Con la sentenza n. 10196 del 19 maggio 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di interruzione del processo per morte di uno dei difensori, se la nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore determini o meno la revoca del primo procuratore.
Secondo la Suprema Corte, in conformità ad un recente e consolidato orientamento, “la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore“, dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, co. 2, c.c. (Cass. 2071 del 2002; 9260 del 2005, 16709 del 2007).
Chiarisce, infatti, la Corte di legittimità che la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa, rilevando altresì che tale principio è fondato proprio su “un corollario interpretativo dell’art. 1716 c.c., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto“.
Ne deriva che la presunzione in questione non può dunque essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore: tale atto, alla luce dei principi sopra richiamati, non può infatti essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca, “essendo tale opzione disancorata dall’ordinaria disciplina legale del mandato che costituisce il sistema di principi mediante il quale integrare il regime giuridico processuale della procura alle liti“.
La Cassazione ha infine ribadito che la procura conferita non è esclusiva e la dichiarazione resa a verbale d’udienza dal procuratore non incide sulla volontà manifestata dal mandante.
(Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 10196 del 19 maggio 2015)