Notifica PEC nel processo tributario: la Cassazione fa chiarezza

L’Ordinanza n. 31722/2024 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria –  risolve la questione legata all’utilizzo della notifica tramite PEC nel processo tributario. Il caso, in particolare, verte sull’applicazione delle norme in tema di processo telematico e sulle relative modalità di notificazione degli atti processuali.

Corte di Cassazione- Sez. Trib.-ord. n. 31722 del 10-12-2024

Il fatto

La vicenda ha origine da un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una pronuncia della Commissione tributaria regionale della Toscana. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile un appello dell’Agenzia, ritenendo che la notifica effettuata tramite PEC fosse invalida. La Commissione aveva motivato tale decisione sostenendo che il processo telematico doveva essere adottato sin dal primo grado di giudizio per essere valido anche nei successivi gradi. Pertanto, il passaggio da una modalità cartacea a una telematica avrebbe violato le disposizioni previste dagli artt. 16 e 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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L’analisi della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribaltando l’orientamento espresso dai giudici regionali. In primo luogo, la Suprema Corte ha richiamato i principi già enunciati in precedenti decisioni, secondo cui, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 3, del D.Lgs. n. 546/1992, le notifiche tramite PEC sono state introdotte in via sperimentale a partire dal dicembre 2015 e sono applicabili a tutti i gradi di giudizio, indipendentemente dalla modalità scelta in primo grado. I giudici hanno inoltre evidenziato che il DM 23 dicembre 2013, n. 163, e i successivi decreti attuativi hanno reso possibile l’utilizzo della PEC come strumento facoltativo e non vincolato alla modalità adottata dalla controparte.

Di particolare rilievo è il riferimento della Corte di Cassazione alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Tale norma stabilisce che l’utilizzo della PEC è consentito in ogni grado di giudizio, a prescindere dalla modalità adottata nel primo grado. Così, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’opzione telematica può essere esercitata anche per la prima volta in appello, come confermato dalla giurisprudenza consolidata (ad esempio, con la pronuncia della Cass. n. 37371/2022).

Tempus regit actum

L’ordinanza si sofferma anche su un altro aspetto fondamentale: il principio del “tempus regit actum”. Secondo tale principio, le modalità telematiche introdotte con il D.M. n. 163/2013 erano già applicabili al momento della notifica dell’appello da parte dell’AdE, avvenuta nell’agosto 2016. Pertanto, la decisione della Commissione regionale, che aveva dichiarato inesistente la notifica per il mancato rispetto delle modalità cartacee, è stata ritenuta erronea.

La Corte di Cassazione ha concluso disponendo la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusioni

La pronuncia della Corte di Cassazione offre un importante contributo all’interpretazione delle norme sul processo telematico, ribadendo la possibilità per le parti di utilizzare la PEC in ogni grado di giudizio.

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