
Una recente Circolare della Direzione generale degli Affari interni del Ministero della Giustizia è intervenuta sul tema dell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive quando il deposito del verbale proviene dall’Ufficiale giudiziario. Il chiarimento è netto: in questi casi la cancelleria procede d’ufficio all’iscrizione, anche se non risulta versato il contributo unificato minimo previsto dall’art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002. L’intervento si innesta sul solco tracciato dalla precedente Circolare del 24 marzo 2025 e chiude un fronte di incertezza applicativa che aveva prodotto prassi disomogenee tra uffici giudiziari e UNEP.
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Il problema pratico: iscrizione bloccata per contributo “mancante”
Negli ultimi mesi alcuni tribunali avevano segnalato dubbi operativi sulla possibilità di rifiutare l’iscrizione a ruolo delle esecuzioni quando il deposito era effettuato dall’Ufficiale giudiziario e non era stato corrisposto il contributo unificato minimo. Le situazioni più ricorrenti erano tre:
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procedure esecutive per consegna o rilascio;
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iscrizione d’ufficio ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.;
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consegna in cancelleria dei beni mobili pignorati ai sensi dell’art. 520 c.p.c.
Il nodo, in concreto, nasceva da un dato strutturale: l’Ufficiale giudiziario non è parte processuale, non è soggetto obbligato al pagamento del contributo e non svolge funzioni di riscossione del tributo. Da qui il conflitto tra l’esigenza di “condizionare” l’apertura del fascicolo al pagamento e la disciplina che, in alcune ipotesi, impone l’iscrizione d’ufficio.
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Il quadro normativo: contributo unificato e iscrizione ex officio
La Circolare richiama l’orientamento già espresso con la DAG 60633.U del 24 marzo 2025, secondo cui l’art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, incluse le procedure esecutive. Tuttavia, questo principio deve essere letto insieme all’art. 159-ter disp. att. c.p.c., che disciplina l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione e stabilisce che, quando l’istanza proviene dall’Ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all’art. 520, primo comma, c.p.c., all’iscrizione provvede d’ufficio il cancelliere.
La regola che emerge è di coordinamento: il contributo è dovuto nei confronti del soggetto obbligato, ma la sua mancanza non può paralizzare l’iscrizione quando la legge impone al cancelliere di procedere automaticamente a seguito del deposito dell’Ufficiale giudiziario.
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Il chiarimento del Ministero: il fascicolo si apre comunque
La Circolare del 22 gennaio 2026 interviene per dirimere i dubbi e fissa un criterio operativo univoco: se il deposito proviene dall’Ufficiale giudiziario, la cancelleria deve iscrivere la procedura a ruolo generale anche in assenza del pagamento del contributo unificato.
Il chiarimento riguarda, in particolare:
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verbali di consegna o rilascio;
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verbali di pignoramento;
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consegna dei beni mobili pignorati ex art. 520 c.p.c.
La sequenza procedimentale è quindi questa: prima si apre il fascicolo per obbligo d’ufficio, poi la cancelleria attiva le procedure di recupero del contributo nei confronti del soggetto tenuto al pagamento, cioè la parte processuale, e non l’Ufficiale giudiziario.
Effetti immediati su UNEP, cancellerie e difensori
Il chiarimento produce ricadute pratiche nette.
- Per gli UNEP: il deposito dei verbali non è subordinato alla verifica del pagamento del contributo, e non grava sull’Ufficiale giudiziario alcuna funzione di controllo o di sollecito.
- Per le cancellerie: non è legittimo rifiutare l’iscrizione a ruolo d’ufficio per mancanza del contributo, perché l’obbligo di iscrizione discende direttamente dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c.
- Per gli avvocati e le parti: il contributo resta dovuto, ma il momento della richiesta non coincide necessariamente con l’apertura del fascicolo. È quindi essenziale non interpretare l’iscrizione “senza pagamento” come un’esenzione, poiché la riscossione viene solo differita e gestita a posteriori dall’ufficio.
La Circolare, infine, conferma la piena operatività delle indicazioni già contenute nel paragrafo 3 della DAG 60633.U/2025, consolidando un assetto che punta a evitare stalli procedurali nella fase genetica delle esecuzioni.











