Metaverso, tecnologie sottostanti e nuovi fondamenti del diritto

in Giuricivile.it, 2024, 1 (ISSN 2532-201X)

L’inarrestabile quanto inesorabile evoluzione tecnologica che caratterizza il nostro periodo storico ha comportato un passaggio alla così detta “era della tecnica”. Difatti, ad oggi, la tecnologia si evolve ad una velocità di gran lunga superiore rispetto all’effettivo controllo che l’uomo riesce ad avere della stessa, comportando l’insorgere di situazioni non regolamentate e spesso di evidenti lacune giuridiche che necessitano di essere colmate. Questo breve saggio proietta il lettore nell’ancora inesplorato mondo del metaverso concentrandosi sul suo sviluppo ed effettivo utilizzo (con un focus specifico sull’infosfera dell’utente e della tutela dei suoi dati sensibili).

Dunque, al fine di fornire gli strumenti necessari all’analisi di questa nuova realtà non possiamo esimerci da una seppur coincisa quanto tecnica spiegazione delle tecnologie poste a fondamento del metaverso. Ciò premesso, i giuristi del futuro, se non già i giuristi di oggi, non potranno sottrarsi dall’approfondire queste nuove tecnologie atteso che la blockchain come gli smart contract o anche i token in una o due decadi diverranno termini e tecnologie di uso comune (c.d. mass adoption).

Parole chiave: Metaverso – Blockchain – Smart contract – Token – Infosfera 

L’inizio di una nuova epoca: il Metaverso

Siamo agli inizi dell’epoca dominata dal metaverso, una realtà ibrida tra quella digitale e quella aumentata dove i nostri avatar digitali si muoveranno e interagiranno.
Il tema della privacy, in particolare, assume un’importanza centrale considerando l’enorme mole di dati personali che circoleranno ed il valore degli stessi per le imprese che faranno business grazie alla loro raccolta e trattamento. Quali saranno quindi gli impatti che il metaverso apre dal punto di vista giuridico per imprese e utenti sotto il profilo della tutela e della sicurezza dei dati? Difficile, ad oggi, fare previsioni precise, certo è che le implicazioni generano non pochi interrogativi.

Attualmente, l’ordinamento italiano ha parzialmente disciplinato queste nuove tecnologie ma al contempo si evidenziano lacune normative che si cercherà di colmare attraverso l’analisi delle normative europee ed internazionali.

Blockchain: definizione tecnico-giuridica

Sulla scorta di quanto innanzi esposto, risulta necessaria una disamina degli istituti e delle tecnologie sottostanti al metaverso traendo le mosse dalla definizione di blockchain.

Il Decreto Semplificazioni e DLT n. 135/2019,  convertito in Legge l’11 febbraio 2019, all’art. 8 ter fornisce una definizione delle «Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract», disponendo che «Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili»[1].

Letteralmente, il termine blockchain significa “catena di blocchi” ed è un registro immutabile condiviso. La funzione del singolo blocco è quella di immagazzinare informazioni per poi passare al blocco successivo. Ogni blocco è legato indissolubilmente col successivo il ciò rende le informazioni permanenti ed inalterabili.

Pertanto, risulta pacifico affermare che la blockchain sia una banca dati distribuita, aperta, trasparente e resistente a manomissioni esterne.

Nonostante ciò, circoscrivere le funzionalità della blockchain ad una mera banca dati, seppur potenzialmente infinita, è intrinsecamente limitante.

Difatti, le caratteristiche principali della blockchain sono la:

  • Sicurezza: resistenza a manomissioni poiché decentralizzata;
  • Trasparenza: informazioni pubbliche e tracciate;
  • Immutabilità: dati registrati non alterabili;
  • Efficienza: velocità nelle transazioni e/o scambio di informazioni;
  • Sistema trustless: non vi è bisogno di un ente terzo che funga da garante.

Smart Contract: definizione tecnico-giuridica

Similmente, risulta necessario fornire una definizione di smart contract, in quanto proprio su tale tecnologia si sviluppa parte del metaverso.

Questa nuova tecnologia ha origine negli anni 90 per il tramite di Nick Szabo il quale già nel 1994 ne fornisce una embrionale definizione fino a giungere all’ultima fornitaci nel 1996 con cui Nick Szabo ricollega gli smart contract ad un insieme di promesse spostandosi, dunque, verso un concetto più tipicamente contrattuale.

Il Decreto Semplificazioni e DLT n. 135/2019 all’art. 8 – ter, co. 2, dispone che «Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse»[2].

Dunque, gli smart contract non sono altro che la rappresentazione informatica di contratti (codice crittografico) e si basano sul modello di progettazione del software che permette a un’azienda di rilevare “eventi” o situazioni di business importanti i c.d. contratti event-driven.

Pertanto viene utilizzata una tipologia specifica di linguaggio conosciuta come If This Then That (I.T.T.T.) questo in quanto gli smart contract sono sì contratti automatizzati ma la loro peculiarità è dovuta all’attivazione degli stessi solo ad avvenuta conferma dell’evento scatenante per il tramite di uno o più “oracoli”.

La loro prima implementazione su blockchain avviene su Etherium nel 2014.

Ulteriore premessa di carattere generale attiene alla definizione dei termini “token[3] e “circulating supply”. Si puntualizza che sia i token sia la circulating supply sono generati da smart contract che ne prevedono quantità e caratteristiche.

Per token si intende un insieme di informazioni digitali all’interno di una blockchain che conferiscono un diritto a un determinato soggetto, la tokenizzazione è la conversione dei diritti di un bene in un token digitale registrato su una blockchain.

Il termine circulating supply (offerta circolante) si riferisce, invece, al numero di monete o token disponibili pubblicamente, al momento dell’acquisto, e circolanti sul mercato.

Dunque, ogni token costituisce un diritto di proprietà su una frazione, definita, di blockchain che quindi giuridicamente e finanziariamente è assimilabile ad una stock. Le funzionalità dei token, soprattutto in ambito metaverso, possono essere molteplici:

  • payment token, utilizzati come classici mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi;
  • utility token: permettono di accedere a un servizio digitale offerto da un emittente terzo tramite un’infrastruttura blockchain;
  • asset token: rappresentano diritti patrimoniali o sociali nei confronti dell’emittente (DAO – Decentralized Autonomous Organization) potendosi ricondurre a vere a proprie azioni societarie i quali assicurano diritti di voto, diritti nella ripartizione di dividendi, etc;
  • not fungible token c.d. NFT: rappresenta un bene non fungibile, ognuno possiede diverse funzionalità e caratteristiche con la possibilità di generare un c.d. hybrid token[4].

L’evoluzione del Metaverso da Haboo a Sandbox

Il termine metaverso, che sta ad indicare ambienti condivisi del mondo virtuale a cui le persone possono fare accesso attraverso Internet, sia stato coniato dallo scrittore Neal Stephenson nel 1992 in occasione della stesura del romanzo Snow Crash.

Uno dei primi e più famosi metaversi è stato Habbo Hotel (2003), un gioco multigiocatore incentrato su costruzione di mondi e design. Similmente anche Second Life (2003) è da considerare uno tra i più famosi metaversi nel quale tramite la creazione di avatar si poteva comunicare con persone da ogni parte del mondo.

Come la storia ci insegna, col passare del tempo determinate tecnologie ritenute innovative vent’anni fa oggi sono da considerarsi già obsolete. Difatti, le tecnologie di programmazione sul quale si basavano questi metaversi sono state superate dalla tecnologia blockchain in quanto quest’ultima va ad agire sulla decentralizzazione del dato. Prima dell’utilizzo della blockchain, degli NFT e delle criptovalute tutto era immagazzinato in un unico database, con limiti evidenti. Oggi invece, l’obiettivo è creare metaversi interoperabili, sicuri, veloci e decentralizzati[5].

La blockchain permette una esperienza di multiverso totalmente nuova e decisamente più coinvolgente. Se nel 2003 le varie applicazioni di metaverso permettevano solo di chattare e personalizzare il proprio avatar ad oggi le possibilità ricomprendono esperienze, film, concerti, incontri, giochi e tutto ciò che si riesce ad immaginare, ma in forma digitale.

È, altresì, cambiata la modalità di accesso a questi metaversi, se in passato si accedeva tramite computer o smart-phone ad oggi per rendere l’esperienza di gioco più stimolante vi si accede con dispositivi VR (Virtual Reality).

Non è un caso che i più utilizzati siano i blockchain metaverse avendo dimostrato caratteristiche e potenzialità uniche, che li rendono per molti aspetti molto più interessanti agli investitori e ai giocatori rispetto ai metaversi gaming tradizionali.

I blockchain metaverse offrono nuove possibilità di business come compravendita delle proprietà (virtual real estate), creazione degli asset, play-to-earn e creazione di eventi virtuali.

Ad oggi, pilastro del settore è sicuramente The Sandbox. In questo metaverso gli utenti possono costruire, possedere e monetizzare la loro esperienza di gioco, grazie all’utilizzo della blockchain di Ethereum e al token della piattaforma SAND.

Ciò che caratterizza il metaverso di The Sandbox è la possibilità di acquistare delle “lands”, vere e proprie terre in cui, col tramite di progettazioni 3D, si possono costruire città con musei, arene e negozi.

Metaverso, infosfera e non solo

Dal punto di vista giuridico imprescindibile sarà il riferimento relativo al concetto di identità digitale. Gli avatar che popolano la realtà digitale non sono creazioni di fantasia, ma rappresentano a tutti gli effetti, sebbene in modalità virtuale, l’identità di una persona e come tale sono sottoposti alle stesse responsabilità e godono dei medesimi diritti di un essere umano nella vita reale.

Si tratta di ricreare una società e come tale sarà necessario disciplinare le interazioni e le relazioni tra individui in maniera efficace. Dunque, il metaverso apre una serie di scenari con molteplici impatti sul piano normativo.

Sul punto, l’Unione Europea, tra proposte ed emanazioni di regolamenti[6], ha disciplinato, seppur in parte, l’utilizzo e soprattutto la tutela dei dati degli utenti.

Le principali problematiche con la quale l’Unione Europea si sta scontrando sono:

  • raccolta e utilizzo dei dati: le società che operano nel metaverso possono raccogliere molti dati personali forniti dagli utenti, il che solleva preoccupazioni su come tali informazioni verranno utilizzate e su chi vi avrà accesso (art. 8 Carta dei diritti dell’Unione Europea);
  • mancanza di controllo sulle informazioni personali: la capacità degli utenti di gestire i propri dati personali all’interno del metaverso potrebbe essere limitata, sollevando preoccupazioni per possibili abusi di tali dati come il mancato rispetto del diritto all’oblio (art. 17 GDPR);
  • rilevamento e monitoraggio: potrebbero non essere disponibili informazioni sufficienti su come viene tenuta traccia dell’attività dell’utente nel metaverso e su chi ha accesso a tali dati.

Nonostante ciò, le questioni giuridiche rilevabili nel metaverso non si esauriscono nel solo rispetto dell’infosfera dell’utente bensì abbracciano tutte le branche del diritto.

In ordine al diritto di proprietà, così come garantito dall’art. 42 Cost., si possono configurare diverse problematiche:

  • diritti di proprietà intellettuale: il metaverso comporta la creazione e la distribuzione di una grande quantità di contenuti digitali, come abbigliamento virtuale, accessori e arte digitale. Un pioniere in materia è stato il colosso statunitense Nike provvedendo a depositare i propri marchi principali in alcune Classi merceologiche della classificazione di Nizza e nello specifico nelle classi 9, 35 e 41;
  • diritti di proprietà virtuale: gli individui nei mondi virtuali hanno il diritto di possedere proprietà virtuali, inclusi edifici, terreni e imprese. Sicuramente vi è bisogno di una regolamentazione che regoli la misura in cui la proprietà virtuale può essere acquistata, venduta e controllata;
  • diritti di proprietà in senso stretto: associare un’identità digitale ad un “custodian wallet” non assicura che il soggetto che effettui l’accesso sia il legittimo titolare, si pensi al caso Sam Bankman-Fried con l’exchange FTX.

Dal punto di vista tributario invece ci si chiede come debbano essere tassati i proventi, di attività economiche e non, svolte nel metaverso come per esempio l’ottenimento di un NFT di particolare rarità.

In ambito penale, non può non citarsi l’articolo pubblicato dalla Repubblica[7] nel quale si discorreva di uno stupro avvenuto nel metaverso di Horizon Worlds, la piattaforma di Meta (già Facebook). Ci si chiede se tale condotta sia sussumibile al reato di cui all’art. 609 bis c.p..

In conclusione, il metaverso ci pone l’obbligo di evolvere ed adattare il diritto sotto ogni suo aspetto non potendosi limitare dunque a ragionamenti per compartimenti stagni bensì cercando connessioni e intrecci tra le varie disposizioni al fine di ottenere una regolamentazione organica maggiormente applicabile, e di facile interpretazione, al fine di risolvere le controversie giuridiche che si creeranno in questa nuova realtà.


[1] Normative di riferimento:

  • Delaware: Senate Bill n. 69/2017;
  • Arizona: House Bill n. 2417/2017;
  • Vermont: Title 12 : Court Procedure Chapter 081 – Blockchain enabling;
  • Malta: Malta Digital Innovation Authority Act / Innovative Technology Arrangements and Services Act;
  • San Marino: Decreto Delegato del 27 febbraio 2019 n. 37 art. 1: Norme sulle tecnologie blockchain per le imprese.

[2] Normative di riferimento:

  • Arizona, Senate Bill n. 69/2017;
  • Tennessee, Senate Bill 1662/2018;
  • Malta, MDIA Act;

[3] Normative di riferimento:

  • Svizzera, Linee Guida FINMA 2018;
  • Germania, BaFin, Advisory letter n° WA 11-QB 4100-2017/0010;
  • Lussemburgo, Projet de Loi n. 7363/2018.

[4] Regolamento (UE) 1114/2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e regolamento dell’emissione dei token

[5] In Scalping Parrots all’indirizzo https://www.scalingparrots.com/implementare-blockchain-al-metaverso/

[6] Proposta di Regolamento EU 112/2018 focalizzata sulla equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online

  • Proposta Regolamento 850/2020 relativo a un mercato unico dei servizi digitali
  • Proposta di Regolamento 842/2020 sui mercati equi e contendibili nel settore digitale
  • Proposta di Regolamento 106/2020 relativo a regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI)
  • Regolamento MICA (UE) 2023/1114 Markets in Crypto-assets Regulation
  • AI Act COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD) Artificial Intelligence Act

[7] In La Repubblica, all’indirizzo https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/14/news/metaverso-337711044/

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