
La Terza Sezione Civile della Cassazione, tramite l’ordinanza n. 20870 del 23 luglio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha affrontato la tematica relativa ai limiti delle espressioni utilizzabili negli scritti difensivi e la rilevanza del giudicato esterno in materia di offese riferite a professionisti coinvolti in controversie giudiziarie. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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La vicenda
Un avvocato citava in giudizio un commercialista, chiedendo il risarcimento dei danni per alcune espressioni offensive che quest’ultimo aveva inserito negli scritti difensivi di una precedente causa di ammissione al passivo fallimentare. La Corte d’appello aveva disposto la cancellazione di tali frasi, ma non poteva pronunciarsi sul risarcimento perché le espressioni comparivano soltanto nella comparsa conclusionale, depositata dopo la precisazione delle conclusioni.
L’azione risarcitoria veniva quindi proposta autonomamente e accolta dal Giudice di pace, che condannava il commercialista al pagamento di una somma a titolo di ristoro. In grado di appello, tuttavia, il Tribunale accoglieva parzialmente l’impugnazione: eliminava la condanna al pagamento dell’importo originariamente liquidato e ne ordinava la restituzione, ma riconosceva comunque un risarcimento ridotto per una specifica espressione giudicata offensiva, disponendone la cancellazione. L’avvocato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
Giudicato esterno e rilevanza
Nel ricorso per cassazione l’avvocato ha lamentato che il tribunale avesse ignorato la sussistenza di un giudicato sull’offensività delle espressioni, già affermato dalla Corte territoriale con sentenza passata in giudicato nel 2012, pronuncia che però aveva disposto la cancellazione delle espressioni ritenute offensive e avulse dal diritto di difesa.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudicato esterno, ossia l’efficacia vincolante di una decisione passata in giudicato su un punto già deciso e non impugnato, risulta rilevabile d’ufficio da qualunque giudice che si trovi a decidere su questioni connesse. Principio siffatto assolve una funzione pubblicistica che prescinde dalla volontà delle parti ed è condizione inderogabile per garantire certezza e stabilità nel processo.
Nella specie, la Corte ha censurato il Tribunale per non avere tenuto conto che la Corte territoriale avesse già qualificato come offensive e avulse dall’esercizio del diritto di difesa le espressioni verbalmente contestate dall’avvocato, disponendo la loro cancellazione dagli atti. Essendo tale sentenza passata in giudicato, nessuna nuova valutazione circa la offensività o meno di tali espressioni poteva esercitarsi.
Diritto di difesa e limiti
La Corte non ha negato che l’esercizio del diritto di difesa ammette una dialettica anche aspra nelle memorie difensive, tuttavia, ha ribadito che tale diritto non è mai illimitato. Esistono infatti dei limiti, individuati dalla legge e dalla giurisprudenza, relativi alla tutela dell’altrui reputazione e all’ordine pubblico processuale.
Nel caso in disamina il Tribunale era giunto alla conclusione che alcune espressioni utilizzate dal commercialista non fossero offensive all’interno della dialettica processuale, definendole quindi scriminabili dall’esercizio del diritto. Tuttavia, la Suprema Corte ha stigmatizzato tale ermeneutica, rammentando che la precedente Corte d’Appello, con decisione non impugnata, aveva già escluso la pertinenza difensiva di tali frasi, qualificandole come vere e proprie offese.
Omessa decisione su ulteriori espressioni offensive
Oltre a rilevare la violazione del giudicato esterno, la Corte ha censurato anche il silenzio motivazionale del Tribunale in ordine all’omessa pronuncia su ulteriori espressioni offensive contenute nella comparsa conclusionale in appello, istanza espressamente formulata dal legale. La Suprema Corte ha messo in evidenza che il giudice è tenuto a decidere su tutte le istanze di cancellazione e risarcimento dei danni connesse all’utilizzo di espressioni offensive, anche ove eserciti un potere discrezionale, poiché l’omessa pronuncia configura un vizio denunciabile anche in sede di legittimità.
Conseguenze e rinvio
La Corte ha accolto sia il primo motivo di ricorso, relativo al giudicato esterno, sia il quinto, che ha riguardato la mancata pronuncia sulle ulteriori espressioni offensive, assorbendo i restanti motivi correlati. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, con invito a riesaminare la questione alla luce del principio del giudicato esterno, decidendo altresì sulle ulteriori istanze di cancellazione e risarcimento. In definitiva, l’ordinanza n. 20870/2025 della Cassazione rappresenta un significativo richiamo a due principi cardine del processo civile: la forza vincolante del giudicato esterno e i limiti dell’esercizio del diritto di difesa.
La decisione rammenta che una volta che una condotta verbale è stata qualificata come offensiva e avulsa dalla dialettica processuale, detta valutazione condiziona il giudice successivo, il quale non può riaprire la questione, pena la violazione del principio di sicurezza giuridica e della certezza del diritto. Inoltre, la pronuncia evidenzia l’importanza, per il giudice, di affrontare tutte le istanze di cancellazione di espressioni offensive e di risarcimento dei danni, onde evitare omissioni che possano inficiare il procedimento intero.
L’ordinanza della Cassazione sottolinea come la rilevanza istituzionale del giudicato esterno rafforzi la tutela della reputazione degli operatori del diritto, richiedendo una responsabilità effettiva e circoscritta nei confronti delle offese inserite negli atti processuali e garantendo, al contempo, il rispetto del diritto di difesa nell’alveo di una dialettica processuale corretta e leale.
Massima e principio di diritto
Per l’effetto, il giudicato esterno, poiché rilevabile d’ufficio e prescindente dalla volontà delle parti, irripetibilmente vincola i giudici successivi, che non possono procedere a nuova valutazione sugli stessi fatti e questioni già definiti in precedenti decisioni passate in giudicato, specialmente in tema di qualificazione di espressioni offensive in atti difensivi. È possibile, inoltre, ricavare il seguente principio di diritto:
“L’esercizio del diritto di difesa, pur consentendo forme di contesa anche veementi, non giustifica espressioni offensive che travalicano i limiti della dialettica processuale, con particolare riguardo alla tutela della reputazione delle altre parti; tali forme di abuso rilevano ai fini di un’eventuale responsabilità risarcitoria”.