Mutuo “condizionato” con costituzione deposito irregolare: le Sezioni Unite

Soltanto un giorno dopo aver chiarito la validità del mutuo solutorio, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5968 del 06.03.2025, si sono pronunciate anche in tema di mutuo condizionato, chiarendo una volta per tutte (pur in assenza di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale sul punto) la sua natura di titolo esecutivo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, con obbligo della banca mandante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto.

Mi chiamo Gabriele Voltaggio, sono un avvocato di Roma e questa è una nota alla sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 con la quale le Sezioni Unite hanno chiarito definitivamente la validità del mutuo condizionato. Vuoi leggere la sentenza integrale? La puoi consultare cliccando qui.

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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La questione controversa

Con decreto del 10 ottobre 2024 è stato dichiarato ammissibile, con conseguente assegnazione alle Sezioni Unite, il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 31 luglio 2024 relativo ad una questione controversa in materia di mutuo condizionato.

In particolare, il quesito riguardava il caso in cui vi sia un accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al contempo che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni.

Sul punto, gli orientamenti prevalenti si dividevano tra:

  • da una parte, chi riteneva che la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all’art. 474, comma 1, c.p.c. -, imponesse inderogabilmente che l’importo erogato fosse successivamente svincolato in favore del mutuatario;
  • dall’altra, chi invece riconosceva la possibilità di prospettare regolamenti contrattuali idonei a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo.

Conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del  mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, i dubbi interpretativi riguardavano in particolare la natura di titolo esecutivo del relativo contratto.

E così da una parte alcuni Tribunali hanno ritenuto che il contratto cosi stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante.

Dall’altra, altri uffici giudiziari hanno riconosciuto che un siffatto contratto concluso nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo.

Le Sezioni Unite sono state dunque chiamate a chiarire se il contratto di mutuo possa considerarsi, o meno, quale titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del  mutuatario all’avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi.

La decisione delle Sezioni Unite: il mutuo si perfeziona con la messa a disposizione della somma

Richiamata la pronuncia della Cassazione che aveva dato luogo al contrasto sul punto, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover riconsiderare le conclusioni ivi espresse dalla predetta pronuncia, escludendo in primo luogo che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.

Come ricordato dalla Suprema Corte, il mutuo condizionato – pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata – si ha quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell’erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Al contrario, nel caso in esame, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: con il conseguente insorgere della tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale.

Ad essere posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l’adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in
deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell’ipotecario).

Il mutuo con contestuale costituzione di deposito infruttifero è valido titolo esecutivo

In siffatte condizioni, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), la Cassazione ha pertanto fermamente statuito che non solo deve considerarsi perfezionato il mutuo, ma rimane anche integrato un valido titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata, e ciò in tutti i casi in cui – come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario.

È d’altronde facoltà, tipica e propria del mutuatario, quella di disporre della somma mutuata, nelle modalità che egli ritenga, e ciò in ragione della concreta e libera disponibilità della medesima. E tale patto accessorio non può certo incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Giuridicamente, il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.

Conseguentemente, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata.

Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma. Ciò che rileva, in definitiva, è – ad avviso delle Sezioni Unite – che vi sia stata la messa a  disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.

Il principio di diritto

Alla luce di quanto affermato, le Sezioni Unite hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto

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