Iscrizione a ruolo del processo esecutivo senza attestazione di conformità: pignoramento inefficace?

Ipotizziamo che, nell’iscrivere a ruolo il processo esecutivo, tu abbia depositato le copie dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento prive dell’attestazione di conformità. Potresti rimediare producendo i documenti originali alla prima udienza? La giurisprudenza di merito (almeno fino ad adesso) ha oscillato tra la tesi della mera irregolarità sanabile e quella, più rigorosa, dell’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo,  in caso di tardivo deposito delle copie attestate conformi. La Cassazione, con la sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025 (che puoi leggere cliccando qui), ha messo fine a questo contrasto, fornendo una soluzione corrispondente alla lettera dell’art. 557 c.p.c. 

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Formulario commentato dell'esecuzione forzata

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Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.

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Cosa prevede adesso l’art. 557 c.p.c.?

Prima di entrare nel merito della decisione, di deve ricordare che l’art. 557 c.p.c., rubricato “deposito dell’atto di pignoramento”, è stato recentemente modificato dal Correttivo Cartabia (D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) che ha riformulato i commi 2 e 3 prevedendo quanto segue:

“Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione”.

La riforma, quindi, che si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, precisa che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo va effettuata nel termine perentorio di 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, a pena di inefficacia (ne avevamo parlato in modo approfondito qui).

Il dubbio interpretativo

La portata dell’inefficacia che il nuovo art. 557 c.p.c. ricollega alla mancata iscrizione a ruolo del processo esecutivo entro i termini di legge, è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito, soprattutto per ciò che attiene al deposito di copie attestate conformi.

Il dubbio interpretativo, in sostanza, è questo: il deposito di copie dell’atto di pignoramento o di precetto, prive di attestazione di conformità, determina l’estinzione del processo esecutivo, nonostante l’iscrizione a ruolo sia avvenuta nei tempi prescritti? O è possibile, eventualmente, “rimediare” attraverso un deposito tardivo o, ad esempio, tramite la produzione dei documenti originali alla prima udienza?

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Il caso di specie e il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano

Ebbene, nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto inefficace il pignoramento ex art. 557 c.p.c., poiché il creditore procedente aveva depositato, entro i 15 giorni previsti, le copie dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento prive dell’attestazione di conformità agli originali (il titolo esecutivo ne era invece munito). Nonostante la creditrice avesse poi prodotto gli originali in udienza, il giudice aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo.

La creditrice, allora, aveva proposto reclamo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., davanti al Tribunale di Milano che, con ordinanza del 26 novembre 2024, aveva disposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. alla Cassazione per chiarire la seguente questione:

«se la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento ex art. 557 cod. proc. civ. (e 196-novies, secondo comma, disp. att., cod. proc. civ.), sebbene prodotte nel termine ivi prescritto, costituisca causa di inefficacia del pignoramento, ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile».

Questione sottoposta alla Cassazione e quadro normativo

La Terza Sezione Civile della Cassazione, quindi, è stata chiamata a pronunciarsi, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, per chiarire la natura e le conseguenze della mancata attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento depositate ai sensi dell’art. 557 c.p.c. L’assenza dell’attestazione determina un vizio formale sanabile o incide sulla validità stessa del pignoramento, rendendolo inefficace?

Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha evidenziato che il Correttivo Cartabia non ha introdotto una novità sostanziale, ma ha piuttosto reso esplicito un obbligo già implicito nella disciplina previgente. Anche prima del Correttivo, infatti, l’art. 557 c.p.c. richiedeva il deposito di “copie conformi” di titolo, precetto e pignoramento entro il termine perentorio di quindici giorni. La nuova formulazione si limita dunque a ribadire e rafforzare la necessità dell’attestazione di conformità quale presupposto di validità dell’iscrizione a ruolo e di efficacia del pignoramento.

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Il contrasto interpretativo e gli argomenti letterali

Due erano gli orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito:

  • da un lato, il primo indirizzo, secondo cui la mancanza dell’attestazione di conformità degli atti da depositare al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, ai sensi degli artt. 557 c.p.c. (nell’esecuzione immobiliare) e 543 c.p.c. (nell’esecuzione presso terzi) costituirebbe una mera irregolarità formale sanabile, priva di conseguenze in termini di inefficacia del pignoramento;

  • dall’altro, il secondo indirizzo, più rigoroso, per il quale, invece, la violazione delle
    norme sulla formazione del fascicolo dell’esecuzione e, dunque, l’omesso deposito dell’attestazione di conformità degli atti da allegare alla nota di iscrizione a ruolo, determinerebbe l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo ai sensi dell’art.
    630, comma 2, c.p.c., rilevabile anche d’ufficio.

La Corte, analizzando il dato letterale dell’art. 557 c.p.c., e dell’art. 543 c.p.c. per il pignoramento presso terzi (anch’esso nella versione post Correttivo), ha ritenuto che tali norme non consentano letture elastiche: la previsione del deposito “di copie conformi attestate dall’avvocato del creditore”, entro termini perentori, configura un requisito indefettibile, la cui omissione comporta automaticamente l’inefficacia del pignoramento.

Gli argomenti processuali

Sul piano sistematico, la Cassazione ha escluso che possa applicarsi il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. La disposizione in esame, infatti, non riguarda un vizio di nullità dell’atto, ma un caso di inefficacia derivante da mancato tempestivo adempimento: la perentorietà del termine e la tipologia dell’onere imposto escludono qualsiasi possibilità di sanatoria.

La Corte ha sottolineato, inoltre, che l’attestazione di conformità è funzionale alla verifica della legittimazione del creditore procedente: solo chi dispone dell’originale del titolo può attestare la conformità della copia depositata, sicché la mancanza dell’attestazione mina alla radice la regolarità del processo esecutivo. Consentire la produzione tardiva significherebbe, secondo i giudici di legittimità, svuotare di contenuto la perentorietà del termine e introdurre un margine di discrezionalità incompatibile con la struttura del processo esecutivo.

I richiami giurisprudenziali e gli argomenti sistematici

La Cassazione ha affrontato, poi, il richiamo, formulato in sede di reclamo, alle Sezioni Unite n. 22438/2018 e n. 8312/2019, le quali avevano ritenuto sanabile la mancanza dell’attestazione di conformità nel ricorso per Cassazione telematico. La Terza Sezione Civile, tuttavia, ne ha escluso l’applicabilità al caso in esame: si trattava di contesti diversi, riferiti al processo di cognizione e al periodo di transizione tra cartaceo e telematico.

Nel processo esecutivo, invece, la regola è diversa per ragioni strutturali: il contraddittorio è attenuato, la funzione degli atti è strettamente vincolata alla tutela della certezza dei rapporti e alla celerità della procedura, e l’adempimento richiesto al creditore è semplice e immediatamente eseguibile. In tale contesto, l’esigenza di certezza documentale prevale sull’interesse individuale alla prosecuzione del processo.

Valutazione del principio di strumentalità e accesso alla giustizia

La Corte, pur riconoscendo che il principio di strumentalità delle forme e quello di effettività della tutela giurisdizionale impongono di evitare formalismi inutili, ha precisato che l’attestazione di conformità non è un adempimento puramente formale.
Essa costituisce, invece, una condizione minima di regolarità che consente di verificare l’autenticità degli atti su cui si fonda l’esecuzione. L’onere imposto dall’art. 557 c.p.c. (e dall’art. 543 c.p.c.) è quindi proporzionato e ragionevole, non ostacola l’accesso alla giustizia e risponde alla finalità di assicurare l’efficienza e la speditezza della procedura.

L’interpretazione opposta, che ammetterebbe la possibilità di rimediare ex post, introdurrebbe un sistema in cui l’inefficacia del pignoramento dipenderebbe dalla discrezionalità del giudice, con evidenti rischi di disomogeneità e incertezza.

Principio di diritto e conclusioni

La Cassazione, in conclusione, ha aderito alla tesi più rigorosa enunciando il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.:

«L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».

La lettura della Suprema Corte risulta strettamente aderente al dato normativo, confermando che il mancato o tardivo deposito delle copie attestate conformi degli atti, entro il termine perentorio previsto dall’art. 557 c.p.c. (e dall’art. 543 c.p.c.), determina l’inefficacia del pignoramento e la definitiva estinzione del processo esecutivo.

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