Nullità precetto per omessa trascrizione dell’assegno

La sentenza n. 13373 del 2024 ha chiarito che l’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro di un assegno circolare non trasferibile rende nullo l’atto di precetto basato su tale assegno.

Corte di Cassazione- Sez. III Civ.- sent. n. 13373 del 15-05-2024

La questione

Una beneficiaria, in qualità di titolare di un assegno circolare non trasferibile di euro 1.941,73, aveva intimato a un istituto bancario il precetto per il pagamento delle somme indicate nel titolo, più le spese e gli interessi. L’istituto bancario, opponendosi, aveva eccepito l’omessa trascrizione integrale dell’assegno e la mancata attestazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario. La sentenza di primo grado aveva accolto l’opposizione, qualificandola come agli atti esecutivi, e dichiarando la nullità del precetto.

Il motivo di ricorso

Con l’unico motivo di ricorso presentato, la ricorrente ha constatato la violazione degli artt. 112 e 480 c.p.c., dell’art. 2917 c.c. e R.D., 14 dicembre 1933, n. 1669. In particolare, ha sostenuto che ai fini della validità del precetto era sufficiente la trascrizione degli elementi essenziali dell’assegno e che non era necessaria l’attestazione di formale conformità da parte dell’Ufficiale giudiziario.

Le argomentazioni della Corte

La Sezione Terza della Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il motivo del ricorso, stabilendo che il precetto deve essere completo e trasparente affinché l’intimato possa comprendere a pieno la natura del debito che gli viene richiesto di pagare.
Secondo i giudici, infatti, l’assegno necessita di essere trascritto integralmente fronte e retro.
In secondo luogo, i giudici hanno osservato che il requisito della determinatezza è fondamentale  per accertare la legittimità del precetto, per cui l’omessa trascrizione del retro dell’assegno, che potrebbe contenere girate o altre annotazioni rilevanti, impedirebbe all’intimato di verificare se il soggetto che intima il pagamento abbia effettivamente il diritto di farlo.
Il precetto, infatti, ha la funzione di minacciare l’esecuzione forzata per consentire al debitore di adempiere spontaneamente o sollevare obiezioni sull’atto. In caso di titoli di credito, il precetto deve consentire la verifica dell’identità e della validità del titolo e se la trascrizione è insufficiente a questo scopo, l’atto può essere dichiarato nullo per mancanza di forma.
Inoltre, per i giudici, la mancanza di informazioni complete comprometterebbe le facoltà difensive dell’intimato: senza la trascrizione integrale, l’intimato non può verificare se il precetto è legittimo, né può prepararsi a contestarlo, compromettendo il suo diritto di difesa.
La Corte di Cassazione ha applicato il principio di conservazione degli atti, che richiede che gli atti processuali siano interpretati in modo da produrre effetti piuttosto che essere dichiarati nulli. Tuttavia, la mancata trascrizione integrale è stata ritenuta una violazione troppo grave per essere sanata con una semplice interpretazione conservativa.
Infatti, la Corte ha fatto riferimento a precedenti orientamenti giurisprudenziali (come  Cassazione civile n. 2778 del 2002 ; Cassazione civile n. 1442 del 1996) che stabiliscono l’importanza della trascrizione integrale per garantire la validità del precetto, confermando che l’omissione di tali dettagli comporta la nullità dello stesso.

Conclusioni

In definitiva, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “l’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile”.

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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