Magistratura onoraria: novità del disegno di legge governativo

E’ in corso di esame parlamentare un disegno di legge governativo, collegato alla manovra di finanza pubblica, per novellare la disciplina della magistratura onoraria. Il 2 dicembre è iniziata la discussione presso l’Assemblea della Camera (A.C. 1950).

Il d.d.l. governativo

La bozza del testo di legge, composto di 4 articoli, intende operare una revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, regolando i differenti aspetti del rapporto di lavoro sia per quelli che optano per l’esclusività delle funzioni che per coloro che scelgono di continuare a esercitare, accanto alle funzioni giurisdizionali onorarie, ulteriori attività lavorative. Il disegno di legge governativo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, e contiene una riforma della disciplina della magistratura onoraria, anche per replicare ai rilievi formulati nella procedura di infrazione n. 2016/4081, intrapresa verso l’Italia per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari.

Incompatibilità, orari, funzioni, compensi

L’articolo 1 novella il decreto legislativo n. 116/2017, il quale reca la riforma organica della magistratura onoraria e ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. In dettaglio, l’articolo 1 della bozza di riforma contiene interventi in materia di:

  • incompatibilità col ruolo di magistrato ordinario, in particolare novellando la causa di incompatibilità afferente all’esercizio di attività professionale prestata in favore di imprese di assicurazione, bancarie ovvero di intermediazione finanziaria che operano nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie, statuendo che detta causa di incompatibilità opera allorquando, nei cinque anni anteriori alla presentazione dell’istanza, l’interessato abbia svolto in modo abituale e prevalente attività di avvocato per conto degli istituti e delle imprese precitate (art. 1, comma 1, lett. a);
  • incompatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative per coloro che optano per il regime di esclusività, cessazione dal servizio per i magistrati onorari che non presentano istanza di partecipazione alla procedura valutativa e applicazione ai magistrati onorari del CCNL Comparto funzioni centrali per quanto afferisce a permessi, assenze e congedi, possibilità di scegliere il regime di esclusività entro la data del 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo (art. 1, comma 1, lett. c);
  • limite alla durata di lavoro settimanale pari a 36 ore settimanali per i magistrati in regime di esclusività, 16 ore per gli altri;
  • definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, demandata al presidente del tribunale ovvero al procuratore della Repubblica presso il tribunale;
  • incompatibilità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività, rispetto ai quali, oltre ad applicarsi gli artt. 18 (“incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense”) e 19 (“incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede”) dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), viene statuito che non possono svolgere le funzioni in uffici giudiziari del circondario del tribunale ove esercitano la professione di avvocato il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado, e neppure possono svolgere le funzioni in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado (art. 1, comma 1, lett. d);
  • compiti e funzioni dei giudici e dei viceprocuratori onorari confermati, con la precisazione che, sia nel settore penale che in quello civile, possono loro essere assegnati tutti i procedimenti a eccezione di quelli esclusi in modo esplicito, elencati nei commi 3 e 4 del nuovo art. 30 del d.lgs. 116/2017: a titolo di esempio nel settore civile risultano esclusi i procedimenti in materia di famiglia, di lavoro, di società, le procedure concorsuali e i procedimenti relativi a beni mobili di valore maggiore di euro 50.000, invece nel settore penale sono esclusi i procedimenti rispetto ai quali non è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., quelli assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell’udienza preliminare ovvero il giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p. (art. 1, comma 1, lett. e);
  • destinazione in supplenza dei magistrati onorari, nelle ipotesi di assenza ovvero impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio;
  • diritto al recupero dei giorni in cui il magistrato onorario ha prestato attività durante il periodo feriale;
  • trasferimento a domanda presso ulteriore sede, e nel caso dei giudici di pace la sede deve presentare una scopertura;
  • valutazione di idoneità professionale, per la quale viene introdotta una specifica procedura a cadenza quadriennale rimessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario;
  • responsabilità disciplinare, specie con riferimento al rispetto del divieto di assumere pubblici o privati impieghi o uffici, esercitare industrie o commerci, ovvero ogni ulteriore professione (solo per i magistrati in regime esclusivo) e alle incompatibilità. Le sanzioni, che si elevano in base alla gravità dell’illecito, si estendono dall’ammonimento alla sospensione, fino alla decadenza (art. 1, comma 1, lett. f);
  • applicazione ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 delle norme di cui all’art. 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio) nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lett. g);
  • fissazione del compenso dei magistrati onorari i quali esercitano le funzioni in via esclusiva (58.840 euro annui) e dei magistrati che non hanno esercitato l’opzione (25.000 euro annui);
  • assimilazione degli stessi compensi, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, iscrizione dei primi, a fini previdenziali, all’assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti e dei secondi alla gestione separata INPS (art. 1, comma 1, lett. h) e comma 2 per la relativa autorizzazione di spesa).

Rimessione in termini e disciplina della conferma

L’articolo 2 prevede la possibilità di bandire ulteriori procedure valutative per la conferma in ruolo ove all’esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili. L’articolo 2 disciplina anche la rimessione in termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della relativa domanda oppure per rinuncia a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato la domanda di conferma.

Disposizioni transitorie

L’articolo 3 contiene alcune disposizioni transitorie in materia di autorizzazione all’esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti e di termine per l’adesione al regime di esclusività delle funzioni onorarie. Si statuisce che i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti devono chiedere l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni, anche se questa era già stata rilasciata in precedenza e, a seguito della nuova autorizzazione, vengono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica ove abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni. I magistrati i quali non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta conferma, possono procedervi entro 30 giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della legge in disamina.

Disposizioni finanziarie

L’articolo 4 reca l’autorizzazione di spesa necessaria alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

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