Nomina del curatore speciale e rimpatrio dei minori ucraini: la questione alle Sezioni Unite

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 12410/2025, pubblicata il 10 maggio (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), ha rimesso alle Sezioni Unite importanti questioni relative alla competenza in materia di tutela dei minori stranieri e all’efficacia in Italia degli atti di nomina da parte di autorità consolari estere. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.

Il caso: due sorelline ucraine e il conflitto tra tutore consolare e giudice italiano

La vicenda ha origine dall’ingresso in Italia, nel contesto dell’emergenza umanitaria provocata dalla guerra in Ucraina, di due minori ucraine, temporaneamente trasferite sul nostro territorio. Con atto del 2022, il Consolato Generale ucraino aveva nominato un tutore internazionale per le due bambine, affidando la gestione della loro permanenza in Italia a una figura già attiva nell’ambito dell’accoglienza.

Successivamente, in ragione di un conflitto d’interessi ravvisato tra tale tutore e le minori – desiderose di rimanere in Italia, anche per ragioni di salute – il giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Catania ha disposto la nomina di un curatore speciale, poi confermata in sede di reclamo. Il nuovo curatore ha rappresentato le minori in atti di rilevanza sostanziale, anche in relazione a trattamenti sanitari e richieste di protezione internazionale.

La tutrice internazionale ha proposto ricorso straordinario per cassazione, deducendo l’incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale per i minorenni e l’efficacia automatica in Italia della nomina consolare del curatore speciale, ex art. 23 della Convenzione dell’Aja del 1996.

Le questioni giuridiche e la complessità sistemica

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la complessità della vicenda, che coinvolge:

  • la corretta individuazione del giudice competente (ordinario o minorile) per la nomina del curatore speciale in presenza di un tutore internazionale;

  • l’ambito del sindacato giurisdizionale sul provvedimento di nomina consolare di un curatore, con particolare riferimento alla mancata audizione dei minori;

  • le implicazioni derivanti dal riconoscimento dello status di rifugiate politiche alle due bambine da parte della Commissione Territoriale di Catania.

Queste tematiche coinvolgono disposizioni interne (art. 360 c.c., art. 38 disp. att. c.c.), norme processuali (artt. 78 e 80 c.p.c.), e un intricato corpo di norme internazionali:

  • la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori, ratificata in Italia con legge n. 101/2015;

  • la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori;

  • la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.

Il ruolo del giudice tutelare e l’esercizio della giurisdizione in via sussidiaria

Secondo l’ordinanza impugnata, la nomina consolare del curatore speciale sarebbe da ritenersi inefficace nel nostro ordinamento per difetto di ascolto delle minori e genericità dell’atto, in violazione dei criteri posti dall’art. 23 della Convenzione dell’Aja. Il giudice tutelare avrebbe quindi operato in via sussidiaria, in assenza di una valida misura consolare, per tutelare il superiore interesse delle minori.

Tale ricostruzione è però messa in discussione dalla stessa Cassazione, che evidenzia il rischio di uno sviamento rispetto ai limiti del controllo ammissibile su un provvedimento straniero, in un contesto normativo che privilegia il riconoscimento automatico delle misure di protezione adottate dalle autorità estere.

Le questioni rimesse alle Sezioni Unite

La Cassazione ha rimesso la decisione alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, individuando tre questioni di rilievo nomofilattico:

  1. La competenza funzionale: se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario o quella del Tribunale per i minorenni a provvedere sull’istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in Italia su disposizione  delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console generale di Ucraina, e il minore.

  2. Il riconoscimento automatico della nomina consolare: se possa negarsi il riconoscimento dell’automatica efficacia in Italia del provvedimento con cui il Console generale di Ucraina abbia nominato un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l’ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell’autorità ucraina, ai sensi degli artt. 23 e ss. della Convenzione dell’Aja del 19/10/1996 (ratificata in Italia con legge n. 101/2015).

  3. L’impatto dello status di rifugiate: se interferisca sulla competenza e sulle determinazioni relative al rimpatrio dei minori ucraini l’allegato riconoscimento dello status di rifugiato politico del minore.

Una vicenda emblematica della complessità delle tutele transnazionali dei minori

La decisione della Corte segnala la necessità di un intervento chiarificatore su un tema che ha dato luogo, negli ultimi anni, a prassi disomogenee e incertezze applicative nei Tribunali italiani, chiamati a gestire situazioni complesse di minori provenienti da zone di guerra, con atti di tutela emessi da Stati stranieri.

L’intervento delle Sezioni Unite appare dunque essenziale per delineare un quadro normativo coerente e orientato alla tutela effettiva dei diritti dei minori, nel rispetto del principio del best interest e delle norme internazionali vigenti.

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