Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità: non rileva la mancata partecipazione della parte

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9608/2026 (puoi leggerla cliccando qui), è tornata sul rapporto tra mediazione obbligatoria e procedibilità della domanda giudiziale, soffermandosi sugli effetti della mancata partecipazione di una delle parti al primo incontro davanti al mediatore. La decisione chiarisce quando il procedimento possa dirsi effettivamente esperito e quali conseguenze derivino dall’assenza ingiustificata della parte regolarmente convocata, distinguendo il piano della procedibilità da quello sanzionatorio e probatorio.

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Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale

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Claudia Bruscaglioni
Avvocato, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e mediatore di international business disputes con accreditamento del CEDR. Ha oltre 25 anni di esperienza di trattative nei settori societario e bancario, project financing, energy, construction.
Carlo Francesco
Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.
Morena La Tanza
Commercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.
Massimo Oldani
Commercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.
Flavia Silla
Avvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore ai
sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione.
Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione.

Leggi descrizione
Claudia Bruscaglioni, Carlo Francesco Bubani Cremonese, Morena La Tanza, Massimo Oldani, Flavia Silla,, 2025, Maggioli Editore
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La vicenda processuale

Un’azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica conveniva in giudizio un conduttore, al fine di ottenere la convalida dello sfratto per morosità, per il mancato pagamento dei canoni di locazione in un lasso di tempo, relativi ad un immobile locato per uso abitativo.

Il conduttore, nel costituirsi in giudizio in opposizione alla convalida, eccepiva:

  1. la sproporzione e genericità degli importi;
  2. la parziale prescrizione degli stessi e la mancata ricezione della raccomandata, valida come atto interruttivo.

Oltremodo, lo stesso rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale, tuttavia, l’ente non aveva partecipato.

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L’esisto del giudizio di primo grado

Il giudice di primo grado riteneva interrotta validamente la prescrizione; accertava la morosità del conduttore e dichiarava la risoluzione contrattuale della locazione. Tuttavia, il medesimo condannava l’azienda territoriale alla sanzione che è prevista per la mancata e non giustificata partecipazione alla mediazione. Allo stesso modo, condannava anche il conduttore al pagamento dei canoni.

L’esito del procedimento d’appello

Contro tale decisione il conduttore proponeva il gravame, eccependo, in via principale, l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio.

La Corte d’appello confermava integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, per quanto qui rileva, escludeva l’improcedibilità della domanda con riferimento alla mediazione, ritenendo che la mancata partecipazione del convenuto a una procedura già avviata comporti soltanto conseguenze pecuniarie, oltre alla possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

Avverso tale decisione, il conduttore presentava ricorso in cassazione, censurando la statuizione relativa alla mediazione. In particolare, sosteneva che la mancata partecipazione della controparte al procedimento avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità della domanda giudiziale, e non soltanto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina sulla mediazione.

Le ragioni della decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso.

Funzione della mediazione e obbligo di partecipazione

La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che la mediazione è finalizzata alla composizione delle controversie civili e commerciali e che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, le parti sono tenute a partecipare, assistite dal difensore, al primo incontro davanti al mediatore.

Tale incontro ha natura preliminare e serve a verificare se sussistano le condizioni per avviare un effettivo percorso conciliativo.

Comparizione personale e rappresentanza

La Cassazione ha poi ribadito che, nella mediazione obbligatoria, è richiesta la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.

È tuttavia ammessa la partecipazione tramite un rappresentante, anche coincidente con il difensore, purché munito di procura che attribuisca effettivi poteri sostanziali. Non è necessario che la procura sia riferita alla singola controversia, ma deve consentire una reale disponibilità dei diritti oggetto della lite.

Ne consegue che la presenza del solo difensore, privo di poteri rappresentativi, non è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità.

Quando si verifica la condizione di procedibilità

La condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando la parte onerata dell’attivazione del procedimento compare, personalmente o tramite rappresentante, al primo incontro di mediazione.

All’esito di tale incontro, la parte è libera di dichiarare la propria indisponibilità a proseguire, senza che sia necessario lo svolgimento di ulteriori fasi della mediazione.

Al contrario, la condizione non può ritenersi realizzata se manca la partecipazione della parte che ha promosso il procedimento o di un suo rappresentante qualificato.

Partecipazione alla mediazione e struttura del procedimento

La partecipazione al primo incontro si realizza:

  • per le persone fisiche, mediante comparizione personale oppure tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali risultanti da procura scritta;
  • per le persone giuridiche, mediante un soggetto delegato, informato sui fatti di causa e dotato dei poteri necessari per disporre dei diritti controversi.

In entrambi i casi, è essenziale che il soggetto presente sia in grado di partecipare in modo effettivo e consapevole al procedimento.

La condizione di procedibilità come fatto giuridico

La condizione di procedibilità è collegata a un fatto giuridico preciso, ossia all’effettivo esperimento del procedimento di mediazione.

Non è quindi sufficiente il mero avvio formale della procedura, né è necessario che entrambe le parti partecipino.

Affinché la condizione sia soddisfatta, è necessario che il primo incontro si svolga e che almeno una delle parti vi partecipi in modo qualificato.

Mancata partecipazione della parte convocata

La mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione non impedisce il soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Diversamente opinando, si attribuirebbe alla parte convocata il potere di impedire l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi.

La sua assenza, se ingiustificata, rileva esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio e probatorio, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il procedimento di mediazione era stato correttamente instaurato e si era svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la parte convocata non aveva preso parte all’incontro.

In tale situazione, la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta, con conseguente correttezza della decisione dei giudici di merito che avevano escluso l’improcedibilità della domanda.

Il principio di diritto ricavabile

La Cassazione ha, in conclusione, affermato che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è integrata dall’effettivo svolgimento del primo incontro di mediazione, non essendo sufficiente il mero avvio formale del procedimento.

Tale condizione si considera soddisfatta quando la parte che ha attivato la mediazione partecipa al primo incontro, personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, anche se decide di non proseguire oltre.

La mancata partecipazione ingiustificata della controparte non comporta l’improcedibilità della domanda, ma rileva soltanto ai fini delle conseguenze sanzionatorie e probatorie.

Al contrario, la condizione di procedibilità non è soddisfatta se nessuna delle parti partecipa al primo incontro.

Avv. Luca De Laurentiis
Avvocato del foro di Roma, mi occupo principalmente delle tematiche di diritto civile. Ho conseguito un Master in "Diritto d'impresa", presso la Luiss, discutendo un elaborato dal titolo "La lista del c.d.a. uscente: il naufragar di un disegno di legge". Laureato presso l'Università Roma Tre, con un elaborato dal titolo ""La fideiussione del socio, del consumatore e del familiare" (Rel. Prof. Andrea Zoppini). Scrivo per riviste giuridiche e giornali online.

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