
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 8910/2025 (puoi consultare il testo dell’ordinanza cliccando qui), ha chiarito un punto cruciale: cosa accade se una norma dichiarata incostituzionale invalida la notifica di una cartella di pagamento, ma il contribuente non l’ha impugnata? Secondo la Corte, il vizio derivante dall’incostituzionalità può incidere anche sull’intimazione di pagamento successiva. Tuttavia, il contribuente può farlo valere solo se ha già sollevato la questione nel corso del contenzioso. Se non ha impugnato la cartella nei termini, l’atto diventa definitivo. E questo impedisce di contestare la validità dell’intimazione successiva.
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Il caso
La controversia esaminata dalla Suprema Corte nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata su una cartella precedentemente notificata. Il contribuente ne contestava la validità, sostenendo la nullità della notifica della cartella presupposta. Tale notifica era stata effettuata tramite la procedura di irreperibilità relativa (ex art. 60, co. 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall’art. 26, D.P.R. n. 602/1973), nella versione vigente prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012. Con quella pronuncia, la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la comunicazione del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. CAD).
Il punto centrale della vicenda riguardava il fatto che, nonostante la notifica della cartella fosse affetta da un vizio, alla luce della successiva declaratoria di incostituzionalità, il contribuente non aveva impugnato la cartella nei termini di legge. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione si costituivano in giudizio, sostenendo la definitività della cartella e, di conseguenza, la legittimità dell’intimazione di pagamento.
Con l’ordinanza n. 8910/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur correggendo la motivazione della sentenza d’appello, ha confermato la legittimità dell’intimazione, ribadendo un principio consolidato: la cartella non impugnata diventa definitiva e costituisce titolo esecutivo, non più contestabile, se non per vizi propri dell’atto successivo.
In conclusione, la Suprema Corte ha escluso che il vizio di notifica della cartella, anche se derivante da una procedura poi dichiarata incostituzionale, potesse essere fatto valere in sede di impugnazione dell’intimazione, proprio perché la cartella era ormai divenuta definitiva.
La notificazione incostituzionale e il principio del tempus regit actum
Gli aspetti critici emersi dal suddetto provvedimento nascono dall’applicazione del principio tempus regit actum alle notificazioni. In linea generale, la validità di un atto si valuta secondo le norme vigenti al momento del suo compimento. Tuttavia, quando una norma viene dichiarata incostituzionale, essa viene espunta dall’ordinamento ex tunc, cioè sin dalla sua origine (art. 136 Cost. e art. 30 L. n. 87/1953).
L’effetto retroattivo solleva quindi la questione dell’effetto sugli atti compiuti in base alla norma incostituzionale, in particolare per le situazioni giuridiche ancora pendenti. Sul delineato contesto, la Consulta si è pronunciata sul punto (ex multis provvedimento n. 258/2012, n. 3/2010 e n. 140/2018), osservando l’incostituzionalità di quei procedimenti che non assicuravano l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario.
La giurisprudenza formatasi in seguito ha dovuto quindi bilanciare l’effetto retroattivo delle declaratorie di incostituzionalità con il principio della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti giuridici, specie laddove gli atti amministrativi fossero divenuti definitivi per mancata impugnazione.
L’atto presupposto consolidato
Il principio generale della definitività dell’atto non impugnato, richiamato anche nell’ordinanza in commento, può subire un temperamento secondo un orientamento giurisprudenziale oggi consolidato. In base a tale impostazione, qualora il vizio di notifica dell’atto presupposto (ad esempio, la cartella) sia stato dedotto in giudizio in un momento in cui la norma che lo disciplinava era ancora formalmente in vigore, cioè prima della pronuncia di incostituzionalità, il vizio stesso può essere scrutinato dal giudice chiamato a decidere sull’impugnazione dell’atto successivo (l’intimazione).
Tuttavia, ciò è possibile solo a condizione che il contribuente abbia sollevato e coltivato la questione nell’ambito del giudizio sull’atto consequenziale. In tal caso, il giudice di appello è tenuto a valutare la validità dell’atto presupposto alla luce della disciplina notificatoria così come risultante dopo l’intervento della Corte Costituzionale. La nullità della notifica della cartella, dunque, può riflettersi sull’intimazione, in quanto atto fondato su un presupposto giuridicamente invalido.
La decisione
Nel confermare la legittimità dell’intimazione di pagamento, fondata su una cartella non impugnata, l’ordinanza in esame ribadisce una lettura rigorosa del principio di definitività. La Suprema Corte, pur rilevando che la notifica della cartella era avvenuta secondo una procedura successivamente dichiarata incostituzionale, ha ritenuto dirimente il fatto che l’atto presupposto non fosse stato opposto nei termini di legge.
Da ciò discende che la cartella è divenuta definitiva, con effetti ormai cristallizzati, e che il vizio originario della notifica non può più incidere sulla legittimità dell’atto successivo. In altri termini, la Corte ha escluso la possibilità di far valere il vizio derivante da incostituzionalità sopravvenuta nel giudizio sull’intimazione, poiché mancava la condizione essenziale: l’impugnazione tempestiva della cartella.
Ne consegue che la mancata opposizione del primo atto ha precluso qualsiasi valutazione successiva sulla validità della notifica. Per effetto di tale comportamento processuale, il contribuente si è precluso ogni possibilità di superare l’impedimento legato alla definitività, non avendo coltivato, nei tempi e nei modi previsti, la questione del vizio dell’atto presupposto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma il principio secondo cui la definitività degli atti tributari non impugnati prevale, anche in presenza di vizi di notifica derivanti da norme successivamente dichiarate incostituzionali. Una volta che l’atto presupposto diventa inoppugnabile, la stabilità del rapporto tributario assume carattere prioritario rispetto all’invalidità originaria della notifica.
Pur riconoscendo, in via astratta, la possibilità di far valere la nullità della notifica dell’atto presupposto nel giudizio sull’atto successivo, se la questione è stata espressamente contestata, la pronuncia in oggetto ne evidenzia i limiti applicativi. La Corte chiarisce che la mancata impugnazione dell’atto originario preclude la possibilità di considerare integrato il requisito della contestazione nel giudizio sul successivo atto consequenziale.
Ne deriva che il contribuente ha l’onere di impugnare tempestivamente ogni atto che ritiene viziato, inclusa la notifica. In caso contrario, ogni contestazione successiva fondata su quel vizio, anche se confermato da una pronuncia di incostituzionalità, sarà dichiarata inammissibile.











