![Non idoneità del mezzo guidato e concorso di colpa del passeggero in caso di sinistro stradale Non idoneità del mezzo guidato e concorso di colpa del passeggero in caso di sinistro stradale](https://giuricivile.it/wp-content/uploads/2025/02/Immagine-per-guide-Giuricivile-12-696x696.png)
Nell’ambito della responsabilità civile per sinistri stradali, un tema di rilievo riguarda la possibilità di attribuire una colpa concorrente al passeggero trasportato, soprattutto quando il veicolo presenta irregolarità strutturali o amministrative. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2970/2025, depositata il 6 febbraio 2025, si è pronunciata su questo aspetto, valutando se la conoscenza della non idoneità del mezzo possa incidere sulla responsabilità del trasportato ed entro quali limiti. Per un approfondimento su questo tema, ti segnaliamo il volume “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale” aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Trovi il testo integrale della sentenza qui ==> Cass., Sez. III Civ., sentenza n. 2970/2025
Il caso in esame
La vicenda trae origine da un incidente stradale: il passeggero di un motociclo subiva gravi lesioni a seguito della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Lo scooter, oltre a non essere coperto da assicurazione, non era omologato per il trasporto di due persone.
Il danneggiato e i suoi familiari avevano intentato una causa per ottenere il risarcimento dei danni, convenendo in giudizio sia il conducente che la compagnia assicurativa. In primo grado, il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, ma con una decurtazione del 50% per concorso di colpa del passeggero, sul presupposto che quest’ultimo avrebbe dovuto sapere che il mezzo non era omologato per due persone. La Corte d’Appello aveva confermato tale decisione.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il passeggero e i suoi familiari hanno impugnato la sentenza d’Appello, sollevando diversi motivi di ricorso, tra cui:
- Errata applicazione del principio di non contestazione. La Corte d’Appello aveva ritenuto che il passeggero non avesse contestato la propria consapevolezza sulla non idoneità del veicolo. Il ricorrente, tuttavia, ha dimostrato di aver espressamente negato tale consapevolezza negli atti processuali, rendendo inapplicabile il principio di non contestazione.
- Vizio del ragionamento presuntivo adottato dai giudici di merito. La sentenza impugnata aveva dedotto la conoscenza della non omologazione del motociclo sulla base di due elementi: la targa a cinque cifre, che indicava un’immatricolazione anteriore al 1999; l’età del veicolo, da cui si presumeva che non fosse omologato per due persone. Secondo il ricorrente, tale ricostruzione ere priva di fondamento in quanto basata si presunzioni non supportate da prove certe.
- Mancanza del nesso causale tra presenza del passeggero e incidente. Il ricorrente contestava l’affermazione dei giudici di merito secondo cui il fatto stesso di essere a bordo avrebbe contribuito alla perdita di controllo del mezzo, a prescindere dalla dimostrazione del suo reale impatto sulla dinamica dell’incidente.
- Incongruità nella determinazione della percentuale di concorso di colpa. La Corte d’Appello aveva ridotto il risarcimento del 50% senza motivare adeguatamente il criterio seguito.
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Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.
Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, evidenziando le seguenti criticità nella sentenza impugnata.
- Principio di non contestazione: i giudici di merito avevano affermato che il trasportato non avesse contestato la propria consapevolezza della non omologazione del motociclo. Tuttavia, la Cassazione ha verificato che il ricorrente aveva esplicitamente negato tale consapevolezza negli atti processuali. Dunque, non si poteva ritenere provato per mancata contestazione un fatto che il soggetto aveva chiaramente respinto.
- Vizio nel ragionamento presuntivo: la Cassazione ha chiarito che la responsabilità per concorso di colpa non può essere attribuita sulla base di presunzioni multiple e non suffragate da prove certe. Non era dimostrato che il passeggero sapesse interpretare il numero di cifre della targa né che conoscesse le normative di omologazione antecedenti al 1999. Inoltre, un ragionamento presuntivo valido deve fondarsi su fatti noti e su criteri logici rigorosi, non su mere inferenze indirette.
- Nesso causale e concorso di colpa: il fatto che il passeggero fosse a bordo del motociclo non dimostra automaticamente che la sua presenza abbia contribuito all’incidente. La Corte ha ribadito che non basta la mera violazione di una norma di circolazione per ridurre il risarcimento, ma è necessario provare concretamente l’effettiva incidenza della condotta sulla dinamica dell’evento.
La Corte di Cassazione, di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello, affinché riesamini la questione alla luce dei principi esposti.
Conclusioni
Questa sentenza della Cassazione chiarisce due principi fondamentali nella responsabilità civile da sinistro stradale: il corretto utilizzo del principio di non contestazione e i limiti delle presunzioni nel concorso di colpa.
Innanzitutto, la Corte ribadisce che un fatto sfavorevole non può considerarsi ammesso solo perché una parte non lo contesta espressamente. Se il passeggero nega di sapere che il motociclo non era omologato per due persone, il giudice non può attribuirgli questa consapevolezza basandosi su un’errata applicazione del principio di non contestazione.
Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza di costruire le presunzioni su elementi certi, gravi, precisi e concordanti. Non basta osservare che un motociclo ha una targa a cinque cifre per dedurre che il passeggero sapesse che non poteva viaggiarci sopra. La Corte smonta il ragionamento dei giudici di merito e riafferma un concetto essenziale: le presunzioni non devono trasformarsi in semplici supposizioni, ma devono poggiare su prove concrete.
Infine, la Cassazione ricorda che la mera violazione di una norma sulla circolazione stradale non implica automaticamente un concorso di colpa. Il passeggero, solo perché si trova a bordo di un veicolo non idoneo, non può essere considerato corresponsabile dell’incidente, a meno che non emerga una prova chiara del suo effettivo contributo alla perdita di controllo del mezzo.
Questa pronuncia non solo chiarisce un aspetto tecnico della responsabilità civile, ma ribadisce un principio essenziale: il diritto al risarcimento deve poggiare su prove solide, non su ipotesi arbitrarie.