
Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 1401/2025 (puoi leggerla cliccando qui), affronta un caso di responsabilità sanitaria relativo agli esiti di un intervento di cataratta, chiarendo i criteri di imputazione della responsabilità della struttura e il riparto dell’onere probatorio. La decisione esclude profili di colpa nell’esecuzione dell’intervento, ma ravvisa un’omissione decisiva nella gestione post-operatoria dell’infezione, ritenuta causalmente rilevante ai fini del danno residuo riportato dal paziente.
Consiglio: il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.
Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.
Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.
I fatti
Un signore si sottoponeva ad un intervento chirurgico, presso una struttura sanitaria siciliana, per estrarre la cataratta di cui era affetto, mediante la rimozione chirurgica del cristallino opaco attraverso ultrasuoni e il successivo impianto di una lente artificiale posteriore.
Tuttavia all’esito del predetto intervento chirurgico, eseguito dai medici della struttura sanitaria, il paziente riportava un glaucoma iatrogeno di una retinopatia su base infettiva con irreversibile danno alla vista. Egli era stato quindi inviato presso una seconda struttura ospedaliera di Palermo, dove era stato sottoposto ad un intervento per estrarre la lente artificiale che era stata inserita nel primo intervento.
Secondo il paziente, i medici della struttura sanitaria erano responsabili della problematica che aveva subito dopo l’intervento, in quanto non avevano effettuato una corretta valutazione della condizione specifica in cui versava il paziente (poiché era affetto da diabete) ed in quanto non avevano curato correttamente l’infezione intraoculare che era emersa nella fase post operatoria.
Pertanto, il paziente adiva il tribunale di Termini Imerese, chiedendo che la struttura sanitaria venisse condannata al risarcimento dei danni dal medesimo subiti.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio negando ogni forma di responsabilità a proprio carico e sostenendo che i sanitari avevano operato correttamente sia durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico sia nelle fasi pre e post operatorie.
Le valutazioni del Tribunale
Il giudice siciliano ha evidenziato come, in astratto, la struttura sanitaria debba rispondere delle condotte dannose poste in essere dai propri sanitari e che, a tal proposito, non ha nessun rilievo il fatto che la struttura, sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato, si avvalga dell’opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni per eseguire le prestazioni sulla medesima gravanti.
Ciò in quanto, l’art. 1228 c.c. stabilisce che qualora un debitore si avvale dell’opera di soggetti terzi per adempiere alle proprie obbligazioni, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di detti soggetti.
In applicazione di detta norma, non assume alcun rilievo il fatto che il medico di cui la struttura sanitaria si sia avvalsa per eseguire la prestazione fosse inquadrato nell’organizzazione aziendale oppure fosse ad essa estraneo, così come non assume rilievo il fatto che detto medico fosse stato scelto dal paziente. Infatti, anche se il medico non fa parte dell’organizzazione aziendale oppure è stato scelto dal paziente, egli è comunque indispensabile alla struttura sanitaria per adempiere alla propria obbligazione assunta con il paziente.
In altri termini, il fatto che la struttura si avvalga dell’attività di altri soggetti, cioè dei sanitari, per adempiere alla propria obbligazione, si assume il rischio dei danni che dovessero derivare dall’attività svolta da detti soggetti.
In considerazione della natura contrattuale della responsabilità gravante sulla struttura sanitaria il paziente deve provare (oltre al contratto intercorso con la struttura sanitaria) il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e la condotta attiva o omissiva dei sanitari.
Soltanto dopo che il paziente danneggiato avrà assolto al proprio onere probatorio, graverà sulla struttura sanitaria l’onere di provare l’impossibilità della prestazione per causa alla medesima non imputabile, dimostrando che l’inadempimento è dipeso da un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza da parte della struttura sanitaria.
L’accertamento dell’esistenza del nesso di causale tra condotta e aggravamento della patologia deve avvenire applicando il criterio del “più probabile che non”.
La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice, facendo proprie le risultanze della CTU svolta in fase istruttoria, ha escluso che le problematiche infettive insorte sul paziente fossero riconducibili all’intervento chirurgico eseguito dai medici della prima struttura sanitaria. Detto intervento, infatti, è stato eseguito senza che fossero ravvisabili profili di negligenza, imprudenza o imperizia nelle condotte poste in essere dai sanitari.
Inoltre, la struttura sanitaria convenuta ha dimostrato di aver posto in essere tutte le possibili misure di asepsi nel controllo delle infezioni nocosomiali e analogamente il medico che ha eseguito l’intervento ha applicato tutte le possibili precauzioni per evitare l’insorgenza dell’infezione post-chirurgica.
Secondo il giudice, in considerazione del fatto che la causa effettiva dell’infezione è rimasta ignota perché non sono state eseguite le prove infettivologiche e che la struttura sanitaria ha dimostrato di aver adottato le necessarie misure anti sepsi, è possibile ritenere che sia più probabile che non (precisamente il 55% di possibilità) che l’infezione subita dal paziente dopo l’intervento sia stata causata dalla condotta anomala del paziente medesimo oppure di coloro i quali lo hanno medicato, che probabilmente possono non aver tenuto in debito conto le contromisure di asepsi (come il lavaggio delle mani prima di effettuare la medicazione dei colliri).
Nonostante ciò, però, il giudice ha ritenuto comunque sussistente la responsabilità della struttura sanitaria perché i suoi medici, dopo che era stata accertata l’infezione subita dal paziente 4 giorni dopo l’intervento chirurgico, non lo hanno inviato ad eseguire una vitrectomia urgente che, se invece fosse stata eseguita subito, avrebbe ridotto di almeno il 75% il danno oculare subito dal paziente.
A fronte della prova del nesso di causalità tra il danno al visus subito dal paziente e la condotta omissiva dei medici della convenuta (per non aver inviato il paziente ad eseguire l’intervento curativo), la struttura sanitaria non ha fornito la prova che detto inadempimento non fosse alla medesima imputabile.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto di condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno biologico subito dal paziente e quantificato nella misura del 15% di lesioni permanenti iatrogene (in quanto una parte del danno è stato imputato ad altri fattori esterni ed indipendenti dalla condotta dei sanitari), oltre al danno biologico temporaneo.
Infine, il giudice ha escluso il danno morale e il danno esistenziale, in quanto l’attore non ha fornito alcuna prova della sussistenza di elementi diversi da quelli che il giudice ha considerato per la valutazione del danno biologico.











