Il contratto sotto nome altrui

in Giuricivile, 2020, 1 (ISSN 2532-201X)

Per poter compiere un’attenta disamina della disciplina del  contratto sotto nome altrui  occorre in via preliminare soffermarsi sul fenomeno della rappresentanza disciplinato dagli articoli 1387 e ss del codice civile. In particolare, quest’ultimo rientra nell’ambito della sostituzione nell’altrui attività giuridica e ricorre ogniqualvolta  un soggetto spende il nome altrui nei rapporti giuridici con i terzi, facendo ricadere gli effetti degli atti da lui compiuti in testa al rappresentato. Parti del rapporto instaurato sono dunque il rappresentato e il terzo, mentre il rappresentante è parte solo in senso formale.

L’istituto della rappresentanza ha visto contrapporsi due orientamenti in merito alla portata estensiva dello stesso. Secondo i fautori della tesi estensiva la rappresentanza si qualifica come potere di agire nell’interesse altrui indipendentemente alla spendita del nome altrui (contemplatio domini) potendovi dunque rientrare sia le ipotesi di rappresentanza diretta che indiretta. Secondo la diversa tesi tradizionalista invece la rappresentanza si estrinseca come potere di agire non solo nell’interesse altrui ma anche in nome altrui, non potendo rientrare in questa definizione il fenomeno della rappresentanza indiretta.

Tanto precisato, dal fenomeno della rappresentanza vanno distinte alcune figure “ anomale” che, pur presentando alcuni profili di similitudine, assumono caratteri peculiari rispetto all’ istituto disciplinato dal codice civile.

Nel novero di queste figure rientra la c.d. rappresentanza mascherata che si configura quando un soggetto non dichiara di agire per conto di un altro ma utilizza direttamente l’identità dell’altro, stipulando un contratto con il nome altrui (ad esempio Tizio, presentandosi con il nome di Caio e utilizzandone identità, stipula un contratto con Sempronio).

Le finalità

Le finalità che il dichiarante intende perseguire attraverso questa stipulazione possono essere  plurime[1]. In particolare, esse possono esser dirette a carpire fraudolentemente il consenso dell’altro contraente per la conclusione del contratto oppure volte al perseguimento di un interesse estraneo all’assetto di interessi programmato con il negozio. Si pensi a tal proposito al caso di un noto artista che per tenere il più possibile riservata la notizia della sua permanenza in una località utilizza un nome altrui per perfezionare un contratto di locazione.

Occorre inoltre precisare che il fenomeno in esame opera prevalentemente con riferimento ai contratti a rilevanza personale o intuitus personae. E invero, nei contratti “a soggetto indifferente” l’identità delle parti non ha nessuna influenza ai fini dell’instaurazione di un vincolo contrattuale. Viceversa, nei contratti personali l’identità di una tra le parti o le sue qualità personali sono determinanti del consenso. Con riferimento a tali fattispecie negoziali, l’error in persona risulta per forza di cose essenziale, rappresentando quindi sempre causa di annullamento dell’atto se caratterizzato dal requisito della riconoscibilità. 

Rimedi esperibili

Orbene, il contratto sotto nome altrui ha suscitato numerosi problemi in ordine alla sorte e agli effetti dello stesso. In particolare si è discusso se il contratto de quo debba essere considerato radicalmente nullo o annullabile; dall’altro, qualora si giunga ad affermare l’efficacia del negozio in questione, si pone la necessità di individuare, tra il dichiarante e il titolare del nome, il soggetto destinatario degli effetti prodotti dal medesimo.

In ordine al primo quesito una prima teoria, di matrice tedesca, affermava l’operatività della nullità per mancanza di volontà del falsificatore.[2] La dichiarazione sarebbe pertanto nulla in quanto frutto di una mera finzione, risultando diretta a creare la semplice apparenza di una volontà che concretamente non esiste.  La teoria in esame però ha prestato il fianco a una serie di penetranti rilievi critici da parte della dottrina la quale ha evidenziato che la dichiarazione di colui che ha agito non solo esiste ma appare anche realmente voluta, ciò che risulta falso è solo il nome.

Alla luce delle suesposte censure, altra parte della dottrina ipotizzava l’esperibilità dell’azione di nullità per mancanza di volontà del soggetto usurpato. Tuttavia, come suesposto, è  possibile che il dichiarante utilizzi il nome altrui proprio per indurre la controparte ad aderire a un regolamento contrattuale che egli intende porre in essere in quanto vuole giovarsi degli effetti che dal medesimo derivano. L’impiego del nome altrui non è pertanto indicativo della mancanza di volontà che invece esiste ed è esternata dal dichiarante.

Allo stesso modo non può essere accolta la tesi che sostiene la nullità per mancanza di accordo considerato che la dichiarazione del terzo sarebbe inidonea a determinare la conclusione del medesimo in quanto diretta non al dichiarante ma al titolare del nome.  Tuttavia, l’utilizzo del nome altrui non inficia il perfezionamento di un accordo[3] potendo semmai essere richiesto l’annullamento per errore o dolo qualora nei ricorrano i presupposti di legge.

Pertanto, chiarito che il negozio in questione si presenta come strutturalmente perfetto ed idoneo a produrre effetti  lo strumento che può essere impiegato da parte del soggetto che ha trattato con il falsificatore è quello dell’annullabilità.  Posto che l’art. 1429, n. 3, c.c. qualifica come essenziale l’errore che cade sull’identità e sulle qualità dell’altro contraente se determinante del consenso, tale ipotesi di errore sussiste nel momento in cui una tra le parti stipula il contratto sulla base della decisiva convinzione che il soggetto con il quale ha avuto modo di trattare abbia un’identità diversa da quella che realmente lo caratterizza.

A maggior ragione, egli versa in tale errore quando la suddetta falsa rappresentazione deriva dalla condotta dell’altro contraente che si attribuisce un nome diverso da quello di cui è effettivamente portatore. Tale condotta integra peraltro un’ipotesi di dolo qualora l’utilizzo del nome altrui da parte del dichiarante sia diretto ad ingannare il destinatario della dichiarazione al fine di ottenere il suo consenso.

Destinazione degli effetti

Tanto precisato in ordine alla sorte del contratto sotto nome altrui, occorre soffermarsi sul destinatario degli effetti del negozio giuridico stipulato.

Si tratta infatti di comprendere se gli effetti derivanti dal contratto in esame debbano essere riferiti al dichiarante o al titolare del nome e di individuare eventualmente gli strumenti attraverso cui il dominus nominis può accettare di farsi carico delle conseguenze di un negozio di cui non ha autorizzato la stipulazione.

Alcuni autori hanno tentato di risolvere il problema in esame tramite l’applicazione della disciplina  della rappresentanza diretta riconducendo l’ipotesi dell’agire sotto nome altrui nell’area dell’agire in nome altrui. Questa soluzione tuttavia ha destato numerose perplessità alla luce dell’incompatibilità strutturale sussistente tra i due istituti. E invero la rappresentanza diretta è caratterizzata dal fatto che, in virtù della contemplatio domini, il rappresentante rende palese il fatto che egli agisce per conto altrui facendo così ripercuotere gli effetti giuridici del negozio posto in essere nella sfera del soggetto rappresentato al quale spetta anche la titolarità del rapporto. Nel contratto sotto nome altrui invece il falsificatore spende il nome altrui ponendo sé stesso come parte formale e sostanziale del rapporto giuridico concluso.

In tal ottica, autorevole dottrina tende a considerare vincolante il negozio giuridico posto in essere per il soggetto autore della falsa dichiarazione.  Le ragioni sottese a questa soluzione si fondano su tre argomentazioni:

  • In primo luogo il dichiarante che si avvale del nome altrui si pone come titolare del rapporto non  spendendo il nome altrui per consentire l’identificazione di un altro soggetto come parte sostanziale del rapporto.
  • Inoltre il principio di autoresponsabilità impone che il falsificatore sopporti le conseguenze della sua condotta, rimanendo vincolato alla dichiarazione resa attraverso l’utilizzo di un nome altrui.
  • Infine questa soluzione appare la più favorevole anche per il destinatario di questa dichiarazione il quale potrà scegliere se agire per ottenere l’annullamento del contratto o se insistere per ottenere la sua esecuzione. Infatti, se la rappresentazione del titolare del nome quale controparte contrattuale è stata per lui determinante ai fini della prestazione del consenso, il soggetto in questione, non avendo interesse a tenere in vita il rapporto con l’autore della falsa dichiarazione, può chiedere l’annullamento del suddetto negozio facendo valere l’errore in cui è caduto o il dolo. L’usurpatore può in tal caso essere anche ritenuto responsabile, ai sensi dell’art. 1338 c.c., dei danni cagionati al terzo contraente a seguito della stipulazione di un contratto annullabile.

Nel momento invece in cui egli ritiene preferibile conservare il contratto stipulato, il falsificatore è tenuto a dare esecuzione alla prestazione programmata per sottrarsi alle conseguenze del proprio inadempimento. In questo caso salvo il caso in cui egli possa svolgere personalmente l’obbligazione contrattuale, si dovrà avvalere della cooperazione del titolare del nome.

Per dovizia espositiva, occorre dare atto della diversa ipotesi in cui il titolare del nome ha tollerato l’utilizzo del proprio nome da parte del terzo, ingenerando nella controparte il legittimo affidamento circa l’identità del terzo.

In questo caso può farsi applicazione del principio di apparenza del diritto ove ne sussistano i presupposti di operatività. In particolare il falsificatore che ha utilizzato il nome altrui deve aver ingenerato nella controparte contrattuale un legittimo affidamento circa la propria identità sulla base di elementi oggettivi e univoci e il vero titolare del nome deve aver tollerato la spendita del proprio nome contribuendo così ad alimentare l’affidamento della controparte contrattuale. In tal caso, in applicazione dei principi di autoresponsabilità (del titolare effettivo dell’identità) e di affidamento legittimo (della controparte del contratto) che costituiscono il fondamento dell’apparentia iuris, la situazione di fatto assume prevalenza rispetto a quella di diritto e il contratto sotto nome altrui è da considerarsi valido ed efficace, non già nei confronti del soggetto che ha utilizzato l’altrui identità ma nei confronti del soggetto del quale è stata utilizzata l’identità.


[1] Carlo Dore jr, in Contratto e Impr., 2008, 3, 780.

[2] Le teorie dirette ad affermare la nullità del contratto in esame incontrarono ampi consensi nella dottrina tedesca dell’inizio del 1900, trovando in autori come Hupka e Pagel i loro principali sostenitori.

[3] L’art. 1326 c.c. statuisce infatti che il contratto si considera concluso nel momento in cui l’accettazione viene conosciuta dal soggetto che materialmente ha fatto la proposta, indipendentemente dal nome di cui questi si è servito nella manifestazione del consenso contrattuale.

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