Pubblicazione foto dei figli minori sui Social Network: norma e giurisprudenza

A partire da quale età può avvenire la pubblicazione delle foto dei minori? In particolare, può il coniuge, o l’ex coniuge – qualora si tratti di genitori separati – postare sui social le foto del proprio figlio minore senza il consenso dell’altro?
Per trovare una risposta a tale domanda, occorre approfondire la tematica della tutela del minore, e della protezione dei loro dati personali, alla luce della loro scarsa o talvolta inesistente consapevolezza rispetto ai rischi e le conseguenze derivanti (quali i furti di identità, le manipolazioni digitali, etc.).

La normativa disciplinante

Partendo dalle disposizioni normative che hanno affrontato la complessa questione, ecco le diverse fonti del diritto che negli anni si sono occupate del tema:

  • la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Fanciulli del 1989;
  • la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, che all’art. 19 sancisce il diritto ad essere protetto da ogni forma di maltrattamento, abuso o sfruttamento da parte di chiunque;
  • la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del minoredel 1996,
  • la Carta di Nizza del 2000 in cui, nel suo art. 24, è previsto che i minori hanno il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e sono liberi di esprimere la propria opinione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;
  • il Codice sulla privacy, vale a dire il decreto legislativo n. 196/2003, oggi parzialmente riformato dal GDPR (General Data Protection Regulation, vale a dire il Regolamento UE 2016/679) che ha disposto che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardiainteressate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

La normativa europea, al riguardo, lascia un ampio margine di applicabilità e, in Italia, il limite di legge per manifestare il consenso in modo autonomo, così come sancito dall’art. 2 quinquies D. Lgs. n. 101/2018, è fissato al compimento dei 14 anni di età, il cosiddetto limite di età del consenso digitale.
Ciò significa che i minori di anni quattordici devono sempre ottenere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per potere compiere, sui social network o su qualunque sito Internet, qualsiasi tipo di pubblicazione di foto, video o altri tipi di informazioni dalle quali si possano dedurre le informazioni personali del minore.
Il ragazzo che ha compiuto 14 anni può condividere le sue immagini sui social, purchè abbia preventivamente espresso, al momento di apertura del suo account, il consenso al trattamento delle informazioni personali sulla piattaforma (come Facebook, Instagram, Tik Tok oppure altro sito di condivisione in rete), mentre al di sotto della suddetta età ogni pubblicazione di contenuti multimediali che ritraggono il minore è subordinata al consenso dei suoi genitori.

Il consenso dei coniugi alla pubblicazione di foto dei figli minori

Il problema nasce, e spesso si infiamma, ogni volta che uno dei genitori sia favorevole alla pubblicazione e l’altro sia invece contrario.
Bisogna sapere, infatti, che la scelta di voler pubblicare la foto del proprio figlio necessita del consenso di entrambi i genitori e del loro comune accordo; laddove questo consenso manchi, non è possibile pubblicare né foto né video dei propri figli minori senza incorrere nella violazione dei diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo. Qualora uno dei due coniugi provveda alla pubblicazione in questione senza il consenso dell’altro, è pertanto lecito rivolgersi all’autorità giudiziaria, che prenderà gli opportuni provvedimenti nell’ottica della tutela degli interessi del minore: in particolare, potrà essere ordinata la cancellazione delle stesse foto o dei video postati, oltre all’eventuale risarcimento del danno in presenza di  diversi fattori tra i quali la visibilità del minore, l’esposizione al rischio, il pubblico che ha accesso alla foto e la durata del tempo di pubblicazione della foto.
Preme sottolineare che il consenso prestato allo scatto materialedella foto, ad esempio durante una festa di compleanno tra compagni o amici al momento dello spegnimento di una candelina, non determina anche il consenso alla sua pubblicazione per la quale serve un’apposita autorizzazione.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Trae le pronunce giurisprudenziali più interessanti sul tema, si richiamano:

  • Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017. Pres., rel. Mauro Bernardi, ai sensi della quale “L’inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 991 n. 176, sicché va vietata la pubblicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite”. Alla luce di tale principio, il giudice ha così disposto l’inibitoria del comportamento della madre, che nonostante la manifesta opposizione del padre, continuava a condividere le immagini dei figli sui social, con il conseguente obbligo di rimozione delle foto già pubblicate;
  • Tribunale di Ravenna, 15 ottobre 2019, Sentenza n. 1038,,con la quale è stato stabilito che, anche nel caso di un minore di anni quattordici per il quale vige il regime dell’affido condiviso, occorre il consenso di entrambi i genitori.

A livello europeo si ricorda il caso in Olanda di una nonna condannata alla rimozione delle foto pubblicate sui social dei propri nipoti senza il consenso della madre, in quanto violava le norme stabilite dal GDPR e la relativa legge di attuazione olandese.

Le aspettative future

Purtroppo nel mondo digitale la diffusione di immagini e di informazioni non è percepita dall’utilizzatore per scopi puramente privati e dunque si auspica, alla luce di tutto ciò, che il buon senso, a prescindere da leggi e convenzioni, orienti le scelte e i comportamenti dei genitori o di chi si fa carico del minore. Se proprio si vogliono pubblicare foto dei figli minori, è quindi opportuno utilizzare appositi accorgimenti come il rendere irriconoscibile il viso del minorenne o semplicemente mascherarne il volto, avendo cura altresì di limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono.

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