
La Seconda Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 7855/2025, depositata 25 marzo, si è pronunciata su una controversia in materia di immissioni rumorose in condominio provenienti dal motore dell’ascensore. La Corte, in particolare, ha chiarito se il giudice, a seguito della realizzazione degli interventi di manutenzione indicati dal C.T.U., debba verificare, in concreto, la definitiva eliminazione delle immissioni.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile” aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Il caso
La società proprietaria di un appartamento citava in giudizio, davanti al giudice di pace, il Condominio e l’amministratrice chiedendo l’accertamento del superamento del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dal motore dell’ascensore e il risarcimento del danno.
L’attrice, a sostegno della propria domanda, deduceva di aver segnalato da anni il problema al Condominio, che era rimasto inerte.
Il Giudice di Pace dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e rigettava le domande proposte dai condomini intervenienti.
Il Tribunale accoglieva il gravame, accertando l’esistenza delle immissioni rumorose e il superamento della soglia di tollerabilità e condannava il Condominio al risarcimento dei danni a favore dei condomini. Il giudice d’appello, tuttavia, non riteneva configurabile, nei confronti della società, il danno non patrimoniale.
La società attrice e alcuni condomini proponevano ricorso in Cassazione.
La persistenza dell’interesse all’eliminazione delle immissioni
I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, sostenevano che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto eliminate le immissioni. Il Condominio aveva eseguito gli interventi di manutenzione indicati dal C.T.U.: i lavori, tuttavia, non erano stati idonei ad eliminare il pregiudizio.
I ricorrenti, pertanto, avevano contestato, nel giudizio d’appello, la risolutività degli interventi, specificando la persistenza del loro interesse all’eliminazione delle immissioni.
Il dovere di verifica del giudice
La Suprema Corte, in primo luogo, ha evidenziato come il Tribunale avesse ritenuto risolto il problema delle immissioni, senza tener conto della tempestiva contestazione dei ricorrenti sulla scorrettezza dei lavori e la persistenza del pregiudizio.
Il giudice d’appello, in seguito alle osservazioni dei ricorrenti, non aveva predisposto ulteriori indagini: il Condominio aveva eseguito gli interventi indicati dal C.T.U. e, qualora l’opera non fosse stata eseguita in modo adeguato, i condomini avrebbero potuto agire nuovamente in giudizio, in base a diversi presupposti di fatto.
La Corte di Cassazione non ha condiviso le argomentazioni del Tribunale: l’esecuzione dell’intervento, ancorché coincidente con quanto suggerito dal C.T.U., non poteva condurre il giudice di merito alla conclusione che le immissioni non fossero più esistenti. Se così fosse, qualsiasi opera, ancorché inadatta, inutile o malamente eseguita, varrebbe ad escludere la persistenza del fenomeno dannoso.
L’affermazione del Tribunale per cui, nel caso l’intervento fosse risultato insufficiente, i condomini avrebbero potuto introdurre un nuovo giudizio su nuovi presupposti di fatto, era scorretta.
Le immissioni, infatti, costituiscono un fenomeno necessariamente persistente nel tempo, ed oggetto della domanda risarcitoria collegata ad esse non è un singolo fatto storico isolato, bensì la situazione di disagio che l’esposizione al fenomeno causa nel soggetto danneggiato.
Il giudice di merito, una volta che sia stata accertata l’esistenza di immissioni superiori alla soglia di tollerabilità e che il C.T.U. abbia indicato le modalità per eliminarle, è tenuto a verificare se, in concreto, gli interventi realizzati dal soggetto responsabile dell’attività dannosa siano conformi a quanto indicato dall’ausiliario e siano risultati efficienti.
Il Tribunale, nel caso di specie, avrebbe potuto predisporre un supplemento di indagini dal momento che la C.T.U. costituisce uno strumento di valutazione della prova a disposizione del giudice di merito, anche a prescindere dall’esistenza di una istanza di parte.
Il principio di economia processuale
La decisione d’appellp, in sostanza, si risolveva in un non liquet dal momento che il Tribunale, pur avendo accertato l’esistenza del fenomeno dannoso, non aveva verificato se, in concreto, i lavori eseguiti dal Condominio fossero stati idonei a risolvere il problema delle immissioni, così non pronunciandosi sulla domanda inibitoria che rappresentava la principale istanza della parte danneggiata.
La soluzione prospettata dal giudice di merito, inoltre, circa la possibilità di agire nuovamente in giudizio, avrebbe incoraggiato un’inutile proliferazione del contenzioso, in spregio al principio generale di economia processuale.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso: “il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione della fattispecie, verificando l’efficienza delle opere eseguite dal Condominio ai fini dell’eliminazione delle immissioni rumorose oggetto di causa e determinando, in ragione di tale ulteriore accertamento in punto di fatto, l’eventuale risarcimento da riconoscere alle parti ricorrenti, ciascuna di esse per quanto di rispettiva ragione, pronunciandosi anche sulla spettanza, sulle somme eventualmente liquidande, degli interessi e della rivalutazione monetaria, con individuazione delle relative decorrenze, nonché sulla specifica domanda di condanna ex art. 96, sesto comma, c.p.c., non esaminata dalla sentenza cassata”.
Conclusioni
La Cassazione ha fornito un importante chiarimento in tema di superamento del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose, in ambito condominiale. La decisione sottolinea l’importanza di una verifica del giudice circa la concreta utilità degli interventi di manutenzione, indicati dal C.T.U., per l’eliminazione del pregiudizio. Non basta dunque accertare che il Condominio abbia eseguito i lavori, ma, a fronte di una contestazione dei condomini, il giudice è tenuto a garantire una tutela effettiva, predisponendo, eventualmente, nuove indagini.