Il danno da perdita del rapporto parentale può essere provato anche senza presunzioni

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 317/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna sui presupposti della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e sui criteri di accertamento e liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in un caso di decesso conseguente a infezione nosocomiale. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, di Giuseppe Cassano, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

I fatti

Un signore di 42 anni veniva ricoverato presso un ospedale campano in quanto da circa 10 giorni presentava vertigini e visione doppia. All’esito degli esami effettuati, veniva accertata una paralisi del III nervo cranico e un’area iperdensa nella regione cerebellare sinistra. In considerazione di ciò, al paziente veniva applicata una derivazione ventricolare continua sinistra, con incisione cutanea e veniva quindi effettuato un drenaggio attraverso l’introduzione di un catetere attraverso un foro nella testa. A seguito del drenaggio, usciva un liquor ad altissima pressione.

Detta operazione di drenaggio veniva eseguita più volte. Tuttavia, le condizioni del paziente peggioravano notevolmente e così quest’ultimo veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di craniotomia decompressiva per eliminare l’edema presente nella fossa cranica.

Nei giorni successivi, il paziente veniva trasferito presso altro ospedale campano per praticare l’arteriografia cerebrale ed eventuale trattamento endovascolare. 

Tuttavia, dopo un paio di settimane dal trasferimento, il paziente moriva.

I genitori e la sorella del paziente defunto adivano il tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, chiedendo la condanna della prima struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti in proprio per la perdita del rapporto parentale, conseguente alla morte del proprio congiunto.

La struttura sanitaria convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto ritenuta infondata per assenza di qualsivoglia responsabilità in capo agli operatori sanitari e per mancanza di nesso di causalità tra la condotta di questi ultimi e la morte del paziente.

Le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale ha affrontato la disciplina della responsabilità sanitaria, che deriva dal contratto di spedalità intercorrente tra la struttura sanitaria e il paziente al momento in cui quest’ultimo viene accettato all’interno della struttura. In virtù del predetto contratto, a prestazioni corrispettive, a fronte dell’obbligo di pagamento del prezzo (a carico del paziente o del servizio sanitario nazionale), sorgono a carico della struttura sanitaria degli obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, degli obblighi di cura e di trattamento del paziente nonché degli obblighi di impiegare tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione della prestazione.

Pertanto, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale in caso di inadempimento ad uno dei predetti obblighi.

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Responsabilità per fatto proprio e per fatto degli ausiliari

In particolare, la struttura risponde per fatto proprio nel caso in cui siano adempiute delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità che sono poste direttamente a carico della struttura medesima: come per esempio l’assistenza post operatorio, la sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, la custodia dei pazienti, la tenuta della cartella clinica, il vitto e l’alloggio. Invece, la struttura risponde per fatto dei propri ausiliari nel caso in cui una delle persone di cui si è avvalsa per eseguire la prestazione medico-sanitari non ha eseguito correttamente detta prestazione.

Riparto dell’onere della prova nel giudizio di responsabilità sanitaria

In ragione del regime contrattuale della responsabilità, sarà il paziente danneggiato a dover fornire la prova in giudizio della sussistenza del contratto di spedalità e dell’aggravamento della patologia, nonché del nesso di causalità tra detto aggravamento e la condotta attiva o omissiva inadempiente ed allegare la colpa professionale della convenuta.

Nel caso in cui il danneggiato assolva detto onere probatorio, graverà sulla struttura sanitaria provare che la prestazione sanitaria dedotta dal danneggiato sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati di un evento imprevisto e imprevedibile.

Danno da perdita del rapporto parentale: struttura e contenuto

In secondo luogo, il giudice ha affrontato il tema del danno da perdita del rapporto parentale. Secondo il giudice, detto danno si compone di due profili: l’interiore sofferenza morale soggettiva e la sofferenza riflessa sul piano dinamico-relazionale.   

Il congiunto deve quindi dimostrare il pregiudizio patito per la perdita del congiunto e lo può fare anche attraverso presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Ciò in quanto l’esistenza del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza familiare del superstite.

In tal caso, il danneggiante avrà naturalmente la possibilità di fornire la prova contraria dell’assenza di un legame affettivo tra il congiunto e il paziente deceduto.

La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, il giudice, accogliendo le valutazioni finali dei CTU, ha ritenuto che la condotta posta in essere dai sanitari è stata la causa del decesso. In particolare, vi è stata una mancata asepsi della struttura sanitaria che ha compromesso la situazione settica del paziente determinando il peggioramento irreversibile delle sue condizioni psicologiche.

Ritenuto così assolto l’onere probatorio gravante sul paziente, il giudice ha ritenuto che invece la struttura sanitaria non abbia dimostrato di aver messo in atto delle procedure positive ai fini di abbattimento del rischio di infezioni nosocomiali e quindi dell’insorgenza della compromissione settica che ha condotto alla morte del paziente. 

Per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale invocato dagli attori, il giudice ha ritenuto che lo stesso possa essere accertato in via presuntiva, in considerazione del legale affettivo che si può ritenere sussistente tra un figlio e i genitori e tra un fratello e una sorella, nonché in assenza di prova contraria fornita dalla convenuta.

In particolare, il giudice ha ritenuto sussistente sia il danno morale a carico dei congiunti superstiti sia il danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico relazionali sui superstiti a causa della perdita affettiva.

In conclusione, il giudice ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale applicando i parametri di cui alle tabelle milanesi.

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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