
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22203 del 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è tornata a pronunciarsi sui limiti della modificabilità della domanda giudiziale nel corso del processo. La questione assume particolare rilevanza, soprattutto alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni sul tema. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Analisi del caso
La controversia nasce da una successione ereditaria caratterizzata dalla contestazione dell’autenticità di un testamento olografo. Gli eredi legittimi avevano impugnato la validità del documento testamentario e ottenuto il sequestro dei beni, chiedendo l’apertura della successione legittima. Le beneficiarie del testamento si erano costituite in giudizio sostenendo l’autenticità del documento e rivendicando la propria qualità di legatarie.
Il Tribunale, accertata l’autenticità del testamento, aveva dichiarato inammissibile una domanda formulata tardivamente da una delle convenute che, dopo aver inizialmente rivendicato solo la qualità di legataria, aveva tentato di ottenere anche il riconoscimento della qualità di erede per alcuni beni specifici. Questa domanda era stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, quando non è consentita l’introduzione di domande nuove.
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato tale decisione con ordinanza di inammissibilità dell’appello, applicando gli articoli 348-bis e 348-ter del Codice di Procedura Civile.
La decisione della Cassazione
Il quadro normativo di riferimento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento del giudice di primo grado. Nel motivare la decisione, i giudici di legittimità hanno richiamato i principi consolidati in materia di modificazione della domanda giudiziale.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché ricorrano specifiche condizioni:
- la domanda modificata deve risultare connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
- non deve compromettere le potenzialità difensive della controparte;
- non deve determinare l’allungamento dei tempi processuali.
I limiti temporali per la modificazione
Un aspetto cruciale della decisione riguarda i limiti temporali entro cui è possibile modificare la domanda. La Corte ha chiarito che l’ampliamento dello ius variandi riconosciuto dalla giurisprudenza più recente opera esclusivamente “nella sola sede consentita delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. e non già in sede di precisazione finale delle conclusioni“.
La fase di precisazione delle conclusioni è infatti finalizzata unicamente a consentire la rinuncia a parti della domanda originariamente proposta, non l’introduzione di domande nuove o la sostanziale modifica di quelle esistenti.
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La valutazione del caso concreto
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento della qualità di erede costituisse una domanda “totalmente nuova” rispetto a quella originariamente formulata. La ricorrente aveva infatti esplicitamente escluso di voler agire in qualità di erede sin dal primo atto di costituzione, rivendicando esclusivamente la qualità di legataria.
Secondo la Suprema Corte, l’accoglimento di tale domanda avrebbe comportato:
- una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella inizialmente dedotta;
- la necessità di una nuova istruttoria;
- un pregiudizio per le ragioni difensive della controparte;
- un inevitabile allungamento dei tempi processuali.
Il principio di autoresponsabilità delle parti
La decisione si inserisce nel più ampio quadro dell’evoluzione del processo civile verso un sistema improntato al “principio di autoresponsabilità delle parti”. Questo principio impone alle parti di individuare tempestivamente la propria domanda di giustizia, garantendo fin dall’inizio del processo un “gioco processuale a carte scoperte”.
Tale orientamento mira a bilanciare tre fondamentali esigenze:
- stimolare la responsabilità processuale delle parti;
- garantire l’integrità del diritto di difesa della controparte;
- assicurare la ragionevole durata del processo.
Conclusioni
L’ordinanza conferma l’approccio equilibrato della Cassazione in tema di modificazione della domanda giudiziale. Pur riconoscendo la validità dell’evoluzione giurisprudenziale che ha ampliato i margini dello ius variandi, la Corte ribadisce che tale ampliamento non può tradursi in una deroga ai principi fondamentali del processo civile.
La decisione evidenzia come l’interpretazione evolutiva degli articoli 183 e 189 c.p.c. non abbia comportato uno “stravolgimento” del sistema processuale, ma piuttosto un’eliminazione di “inutili margini di rigidità” nel rispetto dei principi di lealtà processuale e di tutela del diritto di difesa.
Modifiche alla domanda e limiti dello ius variandi: in sintesi
Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 22203/2025.
È sempre vietato modificare la domanda giudiziale nel corso del processo?
No, la modificazione della domanda è ammessa purché avvenga nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 183 c.p.c. (memorie istruttorie), rispetti la connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta il diritto di difesa della controparte.
Qual è la differenza tra modificazione della domanda e precisazione delle conclusioni?
La precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c.) consente solo di rinunciare a parti della domanda originaria, mentre la modificazione della domanda (art. 183 c.p.c.) può riguardare anche l’introduzione di nuove richieste purché connesse alla vicenda sostanziale.
Quando una domanda si considera “nuova” e quindi inammissibile?
Una domanda è considerata nuova quando comporta una ricostruzione fattuale alternativa, richiede nuova istruttoria o modifica sostanzialmente il petitum o la causa petendi rispetto alla domanda originaria, senza rispettare i limiti temporali previsti dalla legge.
Cosa si intende per “principio di autoresponsabilità delle parti”?
È il principio secondo cui le parti devono individuare tempestivamente e completamente la propria domanda di giustizia, garantendo fin dall’inizio un “gioco processuale a carte scoperte” per tutelare il diritto di difesa e l’efficienza del processo.