Notifica atto di impugnazione in rinnovazione: dove va effettuata

in Giuricivile, 2018, 12 (ISSN 2532-201X)

La rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione in appello (e dell’impugnazione in generale) affetta da nullità, ove sia decorso l’anno dalla pubblicazione della sentenza gravata, va effettuata alla parte personalmente e non già presso il procuratore e difensore costituito nel precedente grado di giudizio. Ovvero troverà applicazione, relativamente al luogo della notificazione, l’art. 330 c.p.c. comma 3 in luogo dell’art. 330 c.p.c. comma 1.

Tale assunto si ricava dalla sentenza n. 2197 del 1/02/2006 delle S.U. della Suprema Corte di Cassazione che, chiamate a dirimere il contrasto sul luogo di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei giudizi di impugnazione nelle cause inscindibili – qualora fosse decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza – , nel pervenire alla risoluzione del contrasto suddetto a favore dell’applicazione dell’art. 330 c.p.c.  ultimo comma, individua tutte le ipotesi in cui trova applicazione l’anzidetta disposizione normativa.

Ipotesi di applicazione dell’art. 330 3° comma c.p.c.

La Corte, partendo proprio dal tenore letterale della disposizione innanzi richiamata ed in particolare dalla locuzione “ed in ogni caso”, in essa contenuta, ritiene giusto riconoscere all’art. 330 ultimo comma, una portata molto più ampia della ristretta ed individuale ipotesi della impugnazione tardiva di cui all’art. 327 comma 2 c.p.c.  

Ciò significa che, per la Corte, tale disposizione non si applicherà solo alle ipotesi di impugnazione del contumace “che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 162 c.p.c.”, ma troverà un’applicazione ben più ampia tra cui rientra anche l’ipotesi da noi esaminata.

Le ipotesi in cui troverà applicazione l’art. 330 ultimo comma c.p.c. relativamente alla seconda parte dello stesso, ovvero la notificazione decorso l’anno di pubblicazione della sentenza (maggiorato dei termini previsti per la sospensione prevista per il periodo feriale), sono le seguenti:

  • la rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell’impugnazione affetta da nullità, da eseguire oltre l’anno (maggiorato come sopra detto) dalla pubblicazione della sentenza (già precedentemente la sentenza n. 15023/2000), ne aveva ricompreso l’ipotesi della notificazione dell’impugnazione fatta a rinnovazione di una precedente notifica nulla;
  • le impugnazioni straordinarie, quali la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 1, 2, 3 e 6, per la quale, pur non operando il termine annuale (art. 327 c.p.c., comma 1), la notificazione, se è effettuata oltre tale termine, deve avvenire personalmente, cosi come per l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1;
  • le ipotesi di integrazione del contraddittorio per le impugnazione nelle cause inscindibili.

La ratio della decisione della Corte, che decide di superare il principio della stabilizzazione degli effetti della  tempestiva impugnazione proposta avverso una parte processuale, riposa sulla natura di norma di garanzia che il legislatore ha inteso attribuire alla norma indicata nell’art. 330 ultimo comma,trovando la sua razionale e logica giustificazione, nella ragionevole presunzione che, oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza si può verosimilmente ritenere cessato il rapporto tra la parte ed il procuratore domiciliatario, nel senso che l’intervenuto decorso del termine di un anno, è il termine che il legislatore ha considerato congruo per presumere che la cessazione del rapporto sia avvenuta.

Per completezza si ricorda che la su citata sentenza ha espresso il seguente principio di diritto


Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente”.

La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 20255 del 2018, relativamente alla rinnovazione di una notifica di un ricorso per cassazione, la cui prima notifica era stata dichiarata nulla in quanto notificata al procuratore costituito e consegnata al portiere dello stabile, senza però che l’agente postale avesse completato il processo notificatorio con la spedizione della raccomandata informativa, ha rilevato il vizio della notifica rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto indirizzata, decorso l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, erroneamente al procuratore costituito, e non alla parte personalmente. Con impossibilità di disporre un’ulteriore rinnovazione disposta, violando in caso contrario l’art. 153 c.p.c. che vieta la proroga di termini perentori.

La notifica alla sede effettiva delle persone giuridiche

Nel caso in cui la rinnovazione della notifica debba farsi alla parte personalmente – giacché decorso l’anno di pubblicazione della sentenza – è interessante comprendere se, è valida la notifica effettuata presso la sede effettiva della società (qualora diversa da quella legale).

A disciplinare la notifica alle persone giuridiche è l’art. 145 c.p.c. che espressamente prevede “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede”, senza distinzione tra sede legale e sede effettiva, con la conseguenza che certamente la sede effettiva non potrà essere esclusa, laddove conosciuta dal richiedente la notifica.

Orbene la Cassazione, ha avuto modo di esprimersi a più riprese sul tema (ex multiis Cass. Civ. I civ. n.6559/2014 e Cass. Civ. VI ordinanza n. 24842/2011), e partendo dal tenore letterale dell’art. 145 c.p.c. ha, ritenuto assolutamente valida la notificazione effettuata presso la sede effettiva della società, partendo dall’assunto che, sebbene l’art.46 c.c. stabilisca che i terzi”possono” considerare come sede della persona giuridica anche quella effettiva, ciò non si traduce nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva da essi conosciuta.

Essendo il sistema delle notificazioni preordinato a portare gli atti processuali a conoscenza del destinatario della notificazione, esige un uso del mezzo notificatorio improntato ai principi di buona fede e di solidarietà. Riconoscendo dunque che, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, certamente i terzi potranno considerare come sede – ai fini di una valida notificazione-anche quella effettiva, laddove diversa da quella legale.

Interessante anche la sentenza 21817/2012 della V Sez. Civ. della Corte di Cassazione, in base a cui quando l’ufficiale giudiziario, attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, da quanto appreso in loco,questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva abbia consegnato l’atto a persona dichiaratasi addetta alla ricezione per la società suddetta, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.

Ove, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva ed il contenuto della dichiarazione di chi si sia dichiarato addetto alla ricezione di atti per conto della Società notificata, sono assistiti da presunzioni iuris tantum, che, necessitano di prova contraria da fornirsi dal soggetto destinatario della notifica, laddove quest’ultimo intenda contestarne la regolarità.

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