Modifiche al codice deontologico forense: guida alle ultime novità

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 202 del 1° settembre 2025, è stato pubblicato il comunicato (clicca qui per consultare il testo integrale del comunicato) del Consiglio Nazionale Forense (CNF) relativo alle modifiche agli artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis e alla titolazione del Titolo IV del Codice deontologico forense, approvate con delibera n. 636 del 21 marzo 2024. Si tratta di aggiornamenti di rilievo, che incidono su ambiti centrali dell’attività forense e che meritano un’analisi attenta. Ecco, dunque, una guida alle ultime novità.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
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La corrispondenza riservata tra colleghi (art. 48, comma 3)

Il nuovo testo dell’art. 48, comma 3 (“Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”) del Codice Deontologico forense, chiarisce che l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1, ossia quella a intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. In caso di cessazione del mandato, tuttavia, egli può trasmetterla al collega subentrante, che resta vincolato al medesimo dovere di riservatezza.

Dovere di verità (art. 50, comma 6)

Il nuovo comma 6 dell’art. 50 (“Dovere di verità”) del Codice deontologico introduce l’obbligo, per l’avvocato che presenti istanze o richieste relative al medesimo fatto, di indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto di cui sia a conoscenza.

La testimonianza dell’avvocato (art. 51, comma 2)

La modifica al comma 2 dell’art. 51 (“La testimonianza dell’avvocato”) ribadisce che l’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.

L’ascolto del minore (art. 56, commi 1 e 1-bis)

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela dei minori.
I nuovi commi 1 e 1-bis dell’art. 56 (“Ascolto del minore”) prevedono che, salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. Inoltre, l’ascolto deve essere condotto con modalità idonee ad assicurare il preminente interesse del minore.

L’imparzialità nell’arbitrato (art. 61)

Le modifiche ai commi 3, 5, lettera d) e 7 dell’art. 61 (“Arbitrato”) sono numerose e incidono sulla figura dell’avvocato-arbitro.

  • Comma 3: è stabilito che l’avvocato non possa accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso, egli deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
  • Comma 5, lettera d): viene inoltre precisato l’obbligo di rendere dichiarazioni chiare e leali ai sensi dell’art. 813 c.p.c..
  • Comma 7: si estende, inoltre, il divieto di intrattenere rapporti professionali anche ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

La mediazione (art. 62)

Sul versante della mediazione, la novità principale riguarda le condizioni ostative alla nomina del mediatore: le modifiche riguardano i commi 3 e 4, lettera b) dell’art. 62 (“Mediazione”). È previsto che l’avvocato non possa assumere l’incarico se una delle parti è stata assistita, negli ultimi due anni, da un socio o associato, o comunque da un professionista che collabori stabilmente nello stesso studio.
Il divieto si estende, inoltre, a tutti i professionisti legati da rapporti organizzativi non occasionali, al fine di eliminare possibili conflitti di interesse.

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La negoziazione assistita (art. 62-bis)

Una delle novità più significative è l’introduzione di un nuovo articolo interamente dedicato alla negoziazione assistita, il 62-bis.

In particolare, l’avvocato che assiste la parte in negoziazione:

  1. è obbligato a comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale;
  2. deve mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale;
  3. non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell’ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti;
  4. non può impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

La nuova titolazione del Titolo IV

Il Titolo IV del Codice cambia denominazione: da “Doveri dell’avvocato nel processo” diventa “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”.
La modifica non è soltanto formale, ma rispecchia l’ampliamento del campo di applicazione delle regole deontologiche, che oggi comprendono anche l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita.

Riflessioni e impatti

Le modifiche introdotte dal CNF delineano un rafforzamento della funzione deontologica dell’avvocato in tre direzioni principali: la tutela della riservatezza e della correttezza nei rapporti professionali; la protezione dei minori nei procedimenti che li riguardano; la garanzia di indipendenza e imparzialità anche in caso di risoluzione alternativa delle controversie.

Modifiche al Codice deontologico forense: in sintesi

Ecco infine una pratica e breve checklist che chiarisce i punti essenziali delle novità introdotte dal CNF.

Quando sono state introdotte le modifiche al Codice deontologico forense?

Le modifiche sono state approvate con delibera del CNF n. 636 del 21 marzo 2024 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025.

Un avvocato può consegnare al cliente la corrispondenza riservata tra colleghi?

No. La corrispondenza riservata non può essere consegnata al cliente; in caso di cessazione del mandato, può essere trasmessa solo al collega subentrante, che resta vincolato al dovere di riservatezza (art. 48, co. 3).

Cosa deve indicare l’avvocato nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto?

Deve menzionare tutti i provvedimenti già ottenuti, inclusi quelli di rigetto di cui sia a conoscenza (art. 50, co. 6).

L’avvocato può testimoniare su colloqui riservati con colleghi o su corrispondenza confidenziale?

No. Deve astenersi dal deporre su colloqui riservati, corrispondenza riservata e proposte transattive (art. 51, co. 2).

L’avvocato può ascoltare un minore senza il consenso dei genitori?

No, salvo sia nominato curatore speciale. In ogni caso, l’ascolto deve rispettare il superiore interesse del minore (art. 56, commi 1 e 1-bis).

Quando un avvocato non può accettare la nomina ad arbitro?

Se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da soci, associati o collaboratori stabili. Deve inoltre dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell’indipendenza (art. 61).

Quali limiti valgono per l’assunzione dell’incarico di mediatore?

Non può essere assunto se una delle parti è stata assistita da soci o collaboratori negli ultimi due anni. Il divieto si estende a tutti i professionisti che operano nello stesso contesto organizzativo (art. 62).

Quali obblighi sono previsti nella negoziazione assistita?

  • Lealtà verso le parti, i difensori e i terzi;
  • Riservatezza delle informazioni;
  • Divieto di forzare i terzi o influenzarne le dichiarazioni;
  • Divieto di impugnare un accordo cui si è partecipato, salvo fatti sopravvenuti o ignoti (art. 62-bis).

Quali sanzioni disciplinari sono previste per violazioni in negoziazione assistita?

  • Censura per violazione di obblighi di lealtà;
  • Sospensione da due a sei mesi per violazione della riservatezza.

Come cambia il Titolo IV del Codice deontologico forense?

Non è più dedicato solo al processo, ma anche ai procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie.

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