Il diritto all’oblio alla luce del “Decalogo del giornalista” della Cassazione

in Giuricivile, 2020, 6 (ISSN 2532-201X)

Come è noto, con lo sviluppo dei mezzi di comunicazioni una delle questioni che ha assunto maggiore rilevanza è la tutela di coloro i quali vengono fatti oggetto della pubblicazione di una notizia, in particolar modo se essa risulta per loro pregiudizievole. Invero, soprattutto a seguito della diffusione dei mezzi di informazione televisivi e digitali si corre il rischio – attesa la loro diffusività e, per quanto concerne le pubblicazioni a mezzo internet, la lunga permanenza della notizia sui canali di comunicazioni – che un soggetto possa veder compromessa la propria reputazione per un lungo tempo, anche sulla base di notizie inesatte o comunque irrilevanti, con inevitabili ripercussioni sulla propria vita sociale e sul proprio benessere emotivo e psicologico.

Le suesposte motivazioni hanno portato la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi a lungo sul bilanciamento tra il diritto all’onore – inserito nel più ampio genus dei diritti della personalità, cioè quelli aventi ad oggetto beni immateriali ed immanenti della persona fisica[1]– ed il diritto di cronaca, corollario della libertà di stampa di cui all’art. 21 Cost. Tale dibattito ha trovato uno dei suoi momenti fondamentali nella sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione numero 5259/1984 del cui percorso argomentativo si darà ampio conto nel prosieguo della presente trattazione, che ha elaborato una serie di criteri – noti come “decalogo del giornalista”- finalizzati a statuire quando possa legittimamente operare il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio.

Il diritto di cronaca

Come anticipato,il diritto di cronaca si atteggia come corollario del più ampio diritto alla libera stampa che trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 21 della Carta.

Difatti, la suddetta norma tutela il diritto ad avere una propria opinione anche nel momento dinamico, ossia quando essa viene espressa mediante qualsivoglia mezzo di comunicazione[2].

Di conseguenza, atteso che  la libertà di stampa (intesa come divieto di censura e di preventiva autorizzazione ) rappresenta una delle principali applicazioni di tale diritto, appare pacifico che tale tutela si estenda anche alla libera selezione e narrazione di fatti e circostanze reputate di interesse pubblico dall’autore.

Tuttavia, il diritto di cronaca entra ovviamente in contrasto con il diritto all’onore ed alla riservatezza delle persone che vengono citate nella notizia, in particolar modo quando la propagazione a mezzo stampa riporta  notizie per essi pregiudizievoli. Segnatamente, il contrasto si acuisce ancor di più quando la pubblicazione della notizia pregiudizievole difetta del requisito dell’attualità, cioè quando viene riproposta all’attenzione del pubblico una vicenda oramai passata (es. viene citato il caso di un omicidio avvenuto nel passato, il cui autore ha oramai scontata la pena e sta tentando di reinserirsi nella società).

Il diritto all’onore

Infatti, come anticipato in precedenza il diritto all’onore si inserisce nel più ampio genus dei diritti della personalità che – accedendo alla oramai maggioritaria ed avallata anche dalla Suprema Corte teoria monista dei diritti della persona – trova espressa e diretta tutela legislativa all’art. 2 Cost. a tenore del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, di guisa che esso si pone su un piano paritario rispetto al diritto di cronaca.

In linea generale, il diritto all’onore si configura come un diritto della personalità in forza del quale ciascun individuo può pretendere la tutela sia della propria dignità soggettiva, intesa come la percezione individuale che ogni persona ha del proprio valore, sia della dignità oggettiva, cioè la stima nei propri confronti manifestata nell’ambiente sociale di riferimento. Giova al riguardo precisare che non esiste alcuna nozione legislativa del diritto all’onore, di guisa che essa è stata desunta nel corso del tempo dalla dottrina sulla scorta dell’analisi di un complesso di norme costituzionali, internazionali, penali, processuali e sostanziali[3].

Inoltre, con l’evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa si sta avendo una sempre maggiore connessione tra il diritto all’onore e quello all’oblio, ossia la pretesa di un individuo a riprendere il controllo della propria storia personale,anche con riferimento a vicende oggetto di pregressa divulgazione. Segnatamente, tale diritto si concretizza nel diritto di bloccare la pubblicazione di vicende personali passate e non di interesse pubblico e di ottenere la cancellazione o la rettifica di notizie non più attuali, agendo sulle notizie circolanti riguardo il passato di una persona, al fine di tutelarne la futura percezione sociale e collegandosi, in tal modo, al diritto all’identità personale di cui all’art. 2 d.lgs. 196/2003[4], ossia diritto a vedersi rappresentato con i propri reali caratteri, senza travisamenti della propria storia, delle proprie condotte e del proprio patrimonio intellettuale.

Difatti, a cagione del fatto i mass media di nuovo conio, in specie quelli informatici, consentono la permanenza in rete per lungo tempo di una notizia, si è reso necessario approntare strumenti di tutela volti – oltre che ad evitare la pubblicazione di notizie false o diffamatorie – anche ad evitare la ripubblicazione a distanza di tempo di notizie pregiudizievoli non connotate da un interesse pubblico e, contestualmente, a consentire l’aggiornamento delle notizie rimaste sul web che hanno avuto uno sviluppo favorevoli ai soggetti coinvolti (si pensi,ad esempio, ad una persona arrestata e poi assolta).

Il bilanciamento tra i due diritti

Invero, affinché una notizia possa dirsi legittimamente diffusa è necessario – come ribadito di recente dalla Cassazione[5] – che essa arrechi un effettivo contributo ad un dibattito di interesse pubblico, sussistendo, altresì, un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua propagazione ed un elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese. Inoltre, la notizia deve essere diffusa adoperando modalità non eccedenti lo scopo informativo e deve essere scevra da opinioni e/o considerazioni personali.

Infine, deve essere esperita, nei confronti del soggetto rappresentato, una preventiva opera di informazione circa la pubblicazione o la trasmissione della notizia risalente nel tempo, in modo tale da consentirgli di esercitare il diritto di replica prima della divulgazione della stessa al pubblico. Più volte nel corso degli anni la Cassazione si è occupata dei vari profili inerenti il diritto all’oblio. Nondimeno, i principi fondanti dell’orientamento giurisprudenziale in materia sono stati elaborati dall’organo di nomofilachia con la sentenza 5259/1984, oggetto della presente trattazione.

La soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione nel 1984

Nello specifico, la pronuncia in commento per quanto attiene al rapporto tra la tutela dell’onore e il diritto di informare, elabora tre condizioni idonee ad operare come scriminanti nei confronti di informazioni dal contenuto potenzialmente ingiurioso o diffamatorio e che rappresentano al contempo rappresentano dei limiti all’esercizio del diritto di cronaca: ossia la rilevanza sociale dell’informazione; la veridicità dei fatti narrati; la forma dell’esposizione dei fatti che deve essere “civile” e continente e della loro valutazione, cioè le opinioni espresse dall’autore della pubblicazione non devono eccedere lo scopo informativo della stessa.

Per quanto concerne il primo requisito, l’utilità sociale dell’informazione,essa si configura come l’interesse della collettività – per l’oggettiva consistenza degli accadimenti e/o per la notorietà dei soggetti coinvolti – ad essere resa edotta di un episodio.

Con riferimento al secondo requisito, la veridicità della notizia, i giudici hanno statuito che i fatti riferiti nella pubblicazione devono essere oggettivamente veri, oppure comunque essere il frutto di una seria e diligente attività di ricerca (c.d. “verità putativa”). Inoltre, giova precisare che la verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. Difatti, la verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

Nello specifico, attualmente in seguito alla sempre maggiore rivisitazione in talk show televisivi di gravi fatti delittuosi oggetto di indagini e di processo, con il rischio della creazione di una verità mediatica in parallelo a quella sostanziale, il giornalista è tenuto in tal caso a “parametrarsi a criteri di rigore ancora maggiore dell’ordinario”[6].

In tale ambito assume fondamentale rilievo l’obbligo di rettifica, previsto per notizie errate o comunque, anche se veritiere, lesive della dignità e dell’onore altrui.

 La terza condizione, afferente alla continenza o forma civile dell’esposizione, è volta a risolvere i problemi derivanti dal fatto che anche notizie sostanzialmente vere possono risultare offensive in conseguenza delle loro modalità espositive. Segnatamente, la loro valutazione non deve essere eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire,  e deve essere improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

Inoltre, la Cassazione precisa che la forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l’insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all’autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.

Detto sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre – con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato – ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette), e segnatamente:

  • a) al sottinteso sapiente: cioè all’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole – se non apertamente offensivo – nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;
  • b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch’essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l’affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;
  • c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l’uso del punto esclamativo – anche là ove di solito non viene messo – o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, “notevole”, “impressionante”, “strano”, “non chiaro”
  • d) alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui “non si può escludere che … “ riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.

Osservazioni conclusive

L’annotata sentenza ha avuto il pregio di delineare con chiarezza quali siano i criteri ai quali debbono attenersi gli operatori dell’ informazione al fine di evitare problemi giudiziari e di indicare con chiarezza ai cittadini in quali circostanze essi possono reputarsi lesi nei propri diritti da una pubblicazione a mezzo stampa. Per di più, tale pronuncia ha rappresentato una vera e propria “linea guida” per i magistrati e gli operatori del diritto chiamati ad occuparsi di vicende inerenti il bilanciamento tra il diritto di cronaca e quello all’onore ed all’oblio.

Ovviamente, dalla costante evoluzione dei mezzi di informazione scaturiscono nuove problematiche relative alle modalità mediante le quali deve operare il suesposto bilanciamento tra diritti. Per tale ragione, gli operatori del diritto devono comunque effettuare un’attenta analisi ermeneutica finalizzata a rapportare i principi del “decalogo” e la normativa in materia al singolo caso di specie.


[1] G. CHINÉ; M. FRATINI; A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile – X edizione 2018 /2019, Nel diritto editore, p. 179.

[2] F. DEL GIUDICE, Costituzione esplicata, Napoli, 2015, p.62.

[3] Onore. Diritto civile, in http://www.treccani.it/enciclopedia/onore-diritto-civile/ (ultima consultazione 21 maggio 2020).

[4]  F. CARINGELLA, Manuale ragionato di diritto civile, Dike giuridica., p. 1512.

[5] Così, Cass. 6919/2018 in https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-6919-del-20-03-2018 (ultima consultazione 20 maggio 2020).

[6] A. ROVESTI,  Il “decalogo” della Cassazione sui limiti del diritto di cronaca, in https://www.iusinitinere.it/decalogo-della-cassazione-sui-limiti-del-diritto-cronaca-4282 (ultima consultazione 20 maggio 2020).

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