
Assegno divorzile, godimento immobiliare, giustificati motivi, autosufficienza del figlio maggiorenne, decorrenza dell’adeguamento: queste le parole chiave di una recente e significativa ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4820/2023), che offre nuovi spunti interpretativi in tema di revisione delle condizioni economiche post-divorzio. Il caso affronta il valore patrimoniale della casa familiare, la soglia del sindacato giudiziale in sede di revisione e il ruolo dei fatti sopravvenuti nella modulazione dell’assegno divorzile. Un tema attuale, alla luce delle mutate esigenze delle famiglie e della continua evoluzione del diritto di famiglia.
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Il contesto del caso
L’ordinanza in commento è stata pronunciata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, presieduta dal Cons. Francesco Antonio Genovese, con relatrice la Cons. Eleonora Reggiani. Il procedimento nasce da una domanda di revisione dell’assegno divorzile proposta dall’ex marito. Alla base della richiesta, due elementi:
- la cessazione dell’assegnazione della casa coniugale, della quale egli è proprietario;
- la raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne.
La Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta di riduzione e, anzi, aveva incrementato l’assegno da € 800 a € 1.200 mensili, disponendo al contempo l’esonero dell’ex moglie dal contributo per il figlio. Contro questa sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione.
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Il godimento immobiliare come sopravvenienza patrimoniale
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la valutazione economica del godimento della casa coniugale. La Corte d’Appello ha riconosciuto che la revoca dell’assegnazione dell’immobile rappresenta una sopravvenienza migliorativa per il coniuge proprietario, sufficiente a giustificare l’incremento dell’assegno in favore dell’ex moglie.
La Cassazione ha confermato questa impostazione, ribadendo che il valore del godimento gratuito dell’immobile – pur non costituendo reddito – ha una valenza patrimoniale concreta. In altri termini, riacquistare la disponibilità della casa equivale a ottenere un vantaggio economico, che può essere capitalizzato o monetizzato (ad esempio tramite locazione).
Come sottolineato anche in precedenti pronunce (Cass. ord. 27599/2022; 20858/2021), l’utilità derivante dal godimento immobiliare ha rilievo ai fini della determinazione dell’assegno sia in fase di separazione che di divorzio.
I limiti del sindacato giudiziale in Cassazione
Il ricorrente contestava anche la motivazione della sentenza di secondo grado, ritenendo che fosse stato omesso l’esame di un fatto decisivo: la data concordata per il rilascio dell’immobile (30 aprile 2021), riportata in un verbale d’udienza.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il controllo sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo fatti decisivi e controversi. Un atto processuale già noto alle parti e privo di incidenza patrimoniale autonoma non rientra in questa categoria.
Il principio affermato è chiaro: il sindacato in sede di legittimità non può risolversi in una revisione del merito, né può essere invocato per censurare omissioni irrilevanti sotto il profilo della decisione economica.
L’esonero dal mantenimento del figlio maggiorenne
Altro punto importante della decisione è l’esonero dell’ex moglie dall’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e non convivente. La Corte ha accertato l’autonomia economica del figlio, facendo venir meno il presupposto per l’obbligo genitoriale.
In linea con l’orientamento consolidato, si ribadisce che il diritto del figlio al mantenimento si estingue quando egli sia in grado di provvedere a sé stesso. In tal caso, eventuali azioni per il mantenimento devono essere proposte direttamente dal figlio contro il genitore inadempiente.
La decorrenza dell’assegno divorzile aggiornato
Infine, la decisione affronta anche il tema della decorrenza dell’adeguamento dell’assegno, che il ricorrente riteneva dovesse coincidere con la data del rilascio dell’immobile. La Corte ha invece confermato la decorrenza dalla data della domanda di revisione, in conformità al principio per cui l’efficacia delle nuove condizioni decorre dal momento in cui viene instaurato il procedimento.
Questo principio garantisce certezza e tutela dell’affidamento delle parti, evitando effetti retroattivi non giustificati.
Conclusioni e implicazioni operative
L’ordinanza n. 4820/2023 consolida alcuni principi guida in materia di revisione dell’assegno divorzile:
- il godimento gratuito della casa coniugale ha valore economico apprezzabile, anche se non monetario;
- la revisione dell’assegno è legittima solo in presenza di “giustificati motivi sopravvenuti”, come previsto dall’art. 9 L. 898/1970;
- il giudice di legittimità non può riesaminare il merito o rivalutare atti processuali privi di incidenza economica;
- il figlio maggiorenne e autosufficiente non ha diritto al mantenimento, salvo situazioni eccezionali;
- la decorrenza dell’adeguamento coincide con la data di proposizione della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
Per avvocati e operatori del settore, questa decisione suggerisce di:
- documentare tutte le utilità patrimoniali, anche non monetizzate (es. immobili, comodati);
- curare in modo preciso la motivazione delle domande di revisione;
- individuare in modo puntuale le circostanze sopravvenute realmente significative, evitando deduzioni generiche o meramente difensive.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 9 L. n. 898/1970
- Cass. Civ., ord. n. 4820/2023
- Cass. Civ., ord. n. 27599/2022
- Cass. Civ., ord. n. 20858/2021
- Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.









