per la riscossione. Il principio predicato pone l’Erario in una posizione di supremazia nel recupero dei crediti tributari nei confronti dei soggetti responsabili in solido con l’ente.