Nullità della vendita contraria alla normativa antiriciclaggio

in Giuricivile, 2020, 5 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. III civ., sent. n. 525 del 15/01/2020

La sentenza in commento si segnala per la netta trattazione in diritto di una serie di questioni, che vengono sollevate a fronte di una fattispecie concreta piuttosto lineare.

Fattispecie concreta è una compravendita immobiliare. Succede alla venditrice la figlia erede: costei, allegando inadempimento di controparte al pagamento del prezzo, nonché, in via subordinata, lo stato di incapacità naturale in cui la venditrice versava al tempo della compravendita, agiva in risoluzione e, in subordine,[1] in annullamento del contratto.

L’attrice, vittoriosa in primo grado, soccombeva in appello. Infatti, la Corte d’appello di Napoli ammetteva un mezzo di prova testimoniale, che ne fondava il convincimento sull’avvenuto pagamento in contanti del prezzo di vendita, e quindi sull’esatto adempimento dell’obbligo corrispettivo di controparte. Riteneva la Corte che le parti si fossero accordate sulle modalità esecutive e che i titoli di credito (assegni), consegnati in pagamento, fossero stati restituiti e sostituiti, per accordo successivo, con contanti di egual importo, ricevuti dalla venditrice a titolo di prezzo.

L’attrice ricorre per cassazione con undici motivi, riuniti per connessione di questioni di diritto e sottoposti a trattazioni congiunte. Le trattazioni conducono all’enunciazione di almeno cinque principi di diritto, che così riassumiamo:

  1. il giudicato sull’esistenza di una valida causa di pagamento (nella specie, il contratto di compravendita) è implicato dal giudicato sull’esatto adempimento del pagamento stesso;
  2. l’eccezione è deduzione di un fatto nuovo, mentre l’argomento difensivo è mero “motivo di difesa” riferito a fatti già dedotti;
  3. il patto sulle modalità esecutive di un obbligo (nella specie, il pagamento del prezzo) è patto meramente “accessorio”, e non incide, modificandolo, l’accordo contenuto nel documento contrattuale. Ne segue che tale patto non vale “patto aggiunto o contrario” ai fini dell’art. 2722 c.c., e non soggiace ai relativi limiti probatori;
  4. l’emissione di assegno post-datato o sottoscritto in bianco può assolvere una funzione di garanzia; altrimenti, l’assegno assolve sempre una funzione solutoria, perché è mezzo di pagamento immediatamente esigibile. Resta salvo l’eventuale accordo (simulatorio) tra l’emittente ed il primo prenditore, con cui quest’ultimo si obbliga a non presentare al pagamento l’assegno, datato per simulazione;
  5. la nullità del contratto contrario a norme imperative può essere dichiarata, secondo l’art. 1418, primo co., almeno alla condizione che tali norme, pure imperative, non prevedano altra e diversa sanzione, per la condotta delle parti o per l’atto, che esaurisca lo scopo di tutela della norma, ed escluda a contrario l’(ulteriore) invalidità del contratto.

La trattazione dei motivi conduce la Corte a respingere il ricorso. Il quinto principio di diritto, nel caso concreto, esclude l’invalidità della compravendita, che la ricorrente vorrebbe derivare dal pagamento del prezzo in contanti e dalla conseguente violazione della disciplina sull’antiriciclaggio (D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Vorremmo dare un inquadramento generale a questo principio, nel contesto del nostro commento.

Osservazioni e inquadramento

L’art. 1418, primo co., commina la nullità dei contratti che siano contrari a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. La nullità in commento, in altri termini, è comminata dall’art. 1418, primo co., come volta a volta integrato dalle norme imperative interposte, applicabili alla fattispecie concreta. Ora, le norme imperative ben potrebbero comminare espressamente la nullità dei contratti che le violino: tale nullità, che pure è prevista dell’art. 1418, ricadrebbe tuttavia, a fini classificatori, nel terzo comma, relativo alle nullità cd. testuali (“il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”), e non nel primo, relativo alle nullità cd. virtuali.

Concentriamo l’attenzione sul primo comma: il primo comma non solo è fonte della nullità, non solo è dotato di forza invalidante diretta ed immediata, ma si auto-limita, ossia reca in sé gli stessi limiti della sua forza. Questi limiti sono racchiusi nell’inciso finale, che esclude la comminatoria di nullità, facendo salvi i casi in cui “la legge disponga diversamente”. La causa di nullità in commento, dunque, patisce l’eccezione della diversa disposizione di legge, fatta salva nell’ultimo inciso. In altri termini, il primo comma viene impegnato dall’esistenza di qualsiasi norma imperativa, che sia applicabile nel caso concreto, e che non preveda espressamente una causa di nullità: l’effetto invalidante è prodotto direttamente dal primo comma, e viene paralizzato nel (solo) caso in cui la legge – sia essa la stessa norma imperativa o altra norma – disponga diversamente.

Appare, da queste brevi osservazioni, che il (principale) problema ermeneutico del primo comma si annidi proprio nell’inciso, che esclude la nullità (virtuale) del contratto a fronte di diversa disposizione di legge.

Quando, cioè, può dirsi che la legge “disponga diversamente” ed escluda la comminatoria di nullità, scolpita dalla disposizione generale dell’art. 1418, primo co.?

Il problema è complesso e può qui solo inquadrarsi con alcuni riferimenti di dottrina. Secondo una dottrina, l’inciso finale dell’art. 1418, primo co., si presterebbe a tre interpretazioni. In particolare, “l’espressione “salvo che la legge disponga diversamente” può significare: a) espressa esclusione della nullità; b) espressa previsione di una conseguenza diversa dalla nullità; c) esclusione della nullità ricavabile dalla ratio della norma imperativa violata”.[2] Altra dottrina si sofferma proprio sul caso, descritto sub c), in cui la comminatoria di nullità sia contraria, non tanto alla lettera della norma imperativa, ma al suo spirito ed alla sua ratio.

In altre parole, il concetto di “disporre” diversamente non andrebbe inteso nel senso, diremmo comune ed ordinario, di “significare con parole e simboli”, ma nel senso di “implicare per coerenza con lo scopo” della disposizione. La legge, cioè, “dispone diversamente”, ai fini dell’art. 1418, primo co., non solo quando esclude espressamente la nullità del contratto, ma anche quando implica l’esclusione della nullità perché tale esclusione è coerente con lo scopo (ratio) che la disposizione vuole (vorrebbe) realizzare. Per usare le parole di tale altra dottrina: “in mancanza di una espressa indicazione normativa volta ad escludere la nullità del contratto, la giurisprudenza, però, solitamente, per decidere sulle conseguenze derivanti dalla violazione di una norma imperativa, ha ritenuto che la soluzione debba essere ricavata dalla ratio della norma violata (…) secondo una indagine da svolgere caso per caso in ragione dello scopo della legge (…) ed avvalendosi a tal fine di alcuni criteri di decisione”. [3]

Nullità del contratto per contrarietà alla normativa antiriciclaggio

La sentenza in commento si misura con la censura della ricorrente, che vorrebbe derivare la nullità del contratto dalla violazione della disciplina antiriciclaggio, contenuta nel D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Questo decreto è fonte di norme, che non sono rimesse alla libera disponibilità delle parti, e che non tutelano interessi individuali a cui le parti possono rinunciare. Le norme antiriciclaggio sono, infatti, norme imperative,[4] e la sentenza mostra di aderire, seppur implicitamente, a questa qualificazione.

Le norme antiriciclaggio, inoltre, integrano l’inciso finale dell’art. 1418, primo co., ossia “dispongono diversamente” escludendo la comminatoria di nullità per i contratti illegali. In particolare, la sentenza accoglie l’interpretazione dell’inciso “salvo che la legge disponga diversamente” nel senso, classificato supra sub b), che vale “salvo espressa previsione di una conseguenza diversa dalla nullità”. La disciplina antiriciclaggio, infatti, per usare le parole della Corte, “prevede una sanzione amministrativa” e laddove “via sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista in questo caso, è da escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell’atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale”.

Un altro precedente della Cassazione sul punto

L’interpretazione seguita nella sentenza in commento è consolidata e ha precedente, p. es., già in Cass., 24.5.2003, n. 8236. Nella specie, un affittuario coltivatore diretto di fondo rustico stipulava con il proprietario contratto preliminare di compravendita. Il proprietario, non adempiendo al preliminare, alienava il fondo a terzi. L’affittuario agiva per sentir dichiarare la nullità della compravendita con terzi: detta compravendita, infatti, violerebbe, in modo fraudolento, la norma imperativa sulla prelazione agraria (art. 8 L. n. 590/1965), e sarebbe dunque nulla ex art. 1418, primo co. La Corte rigetta la doglianza dichiarando che “l’art. 1418 comma 1 c.c. con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente” esclude la nullità del contratto ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti dalla norma, (…), quale, nel caso della vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione, il rimedio dell’esercizio del riscatto (…) (v. Cass. n. 6691-1987, cui adde, in parte Cass. n. 6668-1997 e Cass. n. 10274-1994)”.

La legge (imperativa) sulla prelazione agraria e la legge (imperativa) sull’antiriciclaggio sono due esempi di leggi “che dispongono diversamente” ai fini dell’art. 1418, primo co.: l’una, costituendo un diritto di riscatto, e l’altra, comminando sanzioni amministrative (e penali), escludono (a contrario) la comminatoria di nullità per i contratti che sono mezzo per violarle.[5]


[1] Tecnicamente, in cumulo condizionale subordinato (Mandrioli – Carratta, Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, XXVa ed., Torino, 2016, p. 203).

[2] Mantovani, Divieti legislativi e nullità del contratto, in Nuova giur. civ. commentata, 1987, II, p. 69. Cfr. anche, per la considerazione di casi, che ricadrebbero nella specie sub b) di cui nel testo, Galgano, sub art. 1418 c.c., in Commentario del Codice Civile Scialoja – Branca, Galgano (a cura di), Bologna, 1998, pp. 79 s.: “Per effetto della riserva finale formulata dal 1° comma [dell’art. 1418 c.c., N. d. R.] la nullità del contratto si rivela quale reazione dell’ordinamento alla violazione di norme imperative residuale rispetto alla diversa reazione risultante da apposite norme di legge. Le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente possono essere: a) ipotesi, anzitutto, per le quali è prevista quella forma di invalidità diversa dalla nullità che è l’annullabilità del contratto (…); b) ipotesi nelle quali la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi dalla invalidità del contratto, come la sua inefficacia, o come l’assoggettamento delle parti ad una specifica sanzione amministrativa o come (…) l’obbligo di rimuovere la situazione creata con la violazione della norma imperativa (…)”. Conforme anche, per la considerazione di casi, che ricadrebbero nella specie sub b) di cui nel testo, Franceschelli, Nullità del contratto. Artt. 1418-1423, Milano, 2015, p. 94, che richiama a supporto Cass., 25 luglio 2008, n. 20428.

[3] Federico, Sub art. 1418 c.c., in Commentario al codice civile, Cendon (a cura di), Milano, 2010, pp. 951 s. Si potrebbe osservare che la ratio della disposizione venga in rilievo, non solo nell’interpretazione dell’ inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, ma anche nell’interpretazione della locuzione “norme imperative”, pure contenuta nello stesso art. 1418, primo co. Infatti, le ragioni d’interesse generale e di ordine pubblico concorrono ad integrare la ratio di molte disposizioni dell’ordinamento: può darsi che ragioni di interesse generale sconsiglino, in taluni casi, di comminare la nullità dei contratti illegali. Ebbene, le disposizioni che regolassero questi casi verrebbero considerate, ad un tempo, norme imperative, perché la poste a tutela di interessi generali, e norme che escludono (implicitamente) la nullità dei contratti che le violano, perché gli interessi generali, che le disposizioni tutelano, e che sono la loro ratio, sconsigliano la comminatoria di nullità. Di simili osservazioni reca traccia, forse inavvertita, la stessa dottrina qui cit., laddove afferma che “il repertorio giurisprudenziale, infatti, mostra come la reazione della nullità nel silenzio della norma imperativa violata è esito al quale conduce una combinazione di diversi criteri (la natura della norma, il rango gerarchico, l’assolutezza del divieto) che, in ragione dell’interesse generale e/o di ordine pubblico tutelato dalla norma, concorrono a valutare la compatibilità tra la regola contrattuale e gli interessi e i valori che l’ordinamento intende garantire attraverso la norma imperativa (…)” (Federico, ibid.).

[4] Con particolare riferimento all’elusione della disciplina antiriciclaggio (e della disciplina fiscale) tramite atti istitutivi di trust, cfr. l’analisi di Rota – Biasini, Il trust e gli istituti affini in Italia. Pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, IIIa ed., Milano, 2017, pp. 256 s.

[5] Cfr. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, IIIa ed., Milano, 2019, p. 572 nt. 16, per ulteriori riferimenti bibliografici.

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