WhatsApp: il valore legale dei messaggi in chat nel processo civile. La giurisprudenza

Con la diffusione delle nuove tecnologie e degli smartphone, ormai chiunque conosce e utilizza WhatsApp, l’applicazione di messaggistica gratuita più diffusa al mondo.

Come noto, questo strumento permette agli utenti di inviare e ricevere chat e messaggi vocali in modo incredibilmente intuitivo ed immediato.

Ma che valore legale hanno i messaggi spediti e ricevuti via WhatsApp?

Le conversazioni contenute nella chat e le note vocali, salvate nella memoria dello smartphone, possono avere valore probatorio in un processo nei confronti di chi le ha inviate?

Tali interrogativi d’interesse sempre più frequente e particolarmente delicati, anche considerando la leggerezza con cui spesso viene utilizzata questa app così potente, sono stati affrontati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sia in materia civile che penale.

Ecco dunque un’approfondita rassegna di sentenze utili per approfondire la questione e comprendere meglio se le le conversazioni contenute su WhatsApp possono avere valore di prova in un processo civile.

Alla fine dell’articolo, è inoltre disponibile una guida sintetica per chiarire in che modo possono essere correttamente prodotti in giudizio i messaggi e le note vocali in questione.

I messaggi WhatsApp sono documenti informatici

Nel nostro ordinamento vige il cd. principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge.

Per quel che ci interessa, l’art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

L’art. 2719 c.c. dispone inoltre che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Proprio partendo da tali disposizioni, la Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS, ritenute “elementi di prova” integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cass. Civ. 11/5/05 n. 9884), chiarendo peraltro che in caso di disconoscimento della “fedeltà” del documento all’originale, rientrerebbe nei poteri del Giudice accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 26/01/2000 n. 866, ex multis).

Allo stesso modo, tali disposizioni normative sono state invocate con riguardo ai messaggi WhatsApp ai quali peraltro, costituendo documenti informatici (ormai equiparati ai documenti tradizionali ai sensi della L. 40/08) a tutti gli effetti, si applicano tutte le norme in materia presenti nel nostro ordinamento.

Ciò chiarito, ecco dunque le principali sentenze in materia civile riguardanti il valore probatorio delle conversazioni intrattenute virtualmente in una chat WhatsApp.

Il valore delle trascrizioni dei messaggi WhatsApp

(Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017)

In primo luogo, si rileva che la trascrizione dei messaggi WhatsApp è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni.

In caso di contestazione specifica e disconoscimento formale di tali messaggi, per valutare la veridicità di quanto asserito e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti nell’app in questione, il Giudice può infatti disporre un’apposita consulenza tecnica d’ufficio.

Ma in assenza dei supporti informatici (ad es. gli smartphone o il pc, in caso di WhatsApp Web) nei quali sono contenute le conversazioni in chat, non è possibile conferire ad esse valore probatorio, neppure attraverso un ordine di produzione che, in considerazione delle preclusioni processuali, avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti.

Nel caso in esame, una lavoratrice aveva ricevuto una contestazione disciplinare per aver intrattenuto conversazioni gravemente lesive dell’attività aziendale in una chat WhatsApp a cui partecipavano anche altre colleghe.

Tali conversazioni WhatsApp erano state rinvenute sul telefono aziendale di una collega dopo il suo licenziamento da parte del datore di lavoro il quale, grazie ad un backup del cellulare aziendale, aveva avuto modo di apprendere che anche altre dipendenti, tra cui la ricorrente, sceglievano ed inviavano risorse per nuocere all’azienda sul piano economico e dell’immagine, e boicottavano l’attività d’impresa, pregiudicando la riuscita di determinati eventi o ostacolando l’attività dei colleghi.

In giudizio sono stati tuttavia prodotti soltanto gli stralci di tali conversazioni via chat: considerato che le stampe dei messaggi prodotti sono state espressamente contestate dalla ricorrente e che non sono state dunque utilizzabili come mezzo di prova, è risultata dimostrata l’insussistenza del fatto contestato.

Alla stessa conclusione è giunto il medesimo Tribunale di Milano in un altro giudizio, nel quale sono state considerate prive di qualsiasi valore probatorio le conversazioni WhatsApp e Sms estratte dall’utenza telefonica e prodotte con trascrizioni su fogli Word (Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 06.06.2017).

Il licenziamento scritto intimato via WhatsApp

(Trib. Catania Sez. lavoro Ordinanza, 27.06.2017)

Cosa accade se il datore di lavoro intima il licenziamento utilizzando WhatsApp?

In tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, potendo, la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta purché chiara (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652).

Partendo da tale circostanza, il Tribunale di Catania ha ritenuto che il recesso intimato a mezzo WhatsApp assolva l’onere della forma scritta trattandosi di documento informatico che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale.

Inoltre, considerato che la legge, nel prevedere che il licenziamento debba essere intimato per iscritto, non specifica quale mezzo debba essere usato, ma solamente che sussista la prova che la comunicazione sia arrivata al destinatario, WhatsApp deve considerarsi uno strumento valido a tutti gli effetti.

Grazie agli ultimi aggiornamenti, è infatti possibile verificare che il messaggio sia stato consegnato e letto dal destinatario: come noto, sul telefono di chi scrive, a fianco al testo, è infatti visibile

  • una spunta verde nel momento in cui il messaggio sia stato inviato,
  • due spunte verdi nel momento in cui il messaggio sia stato consegnato
  • 2 spunte blu nel momento in cui il messaggio sia stato letto.

e tale riscontro è peraltro completo della data e dell’ora di ricezione e lettura.

Il messaggio inviato via WhatsApp è stato pertanto considerato un documento informatico che, laddove ricevuto, ha piena validità di prova, a maggior ragione se il dipendente impugna il licenziamento cosi avvenuto nel caso in esame, dimostrando in modo inequivocabile di aver ricevuto e di aver imputato il messaggio con certezza al datore di lavoro.

Offendere il datore di lavoro in un gruppo WhatsApp

(Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 30.05.2017)

La creazione di un gruppo WhatsApp nel quale i colleghi di lavoro offendano e denigrino tra loro il comune datore, può essere ritenuta una giusta causa di licenziamento?

Nel caso di specie il licenziamento è stato ritenuto sorretto da una giusta causa di recesso, rilevante ai sensi dell’art. 2119 c.c., considerato che il ricorrente, attraverso la creazione, condivisa con i colleghi di lavoro, di un gruppo WhatsApp intitolato al proprio superiore gerarchico “ha intenzionalmente posto in essere una condotta volta a denigrare il proprio responsabile di lavoro, da lui apostrofato con epiteti palesemente e pacificamente offensivi e denigratori, sicuramente idonei a sminuirne la credibilità e autorevolezza, trattandosi fra l’altro di un gruppo WhatsApp in cui sono esclusivamente presenti dipendenti della resistente e creato in parallelo a quello utilizzato dal datore per comunicare i turni e gli ordini di lavoro“.

Bisogna prestare dunque estrema attenzione ai contenuti dei messaggi inviati via WhatsApp, pur privatamente o in un gruppo costituito soltanto da colleghi della stessa azienda: se infatti vengano prodotte legittimamente in giudizio conversazioni in chat in cui in modo aspramente critico e denigratorio, venga sminuita l’autorevolezza e il potere esercitato dal datore di lavoro, il lavoratore può certamente essere licenziato.

Con la sua condotta egli incide infatti sul buon andamento gestionale e organizzativo della società che, attraverso l’impiego di un responsabile delegittimato davanti ai propri dipendenti, non può evidentemente esercitare le proprie prerogative gestionali e organizzative in maniera corretta e funzionale.

Riconoscimento di un debito via WhatsApp

(Trib. Ravenna sent. 231 del 10.3.2017)

Che valore hanno i messaggi WhatsApp con i quali sia riconosciuto di dover corrispondere una somma di denaro al destinatario?

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Con la sentenza n. 231 del 10.3.2017, il Tribunale di Ravenna ha condannato una donna alla restituzione del denaro che l’ex amante le aveva prestato per acquistare un’auto basandosi sul contenuto di conversazioni intrattenute su WhatsApp e prodotte in giudizio.

Nei messaggi, infatti, la donna si era impegnata a restituire le somme pagate dall’ex amante, versando rate mensili e offrendo servizi di pulizia domestica.

Oltre a quanto rilevato, facendo riferimento alle conversazioni WhatsApp, il Giudice aveva inoltre accertato che tra le parti non c’era stato un rapporto di convivenza more uxorio o di fidanzamento ma che si trattava di una mera relazione amorosa clandestina di poco impegno.

Di conseguenza, la dazione di denaro di una parte all’altra risultante dai messaggi scambiati in una chat di WhatsApp è stata considerata un prestito a tutti gli effetti, dovendosi ritenere escluse le liberalità d’uso, con il conseguente obbligo alla restituzione delle somme.

In altre parole, alla luce della sentenza citata, il messaggio inviato in una chat di WhatsApp con il quale si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario equivale ad un riconoscimento del debito stesso ex art 634 c.p.c.

Ne consegue, che deve essere prestata particolare attenzione a quello che si scrive su WhatsApp, giacché le chat restando nella memoria dello Smartphone, possono costituire piena prova dinanzi al Giudice.

La pubblicazione di immagini dei figli minori su WhatsApp

(Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017)

Oltre a quanto riferito in materia di obbligazioni e rapporti di lavoro, sembra opportuno aprire una parentesi sulla condivisione di immagini di minori nelle chat WhatsApp.

Sul punto, il Tribunale di Mantova ha recentemente affermato la necessità del consenso di entrambi i genitori (o meglio: che non sussista l’opposizione di uno di essi) per la pubblicazione delle immagini dei figli minori su WhatsApp.

Sul presupposto del carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione dell’immagine dei minori sui social network nonché su WhatsApp, è stata inoltre riconosciuta la necessità di provvedere in via d’urgenza al fine di vietare la pubblicazione di nuove immagini e di ordinare la rimozione di quella già postate.

Partendo proprio dal riconoscimento del carattere pregiudizievole di tale comportamento, si potrebbe dunque affermare che anche il genitore non esercente la responsabilità possa rilevare il carattere pregiudizievole rispetto all’interesse del minore, avvalendosi del proprio potere/dovere di vigilanza previsto dall’art. 316 c.c., così come si potrebbe ritenere legittimato ad agire ai sensi dell’art. 337 quater c.c., il genitore cui i figli non siano affidati.

Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”, il Giudice può altresì modificare i provvedimenti relativi all’affidamento dei minori, assumere ulteriori misure tra cui l’ammonimento del genitore inadempiente o la disposizione a carico di quest’ultimo del risarcimento del danno in favore del minore o dell’altro genitore, ed infine condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Conclusioni: come produrre conversazioni WhatsApp in giudizio?

Alla luce di tutto quanto affermato, da un esame della giurisprudenza più recente emerge chiaramente che le conversazioni WhatsApp possono avere valore probatorio in un processo civile, anche nel caso in cui vengano contestate dalla parte nei confronti della quale sono state prodotte.

Sembra dunque opportuno concludere con un approfondimento circa la corretta procedura per la loro produzione in giudizio.

Come già rilevato e confermato anche dalla Corte di legittimità (v. Cass. sentenza 49016, sezione Quinta Penale del 25.10.2017), la trascrizione delle conversazioni WhatsApp è utilizzabile ai fini probatori ma è condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione. Infatti, la trascrizione non è altro che una riproduzione del contenuto della principale prova di cui pertanto devono essere controllate l’attendibilità, la veridicità e la paternità mediante l’esame diretto del supporto.

Invero la Cassazione non ha specificato espressamente come acquisire i messaggi WhatsApp come prova in un processo, ma ha lasciato intendere che se insieme alle trascrizioni sia depositato il dispositivo elettronico originale, i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio.

Avvenuto il deposito nelle modalità suindicate, lo smartphone o il supporto informatico potranno dunque essere sottoposti alla perizia di un tecnico nominato dal giudice che dovrà verificare che il testo non abbia subito alterazioni.

Oltre a quanto evidenziato, per conferire maggiore valore probatorio ai messaggi e superare qualsiasi possibile contestazione, è altresì possibile munirsi di

  • una relazione tecnica di un consulente informatico
  • una copia conforme ed autenticata dei messaggi Whatsapp a uso legale (inclusi anche SMS, messaggi, chat o gruppi di qualunque altro sistema di Instant Messaging tra cui Telegram, Viber, iMessage, Facebook Messenger o Skype), da depositare in giudizio.

A tale ultimo riguardo, sarà necessario procurarsi un’attestazione di conformità delle trascrizioni o degli screenshot alle conversazioni originali presenti sul supporto informatico esibito, da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale (come le forze dell’ordine).

31 COMMENTI

  1. Buongionro
    ma se io avessi dei messaggi whatsup, con delle fotografie inviate in data aprile 2017, attestanti delle opere
    se faccio una stampa di detto mesaggio su supporto carteceo e con lo stesso smartphone dove è presente il messaggio, un notaio puo certificare che l’invio di detta fotografia è avvenuto in data aprile 2017 e che lo screenshot ha valore giuridico di autenticità di data??

    • Buonasera Gaia,
      è proprio come dici: secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza, puoi dare valore giuridico al messaggio whatsapp se ti procuri un’attestazione di conformità effettuata da parte di un notaio delle trascrizioni o degli screenshot alle conversazioni originali presenti sul supporto informatico esibito.
      Un caro saluto
      Gabriele Voltaggio

      • Mi scusi ma le competenze di un Notaio sulla registrazione di dati informatici dove le prende? O meglio il notaio può certificare quello che ha letto, ma non può certificare se quel che ha letto è o non è un artefatto, per questo motivo esistono i Consulenti Tecnici di Parte C.T.P. (Periti/Ingegneri Informatici) che provvedono a tale certificazione.

  2. Buonasera Avvocato Voltaggio,

    e se il messaggio whatsapp contenete diffamazioni e offese fosse solo una fotocopia che la persona offesa dice di aver ricevuto in forma anonima per posta, questa può essere utilizzata contro la persona di quel messaggio? Siccome esistono anche programmi che possono contraffare i messaggi whatsapp creando copie esattamente uguali agli originali non c’è il rischio che un innocente si possa trovare denunciato per un messaggio che non ha mai scritto e creato da una terza persona? Il supporto telematico originale secondo do me dovrebbe essere sempre messo a disposizione. O sbaglio?

    • Caro Massimo,

      grazie innanzitutto per il commento. Per risponderti, sono d’accordo con te: d’altronde è proprio questo il principio che ha spinto la Cassazione a ritenere necessaria, in ogni caso, l’acquisizione del supporto per poter utilizzare la conversazione.

      Circostanza che comunque potrebbe non bastare: approfondendo la materia, ho scoperto che, proprio come accennavi tu, è addirittura possibile modificare in maniera irreversibile e non dimostrabile un messaggio WhatsApp, inserendovi qualsiasi contenuto possibile. È dunque ipotizzabile che il discorso non sia chiuso e che la prossima giurisprudenza tenga conto di questi aspetti per correggere il suo orientamento in merito.

      Sono sicuro che presto avremo tante pronunce su questa delicata questione da studiare ed esaminare.

      Un caro saluto

      Gabriele

  3. Buona sera avvocato,
    Se per esempio, una persona A, confida via whatsapp ad una persona B problemi coniugali, innamoramento per un’altra persona e/o altro ma B rivela al coniuge di A oppure a terzi tali messaggi mediante forma verbale o mostrando i messaggi dal proprio dispositivo, mediante screenshot o altro è punibile per legge o non è prevista una violazione?
    Grazie mille anticipate

  4. Salve è possibile essere denunciati perché si è in possesso di una foto di un documento altrui ? mandata dall intestatario

  5. Buongiorno. Io sono dipendente di un negozio (il mio compagno e sua mamma sono i titolari).
    Una dipendente comunica sempre con me su Whatsapp ( tra cui certificati di mutua) e non avvisa mai loro. Essendo che comunque a tutti gli effetti io sono una “referente” ma non il titolare del negozio è valida questa forma di comunicazione?
    Più che altro, perchè la dipendente sarebbe dovuta rientrare oggi alle 15 dalla mutua, ma ha comunicato solo a me alle 14:58 che era dal medico e mi inviava il nuovo certificato medico.

    • Cara Valeria,

      credo che il tuo caso, più che riguardare il valore legale dei messaggi WhatsApp, vada affrontato (e risolto) illustrando ai dipendenti della vostra azienda le corrette modalità di comunicazione e di gestione del rapporto lavorativo.

      In ogni caso, riterrei valide le comunicazioni del dipendente inoltrate via WhatsApp purché indirizzate al giusto destinatario (il responsabile o chi da lui designato) e nei giusti termini.

      Un caro saluto e Buon Anno.

      Gabriele Voltaggio

  6. nelle conversazioni non si evince il caso in cui i messaggi tramite whatsapp non vengono letti dal destinatario, ma risultano essere regolarmente consegnati, questi hanno comunque un valore legale e probatorio?

  7. Un impegno di assunzione da parte di un datore di lavoro, inoltrato via Whats App
    e non rispettato, puo’ essere motivo valido di denuncia?

  8. Gentile Avvocato,
    volevo chiederle, il 9 aprile u.s. ho inviato un messaggio vocale con WhatsApp al presidente della nostra associazione culturale, preannunciando la mia volontà di dimettermi dall’associazione. Secondo quanto asserisce il mio avvocato, queste dimissioni non hanno valore legale e quindi non sono da prendere in considerazione ai fini di una mia uscita dall’associazione.

  9. Egregio avvocato, grazie per la sua cortese e tempestiva risposta. La prego di scusarmi se mi permetto ancora di infastidirla per chiederle ancora una sua consulenza: Nella mia stessa associazione, un mio amico, anch’egli membro del consiglio direttivo, ha inviato il 13 febbraio una mail ordinaria al presidente dell’associazione, annunciando le sue dimissioni dalla carica di tesoriere e di volerne uscire. In tal caso, hanno valore legale le dimissioni di questo mio amico, inviate con una mail ordinaria e non con una Pec, o meglio ancora, con una raccomandata AR?
    La ringrazio infinitamente per la sua attenzione.
    Cordiali saluti
    John Halom

  10. Buongiorno avvocato,

    vorrei un chiarimento riguardo la condivisione di foto su whatsapp: se una persona X si trova invitata a casa di amici e scatta delle foto di nascosto, nelle quali foto sono presenti dei minori, inviandole poi ad una persona tramite whatsupp, per farle vedere dove realmente si trova in quel momento, si potrebbe configurare qualche reato per chi scatta la foto?

    • Quando sono fotografati dei minori, il discorso è sempre piuttosto delicato: in ogni caso, a seconda del caso, si può certamente incorrere in responsabilità, sia in ambito civile che penale.

  11. Gentile avvocato,
    sono amministratore di un gruppo WhatsApp che uso assieme ai miei colleghi di lavoro.
    Ora, per tutelarmi, sto cercando senza alcun risultato, un modulo prestampato per la richiesta di consenso preventivo nell’uso dei dati dagli utenti partecipanti al gruppo, da far firmare a tutti i partecipanti.
    Se Lei possiede una bozza ne sarei infinitamente grato.
    Spero sia sufficiente per la mia tutela, altrimenti sarei costretto a chiudere il gruppo.
    Ringraziandola anticipatamente le porgo
    Cordiali saluti
    Stefano

  12. Buonasera avvocato, avrei un quesito da sottoporLe.
    Circa due anni fa feci effettuare dei lavori di ristrutturazione del mio immobile ad una ditta edile.
    Durante i lavori mi arrecarono dei danni alla casa, prontamente evidenziati all’appaltatore, il quale si assunse l’onere di risarcirmi anche con una polizza assicurativa; effettuata la perizia dell’impresa assicuratrice, veniva contestato all’appaltatore una difformità che si trasformò nell’incapacità alla liquidazione del mio danno; alla fine dei lavori lo stesso appaltatore è sparito non rispondendo ne al telefono ne ai messaggi.
    Potrei far valere le chat di Wapp dove vengono esplicitate e assunte le sue responsabilità, per un’eventuale azione legale e quindi di risarcimento?.
    La ringrazio anticipatamente.
    Saluti
    Andrea

    • Ciao Andrea, come evidenziato nell’articolo, rispettando tutti le condizioni illustrate, puoi utilizzarle. Un caro saluto

  13. Buongiorno Avvocato,
    mi sono separata da un anno, con mio marito abbiamo l’affidamento congiunto delle minori, anche se risiedono in via prevalente da me al 90%. Nella separazione consensuale ho “dovuto” (molte pressioni dall’ex marito) firmare che non avrei pubblicato foto sui “social network” delle figlie e che avrei rimosso le foto precedenti. Le vorrei chiedere se foto di schiena delle bambine (quindi non identificabili perché non c’è il volto) incorrono nel divieto e se nel mio profilo whatsapp e nello stato (che dura 24 ore) sono libera di pubblicare le loro foto con me (quindi senza arrecare pregiudizio). Non ritengo whatsapp un social network. Grazie C.

    • Ciao Corinna,
      la foto che ritrae una persona di spalle non viola la normativa sulla privacy, poiché non consente di riconoscerne la sua identità.
      Nel tuo caso, tuttavia, hai espressamente accettato il divieto di pubblicazione di foto di persone determinate (le tue figlie), senza ulteriori specificazioni. Una foto delle tue figlie, anche solo di spalle, è dunque pur sempre una foto delle tue figlie.
      Riguardo a whatsapp, non è propriamente un social network anche se i recenti aggiornamenti stanno lentamente andando verso quella direzione.
      Un caro saluto

  14. Salve,
    è punibile penalmente o civilmente la pubblicazione di un audio ricevuto tramite whatsapp e pubblicato su un sito web?

    Ovviamente tale pubblicazione di audio non riporta nome, cognome o numero di cellulare del mittente.

    Grazie

  15. Salve avv Voltaggio.
    Sono stato iscritto ad una università telematica e supportato da una coordinatrice.Malgrado diversi messaggi effettuati alla stessa che in prima istanza mi risponde vagamente non ha mai più risposto a delle mie semplici richieste e malgrado io pagassi le rette mi sono trovato costretto a disdire cosa che non è stata accettata dall’università intimandomi il decreto ingiuntivo delle rette future di tutto un anno accademico.
    Come posso comportarmi per dimostrare che i messaggi da me inviati sono reali visto che hanno smentito anche quelli ed io intendo dimostrare il comportamento scorretto avuto dalla coordinatrice poi causa del mio abbandono ??
    La ringrazio

  16. Se un minore inoltra un messaggio da woozap di un gruppo lavorativo può essere un reato è può essere denunciato alla polizia postale

  17. Buongiorno,
    un agente immobiliare rivendica la provvigione relativa alla vendita di un immobile sostenendo che intende far valere in giudizio dei messaggi whatsApp e dei vocali con i quali fissava un appuntamento per visionare un appartamento. Con l’agente in questione nè io nè il proprietario dell’immobile abbiamo mai firmato alcun mandato a vendere/acquistare. Dopo la visione dell’appartamento non ho dimostrato interesse all’acquisto. Solo dopo qualche tempo ho ricontattato direttamente il proprietario con cui mi sono accordato, perfezionando l’acquisto. L’ agente ha fatto scrivere da un avvocato rivendicando il pagamento del 3% della provvigione in virtù dei messaggi vocali e whatsapp. Hanno valore in giudizio?

  18. Buongiorno avvocato,
    Leggo le varie sfumature legali che possono avere i messaggi whatsapp inviati, nel caso un figlio (siamo tre fratelli) invii alla madre un mese prima che la stessa venga a mancare (messaggio inviato a ottobre 2021 e nel novembre 2021 è venuta a mancare la madre) il seguente messaggio: “Non ho mai voluto i tuoi soldi e le tue case, tuo figlio può stare sereno. Non ti ho risposto perché ero al telefono con mia figlia. La mia famiglia è lei e basta. Ce l’abbiamo fatta fin’ora e continueremo a farcela senza essere messe in mezzo a casini e fantomatiche eredità”…. Secondo Lei, a fronte dell’intenzione di chi ha scritto di impugnare il testamento scritto dalla defunta, che valore può avere in un’eventuale processo civile?

  19. Buona sera, ho un dubbio, cioè se la comune chat di whatsapp e quella di gruppo hanno le stesse regole, perché quello che suppongo io è che quella di gruppo sia strettamente privata quindi quanto detto o scritto abbia valore giuridico solo per i diretti partecipanti? Ringraziamenti anticipati. Luigi

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