Ricorso privo delle conclusioni: il giudice deve rilevarne la nullità

La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con la sentenza del 31 marzo 2017 n. 8492 ha stabilito che ove il ricorso sia privo dell’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda, nonché delle conclusioni, il giudice deve rilevarne la nullità e disporne l’integrazione, al fine di garantire l’instaurazione di un contraddittorio pieno.

Il contenuto dell’atto di citazione e del ricorso ex art. 125 cpc

L’art. 125 c.p.c., applicabile ratione temporis all’atto introduttivo della presente controversia, stabilisce che salvo la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto devono indicare:

  • l’ufficio giudiziario
  • le parti
  • l’oggetto
  • le ragioni della domanda
  • le conclusioni o l’istanza

Inoltre, tanto l’originale quanto le copie da notificare, devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

Quest’ultimo dovrà altresì indicare il proprio codice fiscale, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.

Conseguenze in caso di mancanza di oggetto, ragioni della domanda e conclusioni

Stante quanto chiarito, il difetto, in particolare, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni, determina la nullità dell’atto.

E il giudice di merito è tenuto a rilevarla concedendo all’opponente, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., un apposito termine o per rinnovare l’atto o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda.

Come rilevato dalla Suprema Corte, la ratio di tale nullità deve rinvenirsi nella grave menomazione alla facoltà di difesa della parte evocata in giudizio, ostando tale difetto ad una regolare instaurazione del contraddittorio sui temi del decidere.

Ebbene, con riferimento al caso di specie, dall’esame degli atti è emerso che l’atto introduttivo del procedimento ex lege n. 795/42 instaurato dall’avvocato ricorrente, constava di sole due pagine.

La prima con mero contenuto narrativo e la seconda con la sola richiesta di fissazione dell’adunanza camerale di composizione delle parti.

Tra lo scritto dell’una e dell’altra pagina non vi era, ad evidenza, alcuna continuità del discorso logico, sicché neppure la narrazione dei fatti poteva ritenersi completa.

Risulterebbe, inoltre, mancante qualsiasi indicazione delle conclusioni e, in particolare, della somma richiesta e della relativa specifica.

È pertanto evidente, secondo la Corte di legittimità, la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c., che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare disponendone l’integrazione ai sensi del citato art. 164 c.p.c.

Il caso in esame

Nel caso in esame, un avvocato adiva il Giudice di Pace al fine di ottenere la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente (art. 28 della legge n. 794/42).

La parte resistente, il condominio, eccepiva l’incompletezza del ricorso, manchevole delle richieste e delle conclusioni.

Il Giudice di Pace, con ordinanza, liquidava al ricorrente la somma di Euro 3.480,50, oltre interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale al soddisfo.

In merito alle eccezioni di parte convenuta, il predetto Giudice osservava che il condominio non avesse specificato il criterio in base al quale la copia notificata sarebbe stata incompleta e che, altresì, nulla aveva eccepito sulla somma richiesta.

Alla luce di quanto asserito dal Giudice di Pace, la parte resistente decideva, pertanto, di proporre ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

  1. la violazione o falsa applicazione degli artt. 125 e 156, 2° comma, c.p.c. e 24 Cost., poiché la copia notificata del ricorso introduttivo era priva dei requisiti minimi di legge.
  2. la mancata pronuncia in merito alla discordanza denunciata tra la copia notificata del ricorso e l’originale deposito agli atti.
  3. l’assenza nel provvedimento impugnato della questione della difformità tra copia notificata e originale del ricorso.

Ebbene, alla luce di quanto rilevato la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi ed ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio al giudice di pace, in persona di diverso magistrato, affinché provveda a decidere nuovamente il merito della controversia.

 

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