Mantenimento figli: regresso trasmissibile agli eredi

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7187/2026, ha chiarito la natura e la trasmissibilità del diritto di regresso del genitore che abbia sostenuto integralmente il mantenimento del figlio, precisando che tale diritto sorge sin dalla nascita, pur essendo esercitabile solo dopo l’accertamento giudiziale della filiazione.

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Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Il caso

La controversia traeva origine dall’azione proposta dal figlio, quale erede della madre, volta a ottenere dal padre il rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica, oltre al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi genitoriali.

Il tribunale accoglieva la domanda, mentre la corte d’appello, in parziale riforma, escludeva il diritto al rimborso. Il giudice di secondo grado riteneva che l’azione di regresso fosse esercitabile solo dopo l’accertamento della filiazione e che, nel caso concreto, la morte della madre, avvenuta prima di tale accertamento, impedisse la trasmissione del relativo diritto all’erede.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, censurando, tra l’altro, la negazione della trasmissibilità del credito.

Obbligo di mantenimento e nascita del diritto di regresso

La Corte ha innanzitutto ribadito un principio consolidato, secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori sin dalla nascita, indipendentemente dal riconoscimento formale o dall’accertamento giudiziale della filiazione.

Da tale obbligo discende che il genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento matura un diritto di regresso nei confronti dell’altro, configurabile come rapporto interno tra condebitori solidali ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c.

In questa prospettiva, la pronuncia ha chiarito che il diritto al rimborso non nasce con la sentenza di accertamento della filiazione, ma trova il proprio fatto costitutivo nella nascita del figlio e nell’adempimento integrale dell’obbligazione da parte di uno solo dei genitori.

Esercizio del diritto e accertamento della filiazione

La Corte ha poi distinto nettamente tra esistenza del diritto ed esercitabilità dello stesso.

Pur sorgendo sin dalla nascita, il diritto di regresso non può essere fatto valere prima che sia definitivamente accertato lo status di figlio, poiché solo tale accertamento consente di individuare con certezza il soggetto obbligato.

Ne consegue che la sentenza dichiarativa della filiazione non ha funzione costitutiva del diritto, ma condiziona soltanto la possibilità di esercitarlo e segna il dies a quo della prescrizione.

Trasmissibilità del credito agli eredi

Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la trasmissibilità del diritto.

La Corte ha superato un orientamento più restrittivo, affermando che la circostanza per cui il diritto non sia ancora esercitabile al momento della morte del genitore non ne esclude l’esistenza nel patrimonio di quest’ultimo.

Il diritto di regresso è stato qualificato come diritto patrimoniale già sorto, sebbene “latente”, e pertanto idoneo a essere trasmesso agli eredi ai sensi delle regole generali sulla successione.

In altri termini, la temporanea inesigibilità non incide sulla titolarità del diritto, che entra comunque nella sfera giuridica del genitore che ha sostenuto le spese.

Esito della decisione e principio affermato

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla corte d’appello in diversa composizione.

Il diritto di regresso del genitore che abbia sostenuto integralmente le spese di mantenimento del figlio sorge sin dalla nascita di quest’ultimo, ancorché sia esercitabile solo a seguito dell’accertamento giudiziale della filiazione; tale diritto, quale credito patrimoniale già esistente, è trasmissibile agli eredi anche se il genitore sia deceduto prima di detto accertamento.

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