Il patto d’opzione

in Giuricivile.it, 2022, 8 (ISSN 2532-201X)

Il patto d’opzione[1] costituisce un negozio preparatorio[2] in forza del quale una delle parti si obbliga a non revocare la proposta mentre l’altra è libera di accettare o meno, e accettando determina la conclusione del contratto definitivo.  Sul piano degli effetti[3] dal patto d’opzione deriva dunque l’obbligo del proponente-concedente di non revocare la proposta per un certo termine, e il diritto potestativo dell’opzionario di concludere il contratto definitivo con la semplice accettazione. Il che consente di distinguere l’opzione dal contratto preliminare[4], nel quale la conclusione del contratto definitivo è subordinata ad una nuova manifestazione di consenso[5].

Oggetto del contratto di opzione possono essere contratti ad effetti reali (es. vendita) nonché contratti ad effetti obbligatori (es. preliminare[6]). In ordine alla forma, si ritiene che al patto d’opzione, al pari degli altri negozi preparatori, sia applicabile il principio di simmetria, per cui il vincolo formale eventualmente imposto per la validità del contratto involgerà anche il negozio preparatorio, in quanto accessorio a quello definitivo.

Differenze tra opzione e altri negozi preparatori

I suindicati rilievi in ordine alla morfologia del contratto di opzione consentono di tracciare la linea di confine tra tale fattispecie contrattuale e gli altri negozi preparatori. In particolare la distinzione tra preliminare e opzione poggia su rilievi strutturali ed effettuali. Sul piano della struttura, mentre il preliminare è modulato sulla correlazione tra due diritti di credito, l’opzione è strutturata sulla correlazione tra un diritto potestativo e uno stato di soggezione[7].

Sul versante effettuale vi è da rilevare che dall’opzione non deriva l’obbligo di concludere il contratto definitivo impegnandosi a prestare un nuovo consenso, ma semplicemente il diritto potestativo dell’opzionario di concludere il contratto definitivo accettando la proposta irrevocabile, senza una nuova manifestazione di consenso.

Anche i tratti differenziali tra opzione e proposta irrevocabile sono rinvenibili sul piano della struttura e degli effetti[8]. Sul versante strutturale infatti natura contrattuale va riconosciuta al solo contratto di opzione, costituendo la proposta irrevocabile mero negozio unilaterale[9]. Sul piano degli effetti invece ciò che distingue opzione e proposta irrevocabile è la fonte del vincolo di irrevocabilità, discendente nella prima figura da un accordo delle parti (concedente e opzionario) e nella seconda fattispecie dalla volontà del solo proponente.

Infine, la linea di confine tra patto di opzione e patto di prelazione[10] va ricercata nella natura del vincolo discendente dall’accordo delle parti. Ed infatti mentre nell’opzione tale vincolo è modulato sull’obbligo del proponente-concedente di non revocare la proposta per un certo termine,  cui si correla il diritto potestativo dell’opzionario di concludere il contratto con una semplice accettazione, nella prelazione tale vincolo si concreta nell’obbligo per il concedente di preferire il beneficiario della prelazione nel caso in cui decidesse di stipulare un contratto.

Natura giuridica e regime del patto di opzione

Il patto d’opzione, a differenza della proposta irrevocabile[11], e al pari del contratto preliminare, riveste natura contrattuale[12], con conseguente applicazione della disciplina generale sul contratto.

Discussa è la possibilità di trascrivere[13] il patto d’opzione, che costituisce un contratto ad efficacia obbligatoria, al pari del preliminare. La problematicità della questione discende dalla circostanza che solo per quest’ultima fattispecie è stata dettata una norma ad hoc, non essendo l’opzione ricompresa nell’elenco tassativo degli atti suscettivi di trascrizione. Per cui occorre chiedersi se sia possibile trascrivere il patto di opzione in forza della norma che consente la trascrizione del preliminare. Muovendo dall’efficacia obbligatoria che accomuna le due figure, si potrebbe pervenire alla soluzione in senso affermativo del quesito. Purtuttavia ad un attento esame l’opposta soluzione[14], ossia l’impossibilità di trascrizione del contratto di opzione, discende dal diverso contenuto dell’effetto obbligatorio. Ed infatti, mentre da tale ultima figura sorge l’obbligo di non revocare una proposta per un certo termine, dal contratto preliminare discende a carico di una o entrambe le parti l’obbligo di concludere il contratto definitivo.

Dall’intrascrivibilità del patto di opzione in forza della norma che consente la trascrizione del contratto preliminare discende, quale logico corollario, l’inopponibilità dello stesso ad eventuali terzi.

Discussa è anche la possibilità di applicare il rimedio ex art. 2932 c.c.[15] in caso di inadempimento del patto d’opzione. Al riguardo la soluzione in senso negativo del quesito discende dalla lettera di tale norma, il cui presupposto applicativo risiede nella violazione dell’obbligo di concludere un contratto, che come dianzi rilevato connota la dinamica effettuale del solo contratto preliminare e non già del patto d’opzione.  Per cui, allorquando il concedente viola il patto d’opzione contrattando con un terzo, l’oblato potrà agire solo per il risarcimento del danno[16].

Opzione gratuita

Discussa è l’ammissibilità di un’opzione gratuita[17], che può esser definita come forma di opzione in cui la concessione del diritto di opzione avviene senza corrispettivo.

La soluzione in senso affermativo del quesito deriva dalla circostanza che il codice, non distinguendo tra opzione onerosa e gratuita, rende senz’altro ammissibile tale ultima figura. Una volta ammessa la figura in analisi, occorre domandarsi se il patto di concessione di un’opzione gratuita possa essere concluso tramite lo schema formativo di cui all’art. 1333, che trova applicazione in ordine ai contratti con obbligazioni a carico del solo proponente, che coincidono con la categoria dei contratti gratuiti.

Al quesito potrebbe fornirsi soluzione negativa muovendo dalla considerazione che lo schema formativo di cui all’art. 1333 trova applicazione solo in ordine a fattispecie che presuppongono una correlazione tra un diritto di credito e un’obbligazione. E tale non sarebbe il patto d’opzione che invece, come dianzi rilevato, poggia sulla correlazione tra un diritto potestativo di credito e una situazione di soggezione. Pur tuttavia una soluzione in senso affermativo al quesito è ricavabile muovendo dalla ratio del procedimento formativo, che è diretto a semplificare la conclusione di contratti da cui non derivano a carico dell’oblato obbligazioni[18]. La valorizzazione del profilo funzionale dunque consente di ritenere che anche il patto di concessione di opzione gratuita possa perfezionarsi tramite lo schema formativo de quo.


[1] C.M. BIANCA, Il contratto, Milano, 2019, p. 231 e ss.; L. GUAGLIONE, Il contratto, Torino, 2018, p. 115 e ss.; M.C. DIENER, Il contratto in generale, Milano, 2015, p. 145 e ss.

[2] Con la locuzione negozi preparatori si intendono i negozi che “preparano” alla conclusione di un futuro contratto, che si iscrivono nell’ambito della formazione progressiva dell’accordo. Nonostante tale denominatore comune i negozi de quibus divergono quanto a struttura, natura ed effetti. Sul piano strutturale vi è da rilevare che diverso può essere il contenuto del negozio preparatorio, che può contemplare l’obbligo a tener ferma una proposta, a preferire un certo contraente al momento di conclusione del contratto, ad obbligarsi a concludere un futuro negozio. Dai negozi preparatori occorre distinguere, per l’intensità del vincolo, le intese precontrattuali, tra le quali possono essere annoverate le puntuazioni e le lettere d’intenti, che divergono sul piano contenutistico. Infatti le puntuazioni contemplano il raggiungimento di un’intesa su elementi non essenziali del contratto o su taluni elementi essenziali. Sotto tale profilo si distinguono dal contratto preliminare e dall’opzione, che presuppongono un accordo in ordine a tutti gli elementi del futuro contratto (definitivo). Le lettere di intenti invece sono funzionali alla regolamentazione delle trattative. Sia l’una che l’altra forma di intesa hanno natura precontrattuale e non contrattuale. Ne consegue che la violazione delle medesime può dar luogo solo a responsabilità precontrattuale, e non già a responsabilità da inadempimento. Sul punto si vd. L. GUAGLIONE, Il contratto, Torino, 2018, p. 59 e ss.

[3] M.C. DIENER, op. cit., p. 155 e ss.

[4] Con la locuzione contratto preliminare si intende il contratto con cui una o entrambe le parti si obbligano a concludere un contratto definitivo, dal quale potranno discendere effetti obbligatori o reali. Sul piano sistematico il preliminare costituisce una deroga di fonte convenzionale ad una delle declinazioni dell’autonomia contrattuale, ossia la libertà di scegliere se concludere un contratto. Componente strutturale tipica del contratto preliminare è un obbligo a contrarre di fonte convenzionale, il cui inadempimento legittima la parte non inadempiente ad agire tramite il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. Sul versante funzionale il preliminare è strumento che consente il “governo delle sopravvenienze”. A seconda che l’obbligo di contrarre sia a carico di una o entrambe le parti si distingue rispettivamente tra preliminare unilaterale e preliminare bilaterale. Causa del preliminare è l’assunzione dell’impegno alla conclusione del definitivo, da cui discenderanno effetti reali o obbligatori. Sul piano formale il preliminare, ai sensi dell’art. 1351 c.c., deve avere la stessa forma richiesta per il contratto definitivo. Con la conseguenza che se per quest’ultimo è richiesta la forma scritta ad substantiam, anche il preliminare dovrà rivestire, pena nullità, tale forma. Tale regola si giustifica in forza dell’accessorieta’ del preliminare rispetto al definitivo.

[5] Sul punto C.M. BIANCA, op. cit., p. 233.

[6] In assenza di indicazioni legislative sul punto, si discute circa l’ammissibilità del preliminare di opzione e dell’opzione di preliminare. Al riguardo una soluzione in senso affermativo sembra predicabile solo in relazione alla prima delle suindicate fattispecie, atteso che la figura dell’opzione di preliminare, determinando un allentamento del vincolo, attraverso il passaggio da un diritto potestativo (dell’opzionario) ad un diritto di credito (nel preliminare), appare di dubbia ammissibilità.

[7] L. GUAGLIONE, op. cit., p. 116.

[8] M.C. DIENER, op. cit., p. 148 e ss.

[9] C.M. BIANCA, op. cit., p. 232.

[10] Sul patto di prelazione C.M. BIANCA, op. cit., p. 235 e ss.

[11] La proposta irrevocabile costituisce un negozio unilaterale con cui il proponente si obbliga a non revocare la proposta per un certo tempo. Con conseguente inefficacia della revoca comunque effettuata. Sul piano strutturale la proposta irrevocabile presuppone dunque l’assunzione di un obbligo di irrevocabilità da parte del proponente ed in quanto tale ha efficacia obbligatoria.

[12] C.M. BIANCA, op. cit., p. 232.

[13] M.C. DIENER, op. cit., p. 156.

[14] Nel medesimo senso C.M. BIANCA, op. cit., p. 235.

[15] L’azione esecutiva ex 2932 c.c., presuppone: i) l’inadempimento dell’obbligo di concludere un contratto; ii) la possibilità giuridica e materiale di agire ex art. 2932; iii) che il titolo non esclude la possibilità di agire ex art. 2932 c.c.

[16] M.C. DIENER, op. cit., p. 156 e ss.

[17] M.C. DIENER, op. cit., p. 151 e ss.

[18] Sostiene la tesi affermativa anche C.M. BIANCA, op. cit., p. 235.

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