Interessi moratori su compensi professionali anche per clienti privati

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 19605 del 16 luglio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha affermato due principi di cruciale importanza per tutti i liberi professionisti. In primo luogo, ha stabilito che gli interessi moratori maggiorati, previsti dal D.Lgs. 231/2002 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applicano anche ai compensi professionali dovuti da clienti privati, e non solo da enti pubblici. In secondo luogo, ha ribadito che la decorrenza di tali interessi scatta dalla prima richiesta di pagamento stragiudiziale, ovvero dalla messa in mora, e non necessariamente dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.  

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per il pagamento dei compensi professionali

La controversia trae origine da un ricorso sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., promosso da un avvocato innanzi alla Corte d’Appello di Messina. Il professionista chiedeva la condanna di una S.r.l. al pagamento dei compensi per l’attività difensiva svolta in vari giudizi civili. Oltre al capitale, l’avvocato rivendicava il riconoscimento degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla prima richiesta di pagamento.

La società convenuta si costituiva in giudizio, contestando in particolare l’applicabilità del regime speciale degli interessi moratori. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il credito professionale, ma liquidando solo gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale.

Il ricorso per cassazione e i motivi di censura

Avverso la decisione d’appello, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Il primo censurava la violazione del D.Lgs. n. 231/2002, sul presupposto che i giudici di merito avessero escluso l’applicabilità degli interessi moratori maggiorati in quanto la debitrice era un soggetto privato. Secondo il ricorrente, la disciplina sui ritardi nei pagamenti tra imprese si applica anche ai rapporti tra professionisti e società private, senza distinzione in ordine alla natura del debitore.

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L’estensione della disciplina sui ritardi nei pagamenti alle transazioni tra professionisti e imprese

La Corte di Cassazione ha accolto la doglianza, chiarendo che il D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della Direttiva 2000/35/CE, definisce come “transazioni commerciali” anche i contratti tra professionisti e imprese. Ai sensi dell’art. 2 del decreto, rientrano nella nozione di imprenditore anche i liberi professionisti, purché esercenti attività economica organizzata.

Ne deriva che il contratto d’opera intellettuale tra avvocato e società privata è a pieno titolo soggetto alla disciplina speciale. La decisione della Corte d’Appello, fondata sulla natura privata della debitrice, risultava quindi erronea.

La decorrenza degli interessi moratori: domanda giudiziale o messa in mora?

Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse riconosciuto la decorrenza degli interessi soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, senza considerare le richieste stragiudiziali precedenti. Anche su questo punto, la Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando l’art. 1224 c.c. e l’orientamento secondo cui la mora debendi può originare da una richiesta extragiudiziale idonea a costituire in mora il debitore.

La cassazione della sentenza e il rinvio

La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione impugnata anche in relazione alla decorrenza degli interessi, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se l’avvocato avesse effettivamente inviato richieste di pagamento stragiudiziali idonee a determinare la mora, così da far decorrere gli interessi dalla data di quelle comunicazioni.

Conclusioni

L’ordinanza n. 19605/2025 rappresenta un punto fermo a tutela del lavoro dei liberi professionisti. Chiarendo che il campo di applicazione del D.Lgs. 231/2002 si estende ai crediti professionali verso qualsiasi tipo di impresa, pubblica o privata, la Corte rafforza significativamente gli strumenti contro il fenomeno dei pagamenti tardivi. Altrettanto importante è la conferma che la semplice richiesta stragiudiziale è sufficiente a far scattare la decorrenza degli interessi di mora, incentivando i debitori a saldare i conti senza attendere l’inevitabile avvio di un’azione legale, con notevole risparmio di tempi e costi per tutte le parti coinvolte.

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