Nuova convivenza dell’ex coniuge: incide sull’assegno divorzile?

 I giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13739 del 2024, hanno osservato che l’art. 9 della legge divorzile riguarda la revisione dell’assegno divorzile per sopravvenute circostanze, come una nuova convivenza stabile che può alterare l’equilibrio economico.

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La questione

Il fatto riguarda la decisione  della Corte d’Appello di Venezia in merito alla riduzione dell’assegno divorzile a favore della ex-moglie. Quest’ultimo ha contestato questa riduzione sostenendo che la Corte d’Appello non ha adeguatamente considerato i cambiamenti significativi nelle condizioni economiche e patrimoniali sia sue che della ex-moglie.

I motivi di ricorso

Nel ricorso affidato alla Suprema Corte di Cassazione, il ricorrente ha lamentato la violazione sistematica degli art. 9, 5 e 6 della legge divorzile n. 898 del 1970, in quanto la Corte territoriale non avrebbe accolto le interpretazioni della più recente giurisprudenza in tema di assegno divorzile sul mutamento della situazione economica dell’ex coniuge.
Il secondo motivo di ricorso ha evidenziato, infatti, l’omessa considerazione fattuale relativa alla nuova convivenza more uxorio dell’ex coniuge con un nuovo compagno.

Le argomentazioni della Corte

I giudici di legittimità hanno osservato che l’art. 9 della legge divorzile riguarda la revisione dell’assegno divorzile nelle ipotesi di sopravvenute circostanze idonee a modificare lo status quo ante, ovvero la situazione patrimoniale precedente in cui versavano i coniugi.
Nel rispetto delle valutazioni iniziali relative all’attribuzione dell’assegno, il giudice deve verificare se le circostanze sopravvenute, provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio raggiunto, e adeguare conseguentemente l’importo o l’obbligo di contribuzione alla nuova situazione patrimoniale accertata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito deve accertare gli elementi indiziari che facciano presumere l’esistenza di una convivenza attraverso una visione complessiva della situazione fattuale.

La nuova convivenza

In merito alla convivenza attuale dell’ex coniuge con il nuovo compagno, i giudici hanno considerato che che la sentenza della Corte d’Appello, passata in giudicato, copre con il giudicato solo i fatti e gli accertamenti fino alla data della sua pronuncia: non può, quindi, estendere la sua efficacia agli eventi successivi. Di conseguenza, i giudici avrebbero dovuto prendere in esame la circostanza della convivenza nello stesso immobile dei due soggetti indicati, aggiornando l’analisi ai nuovi fatti presentati dal ricorrente. Infatti, è opinione consolidata che una nuova convivenza stabile more uxorio fa cessare il diritto all’assegno di mantenimento, eccetto per la sua componente compensativa, la quale richiede una prova rigorosa del contributo dato alla comunione familiare dall’ex coniuge e dell’eventuale rinuncia concordata a opportunità lavorative. In proposito, le Sezioni Unite della Corte avevano chiarito che “in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora si instauri una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole, quest’ultimo conserva il diritto all’assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi; a tal fine, il richiedente deve provare il contributo offerto alla comunione familiare, l’eventuale rinuncia concordata a opportunità lavorative durante il matrimonio e l’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge”.

Conclusione

Ciò premesso, nel caso concreto, la revisione dell’assegno divorzile richiede “giustificati motivi” e impone di verificare una modifica sopravvenuta, effettiva e significativa delle condizioni economiche degli ex coniugi, attraverso una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Venezia non ha adeguatamente motivato la sua decisione, ignorando le nuove circostanze presentate dal ricorrente circa la convivenza stabile dell’ex coniuge con il nuovo compagno.  La mancata considerazione di tale aspetto non solo compromette l’equità del giudizio, ma viola anche il principio secondo cui ogni variazione delle condizioni di fatto deve essere esaminata per garantire che l’assegno divorzile rifletta accuratamente la situazione economica attuale di entrambi gli ex coniugi.

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Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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