Con sentenza n. 935/2025, depositata il 15 gennaio 2025, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definito i limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo nell’ambito del Regolamento Dublino III.
Corte di Cassazione- Sez. Un. Civ.- sent. n. 935 del 15-01-2025
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Fatti di causa
La controversia nasce dal ricorso di un cittadino pakistano che impugnava il provvedimento del Ministero dell’Interno che ne disponeva il trasferimento in Austria. Il ricorrente aveva lamentato varie violazioni, tra cui la mancata traduzione del provvedimento in pashtu, la violazione degli obblighi informativi e di audizione, nonché il rischio di rimpatrio in Pakistan a seguito del rigetto della sua domanda di protezione da parte dell’Austria.
Il Tribunale di Firenze aveva accolto il ricorso, ritenendo violato l’art. 17 del Regolamento 604/2013 (clausola discrezionale) e gli artt. 1-4 della Carta dei Diritti UE per mancato esercizio della facoltà di esaminare la domanda da parte dell’Italia.
Il motivo di ricorso
Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso denunciando la violazione degli artt. 3.2 e 17 del Regolamento UE 604/2013, sostenendo che i margini di operatività della clausola discrezionale sono limitati ai casi di ricongiungimento familiare e che, essendo la domanda già stata esaminata dall’Austria, l’art. 17 non era applicabile.
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Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.
Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
Le questioni rimesse alle Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria ha sottoposto due questioni: se il sistema di protezione nazionale italiano possa costituire modalità di esercizio della clausola discrezionale, consentendo il sindacato sul suo mancato utilizzo; se la deroga ai criteri di competenza possa fondarsi sulla necessità di verificare i presupposti della protezione nazionale.
I principi affermati
Le Sezioni Unite, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 30.11.2023, hanno stabilito che:
– Il giudice nazionale non può sindacare la valutazione dello Stato membro competente sul rischio di refoulement, salvo il caso di carenze sistemiche nel sistema di asilo;
– Non sono sufficienti mere divergenze interpretative sui presupposti della protezione internazionale;
– La clausola discrezionale ha natura facoltativa ed è rimessa alla determinazione degli Stati membri;
– L’eventuale maggior tutela offerta dal sistema nazionale non può tradursi in automatico ostacolo ai trasferimenti, dovendo essere specificamente allegata e dimostrata.
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Il principio di diritto
«Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo ex art.27 del Regolamento UE n. 604 del 26.6.2013, nonché ex art.3 del d.lgs. 28.1.2008 n.25, e s.m.i. e ex art.3, lettera e-bis del d.l. 17.2.2017 n. 13, convertito con modifiche in legge 13.4.2017 n. 46, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.».
Conclusioni
La sentenza sottolinea anche la necessità che eventuali motivi ostativi al trasferimento fondati sulla protezione complementare nazionale siano specificamente allegati dal richiedente, non potendo il giudice rilevarli d’ufficio. La decisione rappresenta così un importante punto di equilibrio nel rapporto tra tutele sovranazionali e nazionali in materia di asilo.