La responsabilità dei sindaci delle S.p.a. per omesso controllo

L’odierno scenario economico richiede alle imprese modelli di gestione improntati alla massima trasparenza e correttezza, al fine di rendicontare efficacemente il proprio operato a tutti gli stakeholder. In ambito societario, la funzione del controllo assume pertanto un ruolo nevralgico. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24004 del 2025, si inserisce in questo solco, affermando con decisione i confini e la natura della responsabilità incombente sui membri del collegio sindacale. Per un approfondimento su questi temi, consigliamo il volume “Casi e Questioni di Contenzioso Societario”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon

Casi e Questioni di Contenzioso Societario

Casi e Questioni di Contenzioso Societario

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Damiano Marinelli
Avvocato cassazionista, mediatore ed arbitro. Già docente universitario, è Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e Consigliere Nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori (www.areaconsulenze.it - marinelli@areaconsulenze.it).

Saverio Sabatini
Avvocato civilista, fondatore dello Studio legale “Sabatini e Associati” di Ancona, che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito (www.sabatinieassociati.com - s.sabatini@sabatinieassociati.com).
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Damiano Marinelli, Saverio Sabatini, 2023, Maggioli Editore
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Il caso

La vicenda trae origine dalla condanna, pronunciata da una Corte d’Appello, nei confronti dei membri del collegio sindacale della società Alfa S.p.A., poi dichiarata fallita. Ai sindaci veniva contestato l’omesso controllo su atti di mala gestio posti in essere dall’amministratore, con un focus specifico su una complessa operazione di aumento di capitale dal valore di 1.040.000 Euro.

Un socio, la società Beta S.r.l., aveva sottoscritto tale aumento liberando il proprio obbligo di versamento tramite un meccanismo di compensazione. Tale compensazione si fondava sull’accollo, da parte del medesimo socio, di un debito che la società Alfa S.p.A. aveva nei confronti di un terzo per l’acquisto di un immobile. L’operazione si era tuttavia rivelata del tutto fittizia. Come emerso in seguito, la società venditrice dell’immobile non ne era la legittima proprietaria, rendendo di fatto la compravendita inefficace e, con essa, l’accollo del debito che ne costituiva il presupposto.

La Corte di merito aveva ritenuto i sindaci responsabili per aver violato i loro doveri di vigilanza, non avendo effettuato una verifica sulla regolarità sostanziale, e non solo formale, dell’intera operazione. Secondo i giudici d’appello, un controllo diligente avrebbe permesso di rilevare l’anomalia e di agire tempestivamente nei confronti del socio per ottenere l’effettivo versamento del capitale sottoscritto.

La decisione

Uno dei sindaci proponeva ricorso in Cassazione, lamentando principalmente la violazione degli artt. 2403 e 2407 c.c., sostenendo che non vi fossero “sintomi” o segnali rivelatori di illeciti che giustificassero un’indagine più approfondita, anche in considerazione del fatto che la nomina dell’organo di controllo era avvenuta quattordici mesi dopo la stipula dell’atto di compravendita. Si contestava inoltre la violazione delle norme sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), asserendo che non fosse stata fornita la prova del mancato pagamento da parte del socio accollante, e si criticava la sussistenza del nesso di causalità, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse concretamente dimostrato, secondo un criterio del “più probabile che non”, che un intervento dei sindaci avrebbe evitato il danno.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, cogliendo l’occasione per svolgere
un’approfondita disamina dei doveri sindacali.

I doveri del collegio sindacale si estendono a tutta l’attività sociale

In risposta al primo motivo, la Corte ha sottolineato che i doveri del collegio sindacale, delineati dall’art. 2403 c.c., sono di ampia portata e si estendono a tutta l’attività sociale, non solo a tutela dei soci ma anche del concorrente interesse dei creditori sociali. Questi doveri non si esauriscono in un “mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori”, ma implicano un potere-dovere attivo di chiedere notizie e di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale

Tra questi principi, assume rilievo centrale quello della salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, quale garanzia generica delle obbligazioni verso terzi ex art. 2740 c.c.. La vigilanza dei sindaci deve pertanto esplicarsi con particolare attenzione verso ogni decisione gestionale che possa arrecare danno a tale patrimonio.

La Corte precisa che l’inosservanza del dovere di vigilanza non richiede l’individuazione di specifici atti contrari alla legge, essendo sufficiente che i sindaci non abbiano reagito di fronte ad “atti di dubbia legittimità e regolarità”, omettendo di segnalare le irregolarità all’assemblea o di denunciare i fatti al Pubblico Ministero per un eventuale intervento ai sensi dell’art. 2409 c.c..

Nel caso di specie, un’operazione di aumento di capitale così rilevante, attuata tramite la conversione di un “inesistente debito” in un “debito verso soci per finanziamento”, avrebbe dovuto innescare un controllo approfondito sulla documentazione sottostante, in linea anche con i principi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

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Il nesso di causalità e il giudizio controfattuale

Anche le censure relative al nesso di causalità sono state respinte. La responsabilità del sindaco, configurandosi come un concorso omissivo, richiede la prova che il suo intervento avrebbe potuto ragionevolmente impedire o limitare il danno. Tale accertamento si basa su un ragionamento controfattuale ipotetico.

La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato questo principio: se i sindaci avessero adempiuto ai loro doveri, avrebbero scoperto la “grave anomalia” dell’operazione di aumento del capitale. Tale scoperta avrebbe innescato una reazione doverosa, come l’attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c., che avrebbe potuto portare alla nomina di un amministratore giudiziario. Quest’ultimo avrebbe potuto “tempestivamente agire, anche in via cautelare, nei confronti della società Beta S.r.l. per il recupero del mancato versamento”.

Pertanto, la condotta omissiva è stata correttamente identificata come causa diretta del danno, rappresentato dalla mancata percezione da parte della società delle somme oggetto della sottoscrizione.

Conclusioni

La pronuncia in commento consolida un’interpretazione rigorosa e sostanzialistica del ruolo del collegio sindacale. L’organo di controllo non è un mero ratificatore formale delle decisioni altrui, ma un guardiano attivo della legalità e dell’integrità patrimoniale della società. La sua diligenza non può fermarsi alla superficie contabile, ma deve spingersi a indagare la sostanza economica e giuridica delle operazioni più significative, soprattutto quando queste presentano profili di anomalia. La sentenza riafferma che l’omissione di tale controllo sostanziale, qualora si dimostri che un intervento attivo avrebbe probabilmente sventato il danno, fonda una piena responsabilità civile.

Responsabilità dei sindaci ex artt. 2403 e 2407 c.c.: in sintesi

Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Prima Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24004/2025.

Qual è l’estensione del dovere di vigilanza del collegio sindacale?

Si estende a tutta l’attività sociale, non solo ai profili formali, ma anche alla sostanza economica e giuridica delle operazioni, nell’interesse dei soci e dei creditori.

È sufficiente un controllo formale della documentazione predisposta dagli amministratori?

No. I sindaci hanno un potere-dovere attivo: devono chiedere notizie, acquisire chiarimenti, vigilare sulla corretta amministrazione e reagire a segnali di irregolarità.

Quando scatta la responsabilità civile dei sindaci?

Quando omettono di vigilare su operazioni di dubbia legittimità o regolarità, non convocano l’assemblea né segnalano al PM ex art. 2409 c.c., e ciò consente il verificarsi di un danno.

Che tipo di prova serve per affermare la responsabilità?

È richiesto un giudizio controfattuale: occorre dimostrare che un intervento diligente avrebbe ragionevolmente potuto impedire o ridurre il danno (criterio del “più probabile che non”).

Qual è il bene giuridico tutelato?

L’integrità del patrimonio sociale, che costituisce garanzia generica ex art. 2740 c.c. per le obbligazioni verso terzi.

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