Il fallimento aziendale non determina obbligatoriamente il licenziamento

in Giuricivile, 2018, 3 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sent. n. 522 del 11.1.2018

Il fallimento non è un motivo sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di lavoro.

In caso di licenziamento illegittimo, il dipendente ha dunque diritto all’integrale risarcimento del danno, a prescindere dalla utilizzabilità, in concreto, della prestazione lavorativa.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 522 del 11 gennaio 2018.

Il fatto

In seguito al licenziamento posto in essere dal Curatore di una società fallita, successivamente ad un periodo di sospensione di due anni, un lavoratore proponeva ricorso innanzi al Giudice del lavoro, per far accertare il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel periodo di sospensione dal lavoro, nonché delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino al ripristino del rapporto di lavoro.

Il giudice di prime cure rigettava tuttavia la domanda attorea di ammissione al passivo del fallimento della S.p.A. Il lavoratore impugnava dunque la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello, la quale accoglieva le doglianze attoree riformando la sentenza di primo grado, ritenendo che l’appellante avesse non solo il diritto di ottenere la relativa declaratoria ma anche di conseguire le spettanze retributive dovute a titolo risarcitorio.

Il Curatore fallimentare ricorreva, quindi in Corte di Cassazione.

La normativa di riferimento

La legge fallimentare all’art. 72 stabilisce che, in caso di fallimento, tutti i contratti – ivi compresi quelli di lavoro subordinato o parasubordinato – entrano in uno stato di “quiescenza”, in altre parole si sospendono.

Il dipendente non è licenziato per il fatto stesso che l’azienda è fallita, ma d’altro canto non può lavorare né tantomeno rivendicare la retribuzione per i mesi successivi al fallimento: tutto resta in stand-by in attesa di una decisione da parte del Curatore fallimentare, organo nominato dal Giudice delegato al fallimento.

È il Curatore infatti che, nei mesi successivi alla dichiarazione di fallimento, stabilisce – insieme al comitato dei creditori e al giudice stesso – se proseguire l’attività aziendale (anche solo per singoli rami) o chiudere tutto.

Nel primo caso, egli può mantenere in vita tutti o alcuni dei contratti di lavoro, che pertanto riprendono regolarmente il loro corso. Nel caso invece di cessazione definitiva dell’attività, il rapporto di lavoro viene interrotto con il licenziamento.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti per le retribuzioni di lavoro non ancora corrisposte dall’azienda al momento del fallimento, ssolo per le ultime tre buste paga c’è la copertura del Fondo di Garanzia dell’Inps: si tratta di un fondo che interviene appositamente per provvedere ai debiti nei confronti dei lavoratori lasciati dalle aziende in procinto di fallire.

In tal caso il dipendente deve fare una richiesta di ammissione al passivo del fallimento e presentare la domanda di pagamento all’Inps: è quindi un diritto del lavoratore quello di richiedere l’ammissione al passivo e non può assolutamente essergli negato, in quanto tale negazione comporterebbe una gravissima violazione di legge.

La decisione della Corte

La Cassazione, conformemente alla Corte d’Appello, ha ritenuto illegittimo il licenziamento posto in essere dalla curatela: l’art. 2119, co. 2, c.c., in tema di effetti del fallimento sui rapporti di lavoro pendenti alla data della relativa dichiarazione stabilisce infatti che esso “non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto”.

Secondo un risalente orientamento tale precetto va coordinato con l’art. 72 l.f. che, nella formulazione originaria ratione temporis vigente per la presente fattispecie, prevedeva che, in caso di vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti, “l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo” (1), con un meccanismo ritenuto applicabile per ogni ipotesi negoziale non munita di espressa disciplina e, quindi, anche nel caso di rapporti di lavoro pendenti.

La Corte ha rilevato infatti che, sebbene le disposizioni fallimentari consentano al curatore di valutare quali rapporti contrattuali mantenere e quali invece risolvere, tale facoltà non lo esime dall’applicazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei lavoratori contro i licenziamenti individuali non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell’ordinamento lavoristico: la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l’obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro.

Inoltre si rileva che, secondo la sentenza impugnata, il curatore aveva concluso con due società un contratto di affitto d’azienda e in tale contratto erano previste delle clausole, una delle quali contemplava il graduale ma integrale assorbimento di parte consistente della società fallita, e che il lavoratore licenziato ingiustamente dal curatore rientrava nelle categorie di lavoratori destinati ad essere riassunti.

Concludendo, il Curatore non solo non ha tenuto conto della disciplina codicistica sui licenziamenti, ma non ha neppure rispettato le clausole contrattuali. Ebbene, innanzi a tale violazione di legge, il dipendente avrà diritto a veder accertata l’illegittimità del licenziamento ed alla corresponsione delle differenze retributive maturate per tutto il periodo di omessa reintegrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato.


(1) Cass. n. 799 del 1980; Cass. n. 1832 del 2003.

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